Pensioni, Ok alla nona salvaguardia pensionistica per gli esodati

Valerio Damiani Lunedì, 21 Dicembre 2020
Tornano in carreggiata a distanza di quattro anni dall'ultimo intervento le vecchie regole di pensionamento in favore di ulteriori 2.400 soggetti. La misura è contenuta in un emendamento approvato nella legge di bilancio per il 2021.
Dopo quattro anni torna la salvaguardia pensionistica in favore dei lavoratori esodati, vale a dire nei confronti di coloro che sono rimasti senza pensione a causa dell'innalzamento dell'età pensionabile previsto con la riforma Fornero dal 1° gennaio 2012. Lo prevede un emendamento alla legge di bilancio per il 2021 approvato dalla commissione Bilancio di Montecitorio. Il beneficio si rivolge ad un massimo di 2.400 individui iscritti all'INPS,che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento pensionistico (calcolato con le regole previgenti alla Legge Fornero) entro il 6 gennaio 2022 (cioè entro il 120° mese successivo all'entrata in vigore del dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011) e che si trovano in uno dei seguenti profili di tutela:

Autorizzati ai volontari prima del 4.12.2011

Si tratta dei soggetti già individuati nell'articolo 1, comma 194, lettere a) ed f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare nel profilo di cui alla lettera a) figurano i soggetti in possesso di autorizzazione ai versamenti volontari antecedente alla data del 4.12.2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nel profilo di cui alla lettera f) figurano i soggetti in possesso di autorizzazione ai versamenti volontari antecedente alla data del 4.12.2011 anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 ma a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

Lavoratori cessati dal servizio

Si tratta dei soggetti già individuati dall'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nello specifico alla lettera b) figurano i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013): 1) in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; 2) in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nella lettera c) figurano i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013): 1) in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; 2) in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nella lettera d) figurano i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale (es. dimissioni o licenziamento), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013). Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Lavoratori in congedo straordinario

Si tratta dei lavoratori che nel corso del 2011 erano in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 (congedo, continuativo  o  frazionato,  non  superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.

Lavoratori a tempo determinato

Si tratta dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali. 

Domande

Per le istanze degli interessati, da effettuare a pena di decadenza entro il 2 marzo 2021 (cioè sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio), si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014. Per cui gli autorizzati ai versamenti volontari dovranno produrre istanza direttamente all'INPS, tutti gli altri alle direzioni territoriali del lavoro secondo modalità che saranno fissate tramite apposita circolare ministeriale. I trattamenti pensionistici in questione non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

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