L’Inps renderà operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Stessa procedura per il recesso dall'accordo. Le comunicazioni di recesso pervenute entro il giorno 15 del mese, hanno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo; quelle pervenute dopo il giorno 15 del mese hanno effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione. Naturalmente l'Inps precisa che il recesso degli istituti finanziatori dall’accordo quadro bancario non produce effetti sulle operazioni di finanziamento perfezionate prima della data di efficacia del recesso medesimo.
Situazione del tutto analoga per le imprese di assicurazione. Anche gli istituti assicurativi dovranno spedire all'Inps al medesimo indirizzo di posta elettronica il modulo di adesione contenuto nell'accordo quadro indicando nell’oggetto “Adesione Impresa assicuratrice anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”. L’Inps renderà operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
Il regime di convenzionamento è importante perchè i cittadini che chiederanno l'Ape volontario potranno scegliere al momento della presentazione della domanda di anticipo (APE) l'istituto bancario e quello assicurativo solo tra quelli che hanno comunicato l'adesione all'accordo quadro all'Inps con le suddette modalità. Sul punto c'è quindi forte attesa. Al momento è scontata l'adesione dei gruppi bancari più grandi, che possono più facilmente contenere i tassi di interesse previsti nelle convenzioni (piuttosto ridotti se confrontati con le normali operazioni di credito al consumo) ma il sistema di adesione messo a punto dall'Inps è aperto. Quindi possono aderire in qualsiasi momento anche ulteriori istituti di credito ed assicurativi rispetto a quelli che saranno disponibili in un primo momento.