Quota 100, Opzione da confermare per i titolari dell'Ape Social

Valerio Damiani Mercoledì, 27 Febbraio 2019
Per i titolari dei "vecchi" anticipi pensionistici l'opzione per la quota 100 con 62 anni e 38 anni di contributi è più conveniente.
Tra le numerose questioni di coordinamento tra il DL 4/2019 e le precedenti normative una in particolare riguarda i soggetti già titolari dell'ape sociale o dell'ape volontario. Come noto il DL 4/2019 consente da qui alla fine del 2021 di andare in pensione con 38 anni di contributi e 62 anni di età. Molti lavoratori coinvolti nella novella potrebbero, pertanto, già aver conseguito gli scivoli pensionistici previsti dalla legge 232/2016 entrati formalmente in vigore dal 1° maggio 2017.

Questi scivoli, come noto, non consistono in una pensione vera e propria: l'ape sociale è un assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia che può essere conseguito con 63 anni e 30/36 anni di contributi e riguarda solo le categorie sociali più deboli (disoccupati, invalidi, caregivers e le 15 categorie professionali classificate come mansioni gravose); l'ape volontario è un prestito erogato da un istituto finanziario che - analogamente all'ape sociale - accompagna il richiedente alla pensione di vecchiaia ma che a differenza dell'ape sociale è rivolto a tutti gli assicurati presso le gestioni Inps a condizione di avere 63 anni, 20 anni di contributi e una distanza massima dalla pensione di vecchiaia di 3 anni e 7 mesi. L'ape volontario, essendo un prestito, prevede la restituzione nei successivi 20 anni dell'importo erogato durante la fase di anticipo maggiorato degli interessi una volta ottenuta la pensione. Dunque a differenza dell'ape sociale è oneroso per il richiedente.

I rapporti tra quota 100 e ape sociale

Cosa accade, quindi, ai quei soggetti che, titolari dei predetti strumenti, sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento della pensione con la cd. quota 100, vale a dire 62 anni e 38 anni di contributi? La domanda che molti si pongono, in particolare, è se sia possibile optare per la pensione con quota 100 oppure si debba necessariamente restare in Ape sociale o in Ape volontario sino alla loro scadenza naturale.

In primo luogo occorre precisare che il DL 4/2019 non contiene una espressa preclusione al pensionamento con quota 100 a queste categorie. Inoltre il coordinamento delle disposizioni normative che regolano la concessione dell'ape sociale (DPCM 88/2017) e l'ape volontario (DPCM 150/2017) consentono palesamente ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento (dunque non solo quelli per la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi ma anche con la neonata possibilità di uscire con 62 anni e 38 di contributi) di andare in pensione prima del raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Queste due considerazioni aprono, pertanto, la porta anche a chi ha scelto questi strumenti di profittare del pensionamento con la quota 100.

Si tratta di una possibilità che, se confermata dall'Inps e dal Ministero del Lavoro, sarà conveniente atteso che con la quota 100 viene rimosso il vincolo di 1.500 euro lordi mensili previsto per gli apisti social e - per i titolari dell'ape volontario - si anticipa la cessazione dell'erogazione del prestito pensionistico con naturali risparmi sugli oneri di restituzione del prestito (che, peraltro, possono essere anche estinti in unica soluzione al momento del pensionamento).

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