Pensioni, Stop alla svalutazione dei contributi. Ecco cosa cambia

Davide Grasso Sabato, 04 Luglio 2015
Con le ultime modifiche approvate dalla Commissione Lavoro i contributi non saranno svalutati sia nei confronti di chi esce nel 2015 sia nel 2016
Il decreto sulle pensioni approvato in prima lettura dalla Camera contiene una importante misura che consentirà di non applicare alcuna riduzione del tasso di capitalizzazione, ovvero quel coefficiente che si utilizza per rivalutare nel sistema contributivo il montante ogni anno messo da parte dal lavoratore. Ciò vale sia per chi esce nel 2015 sia per chi uscirà nel 2016, conquista quest'ultima frutto di un emendamento passato in Commissione Lavoro.

Si tratta di una modifica importante perchè eviterà che le prestazioni pensionistiche siano, seppur di poco, ridotte. Per aiutare i lettori a comprendere questa novità facciamo un esempio pratico. Prendiamo una lavoratrice dipendente del settore privato che ha iniziato a lavorare nel 1996, che quindi ha l'intero assegno calcolato con il sistema contributivo, e che nel 2016 raggiunge l'età per la pensione di vecchiaia, mettiamo conto a 66 anni.

Per determinare la misura del suo assegno bisogna prendere prima di tutto il montante che ogni anno la lavoratrice mette da parte con il pagamento dei contributi: il montante è pari al 33% dell'imponibile dello stipendio. Nel nostro esempio immaginiamo che la lavoratrice metta da parte una somma intorno ai 6mila euro annui. A questo punto si fa la sommatoria dell'ammontare dei contributi di ciascun anno così determinati, rivalutandoli annualmente sulla base del tasso di capitalizzazione ottenendo così il montante contributivo complessivo come mostrato nella tabella. 

Si ricorda che il montante individuale va rivalutato ogni anno con il coefficiente di capitalizzazione dell'anno successivo. Si utilizza il coefficiente 1 per gli ultimi 2 anni antecedenti la decorrenza della prestazione (quindi nel nostro caso l'anno 2015 e il 2016). Qui sotto sono riportati tutti i coefficienti come modificati con il Dl 65/2015.

In grassetto in tabella sono riportate le modifiche introdotte dal Decreto legge 65/2015. Come si vede, per rivalutare il montante del 2013 si utilizzerà il tasso 1 invece che lo 0,998073; inoltre per rivalutare il montante del 2014 si continuerà ad utilizzare il tasso previsto dalla attuale normativa (pari ad 1,005331). La nostra lavoratrice al 2016 quindi potrà contare su montante complessivo pari a 172.662,15 euro contro i 172.377,88 euro a cui avrebbe avuto diritto se il decreto legge non fosse stato mai approvato.

E la pensione? Per determinare la pensione della lavoratrice basta moltiplicare il montante complessivo per il coefficente di trasformazione legato all'età anagrafica in cui si esce (si veda la tabella). Nel nostro caso basta prendere il valore corrispondente all'età di 66 anni pari al 5,506%. Quindi: 172.662,15€ x 5,506% = 9.506,77€ annui che diviso 13 mensilità corrisponderà ad una pensione di circa 731 € al mese.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati