Quota 100 con Riscatto agevolato della laurea: quando è possibile

Nicola Colapinto Giovedì, 18 Aprile 2019
Uno stratagemma potrebbe consentire di riscattare la laurea con oneri agevolati e fruire della nuova facoltà di pensionamento con la quota 100.

Come noto dal 29 gennaio 2019 sono scattate una serie di novità piuttosto significative dal punto di vista previdenziale, sicuramente il più importante intervento sulla previdenza pubblica dopo l'introduzione della legge fornero nel 2011. Tra le misure che sono entrate in vigore c'è la quota 100, che consente il pensionamento con 62 anni e 38 di contributi per il triennio 2019-2021 e il riscatto agevolato della laurea con un onere "fisso" di circa 5.240 euro per ogni anno da riscattare (a prescindere, lo si rammenta, dall'età anagrafica del richiedente in quanto è venuto meno con la conversione in legge del DL 4/2019 il vincolo di 45 anni inserito in un primo tempo dal Governo).

Si è detto più volte che il riscatto della laurea "agevolato" e la quota 100 non sono tra loro compatibili in quanto destinate a platee diverse: il riscatto della laurea agevolato deve avere ad oggetto periodi temporali che si collocano necessariamente nel sistema contributivo, vale a dire che il periodo da riscattare deve essere collocato successivamente al 31.12.1995; la quota 100 si rivolge, invece, ad assicurati nel sistema misto, cioè soggetti che hanno iniziato l'attività lavorativa prima del 1996. Ciò significa che un soggetto che intende uscire con la quota 100, avendo frequentato l'università prima del 1996, non può ambire a riscattare con l'onere ridotto ricadendo il periodo da riscattare nel sistema di calcolo retributivo. Potrà farlo pagando l'onere sulla base delle più costose regole della riserva matematica.

Opzione ante 1996

In attesa di una conferma ufficiale da parte dell'Inps e del Ministero del Lavoro c'è tuttavia una possibilità tra le tante stratificate normative che potrebbe, almeno per alcuni assicurati, costituire uno stratagemma per mettere assieme questi due benefici. E cioè esercitare l'opzione per il calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 e poi procedere al riscatto della laurea. L'opzione al contributivo, come noto, può essere esercitata dai soggetti che hanno meno 18 anni di contributi al 1995 ed hanno almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui 5 post 1995. Per cui quasi tutte le platee coinvolte nella quota 100 vi rientrano.

Per effetto dell'esercizio della suddetta opzione l'intera pensione viene calcolata con le regole del sistema contributivo e, pertanto, anche la laurea, ancorchè riferita a periodi antecedenti al 1996, potrebbe essere valorizzato con il meccanismo agevolato introdotto recentemente dal legislatore. A differenza di quanto previsto in materia di pace contributiva il DL 4/2019, del resto, non ha inserito il vincolo secondo il quale il riscatto agevolato della laurea possa essere esercitato solo dai soggetti non in possesso di anzianità contributiva al 1995. Nè ha limitato la quota 100 ai soli assicurati nel sistema misto. Per cui cambiando il meccanismo di calcolo dell'assegno si potrebbe anche attivare il beneficio del riscatto agevolato della laurea sulle anzianità antecedenti il 1996 e, poi, uscire con la quota 100 con una pensione interamente calcolata con le regole del contributivo. Chiaramente quanto sopra detto dovrà essere confermato da Inps e Ministero del Lavoro ma si tratta di una possibilità da tenere a mente.

Particolarità del contributivo

Appare utile ricordare alcune caratteristiche per chi va in pensione con quota 100 nel contributivo: 1) l'assegno non è soggetto all'importo soglia secondo il quale il rateo di pensione non deve essere inferiore a 1,5 o a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale; 2) per il raggiungimento dei 38 anni di contributi i periodi lavorati precedenti il raggiungimento dei 18 anni vengono aumentati del 50% (cioè si ottiene uno sconto di 1 anno di contributi ogni 2 anni lavorati nella minore età); 3) non si può utilizzare la contribuzione volontaria per il raggiungimento dei 38 anni di contributi; 4) si possono attivare i benefici previsti dall'articolo 1, co. 40 lettere a), b) e c) della legge 335/1995 (si ritiene però non quelli relativi allo sconto sull'età anagrafica perchè tarati quelli sulla sola età di vecchiaia, non sul requisito dei 62 anni); 5) si può fruire del cumulo dei periodi assicurativi con le stesse limitazioni previste per i lavoratori nel sistema misto (cioè si può mettere assieme la contribuzione nelle gestioni Inps ma non nelle casse professionali). Naturalmente nell'economia dell'operazione va tenuto conto che l'opzione al contributivo determina in genere una diminuzione dell'importo della pensione rispetto alla regole miste che, comunque, è tanto meno intenso quanto minore è la contribuzione presente al 31.12.1995.

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