Pensioni, L'ape sociale non impedisce il pensionamento con quota 100

Nicola Colapinto Mercoledì, 17 Aprile 2019
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Il godimento dell'Ape sociale e/o dell'Ape volontario non è di ostacolo al pensionamento con la quota 100 a partire dal 29 gennaio 2019.

L'Inps ha pubblicato ieri il messaggio numero 1551/2019 in cui sono forniti alcuni chiarimenti circa le nuove disposizioni in materia di Quota 100, Opzione Donna e pensione anticipata dopo l'approvazione del DL 4/2019. Si tratta di una serie di risposte ad alcune domande provenienti dall'utenza che interessano molteplici situazioni a seguito della recente novella legislativa.

Le più importanti sono concentrate sulla cd. pensione con quota 100, cioè la possibilità per il triennio 2019-2021, di andare in pensione con 62 anni e 38 di contributi. A questo riguardo l'Istituto precisa prima di tutto i limiti di cumulabilità con l'Ape sociale e l'Ape volontario Ebbene il documento Inps conferma quanto già anticipato su pensionioggi nelle scorse settimane nel senso che la titolarità sia dell'Ape sociale che dell'Ape volontario non preclude al pensionamento con la quota 100 anche se il pensionamento, naturalmente, comporterà la revoca di tali trattamenti dal momento della decorrenza della pensione con quota 100. In quanto non è possibile godere nello stesso periodo temporale di entrambi gli strumenti.

Opzione al contributivo e quota 100

L'Inps spiega, inoltre, che è possibile andare in pensione con quota 100 anche esercitando l'opzione al calcolo contributivo (art. 1, co. 23 legge 335/1995) in presenza dei relativi requisiti di legge (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) godendo, in tal caso, di alcune particolarità per il raggiungimento dei 38 anni di contributi necessari alla liquidazione della pensione rispetto agli assicurati nel sistema misto. In particolare, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva: 1) non concorrono  le  anzianità  derivanti  dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; 2) la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5; 3) è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).

Titolarità di pensione diretta e quota 100

Il documento informa, inoltre, che è possibile conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, si è maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica a condizione che l'interessato non risulti titolare di trattamento diretto in una delle gestioni previdenziali interessate dalla normativa in questione. Da ciò consegue, spiega l'Inps, che la titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100. Invece la titolarità di pensione (diretta) a carico di una delle forme previdenziali indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (AGO, gestione separata, gestioni esclusive e sostitutive) impedisce il conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato articolo 14.

Dipendenti Pubblici

Un altro chiarimento importante riguarda la decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro ovvero risolto il rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. In tal caso l'Inps spiega che il soggetto, che abbia risolto l’ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione precedentemente alla data di presentazione della domanda di pensione, mantiene lo status di “lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni” in quanto l’ultima attività lavorativa svolta è riconducibile ad una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001; in tale fattispecie, pertanto, il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si consegue, per i lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019, dal 1° agosto 2019, per i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Per quanto riguarda, invece, la decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, iscritti alla gestione esclusiva l'Inps conferma l'applicazione delle finestre previste per i lavoratori del settore privato. Nello specifico la decorrenza della pensione è fissata al 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018. La decorrenza della pensione è inframensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione esclusiva, ovvero mensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi.

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Documenti: Messaggio inps 1551/2019

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