Quando la rioccupazione non fa perdere il diritto all'Ape Sociale

Bernardo Diaz Lunedì, 11 Giugno 2018
Guida alle principali regole per i lavoratori che puntano all'assegno ponte gratuito dai 63 anni. La rioccupazione spesso non pregiudica il diritto all'ape sociale. 

Sempre più spesso i lavoratori che mirano a conseguire l'ape sociale a seguito di un periodo di disoccupazione si domandano come comportarsi di fronte alla possibilità di una rioccupazione. Si tratta di una problematica molto delicata in quanto lo scorso anno, in occasione del primo debutto della misura, si sono registrate numerose difficoltà applicative. La normativa prevede, infatti, che l'accesso all'ape sociale sia subordinato all'intero esaurimento della naspi (o di altro ammortizzatore sociale come ad esempio l'indennità mobilità ordinaria, la mobilità lunga, la disoccupazione speciale edile o la disoccupazione agricola), alla permanenza in stato di disoccupazione e alla condizione di inoccupazione per almeno tre mesi dopo la scadenza dell'ammortizzatore sociale.

Se durante tutto questo periodo e prima dell'accesso all'ape sociale il percettore non si è mai rioccupato non ci sono particolari problemi. Ma cosa accade se il lavoratore ha attivato un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o di lavoro autonomo?

In questi casi va ricordato che l'ordinamento incentiva - a pena di decadenza dall'ammortizzatore sociale e dallo stato di disoccupazione - la rioccupazione del lavoratore così che risulterebbe irrazionale che l'accettazione di un'offerta lavorativa determini di per se' sic et simpliciter la perdita del reddito ponte gratuito sino alla pensione di vecchiaia. A tal fine occorre distinguere a seconda se l'attività lavorativa è avvenuta durante la percezione dell'ammortizzatore sociale oppure al suo termine e prima dell'ingresso in Ape Social. 

Se l'attività avviene durante la disoccupazione

Nel primo caso l'Inps ha espressamente stabilito con il messaggio 2884/2017 che la sospensione dell'ammortizzatore sociale per l'accettazione di un'offerta di lavoro compatibile con le norme che regolano la fruizione dell'ammortizzatore sociale non fa venire meno il diritto all'ape sociale. In questi casi il percettore può, ad esempio, sospendere la naspi o la mobilità con un contratto a termine di sei mesi senza mettere a rischio il successivo ingresso in Ape sociale. Naturalmente al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all'ape sociale, il lavoratore dovrà aver concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante; dunque dopo la sospensione occorrerà aver terminato il periodo di disoccupazione spettante residuo. Di converso se il percettore decade dall'ammortizzatore sociale, ad esempio per aver conseguito un reddito da lavoro autonomo superiore a 4.800 euro annui, perde pure il diritto alla fruizione dell'ape sociale. 

Dopo la scadenza dell'ammortizzatore sociale

Se il rapporto di lavoro viene attivato, invece, dopo la scadenza dell'ammortizzatore sociale le regole sono diverse. In un primo tempo l'Inps aveva dato una interpretazione molto rigida considerando impossibile l'attivazione di qualsiasi rapporto di lavoro (anche di una sola giornata) dopo il termine dell'ammortizzatore sociale. Il messaggio inps 4195/2017 emesso a seguito dei chiarimenti formulati dal Ministero del Lavoro ha fortunatamente cambiato rotta indicando che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione. E dunque non pregiudicano neanche il diritto all'Ape sociale. Si è così ridimensionato in parte il principio secondo il quale il percettore non potesse rioccuparsi in alcuna attività lavorativa dopo l'esaurimento dell'ammortizzatore sociale ricollegandosi a quanto previsto dall'articolo 19, co. 3 del Dlgs 150/2015 in materia di mantenimento dello stato di disoccupazione. Con questo nuovo indirizzo interpretativo, in sostanza, per accedere all'ape sociale basta accertare che non sia stato perduto lo stato di disoccupazione. 

Si rammenta che anche la rioccupazione con prestazioni di lavoro occasionale, retribuita con i cd. voucher, non determina il venir meno dello stato di disoccupazione e, quindi, anche dell'ape sociale.  

Restano invece da chiarire gli effetti di una rioccupazione successiva al termine degli ammortizzatori sociali in un'attività di lavoro autonomo o parasubordinato. In passato tali attività non incidevano sullo stato di disoccupazione a meno che non avessero prodotto un reddito superiore a 4.800 euro annui. Ma con la Riforma del Jobs Act si è perso questo riferimento, da qui la necessità per il Ministero di condurre ulteriori approfondimenti e correttivi amministrativi. 

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