Pensioni, Riscatto agevolato della laurea anche a chi ha conseguito il titolo prima del 1996

Valerio Damiani Lunedì, 10 Febbraio 2020
La Circolare 6/2020 dell'Inps ha incluso anche i lavoratori più anziani che si sono iscritti all'università prima del 1° gennaio 1996. A patto però di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.
L'apertura offerta dalla Circolare Inps 6/2020 sta aprendo nuovi scenari al riscatto agevolato della laurea. Il documento dell'ente previdenziale ha infatti, come già si era intuito su PensioniOggi tempo fa, che la facoltà prevista dall'articolo 20, co. 6 del DL 4/2019, può avere un perimetro di applicazione più ampio rispetto a quanto ipotizzato in un primo tempo.

Come noto dallo scorso 29 Gennaio 2019 la disposizione da ultimo richiamata ha esteso anche ai soggetti in condizione attiva (vale a dire a coloro che hanno almeno un contributo versato a forme di previdenza obbligatorie) la possibilità di riscattare i corsi di studi universitari ad un costo forfetario di 5.264,49 euro (nel 2020) per ogni anno da riscattare. La facoltà non ha particolari limiti in quanto può essere esercitata a prescindere dall'età anagrafica del richiedente (non c'è il vincolo di 45 anni, eliminato in sede di conversione in legge del DL 4/2019 ad opera della legge 26/2019) ma presuppone che gli anni di laurea da riscattare si collochino nel sistema di calcolo contributivo.

Si era detto, pertanto, che il periodo che può formare oggetto di riscatto agevolato è solo quello successivo al 31.12.1995. Possono quindi godere del beneficio i lavoratori iscritti ad un corso di studi universitari dal 1996 in poi; se il corso di studi si accavalla tra gli anni 1995-1996, ad esempio, una laurea quadriennale relativa ad un corso universitario tra il 1994 ed il 1997 il periodo riscattabile con gli oneri agevolati sarà solo quello successivo al 31.12.1995. Il periodo antecedente al 1996 continuerà ad essere riscattato secondo le regole del sistema retributivo, ovvero con il metodo della riserva matematica (che di regola è più costoso, e non poco).

La Circolare Inps numero 6 del 22 Gennaio scorso ha però esteso la possibilità di riscattare con i criteri agevolati anche i periodi di studio universitario sino al 31.12.1995. A patto però che il lavoratore accetti di optare per il calcolo interamente contributivo dell'assegno ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995. In questo caso, infatti, le anzianità antecedenti al 1° gennaio 1996 vengono determinate non più con il metodo retributivo ma con il contributivo e, pertanto, si può fruire anche del riscatto agevolato della laurea. Va da sé che la decisione non è indolore; se da un lato consente di abbattere l'onere di riscatto dall'altro comporta, almeno per i lavoratori più anziani (cioè con più anzianità al 31.12.1995), una riduzione sensibile (ed irreversibile) dell'assegno pensionistico. E', invece, una opportunità interessante per chi ha poca contribuzione al 1995 e si trova nel dubbio se riscattare o meno la laurea relativa al periodo anteriore. In tal caso l'opzione al contributivo unita al riscatto agevolato consente di abbattere l'onere senza ridurre molto l'assegno. Le ipotesi e gli scenari che si aprono sono molteplici e sicuramente vanno studiati caso per caso.

Va ricordato che l'esercizio della facoltà è subordinato all'effettivo conseguimento del titolo di studio e riguarda solo i periodi di durata legale di studio (non sono validi i periodi fuori corso); e interessa solo i periodi di studi universitari: non può essere finalizzata all'esercizio di altre forme di riscatto (ad esempio la costituzione di una rendita vitalizia, il riscatto dei periodi di aspettativa eccetera).

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