Quota 100, Cumulo più ampio per il personale medico e sanitario che torna in servizio

Vittorio Spinelli Martedì, 23 Giugno 2020
Estesa la norma che sospende l'incumulabilità della pensione "quota 100" con incarichi di lavoro conferiti al personale medico e sanitario per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVD-19. 

Il personale medico e sanitario in pensione con quota 100, anche quello dirigente, a cui vengono attribuiti incarichi di lavoro autonomo dal 30 aprile 2020, anche tramite collaborazioni coordinate e continuative per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 potrà cumulare interamente il reddito da pensione con quello derivante dallo svolgimento di tali incarichi. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 74/2020 pubblicata ieri dall'ente di previdenza.

I chiarimenti riguardano la facoltà di cumulare la pensione con "quota 100" con redditi da lavoro per il personale medico e sanitario in pensione a cui vengono conferiti incarichi di lavoro per il contrasto all'emergenza epidemiologica. L'articolo 1, co. 6 del DL 14/2020 aveva previsto sino al 31 luglio 2020 e, comunque entro il termine dello stato di emergenza, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo al personale medico e a quello infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, per una durata massima di sei mesi disapplicando le disposizioni di cui all'articolo 14 del DL 4/2019 in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo. L'obiettivo della norma è evitare la sospensione del pagamento della pensione con quota 100 al personale che accetti di incarichi di lavoro per il contrasto all'emergenza Coronavirus. L'Inps aveva recepito la novella nella Circolare numero 41/2020.

Cumulabilità ampliata dal 30 aprile 2020

L'articolo 1, co. 1 della legge numero 27/2020 ha abrogato la disposizione appena citata specificando che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto legge 14/2020. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27/2020 ha, inoltre, ampliato la platea dei soggetti, già collocati in quiescenza, ai quali può essere conferito un incarico di lavoro autonomo, prevedendo altresì una diversa tipologia di incarico quale quella di collaborazione coordinata e continuativa. Nello specifico viene incluso non solo il personale medico ed infermieristico ma, più in generale, i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari a cui sia stato conferito un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge 27/2020) per fare fronte all’emergenza da COVID-19. Questi soggetti potranno, in sostanza, pienamente cumulare la pensione quota 100 con il reddito da lavoro conseguito dai predetti incarichi (e solo da questi). Unico limite: la durata dell'incarico non deve essere superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

Incarichi conferiti prima del 30 aprile 2020

Rimanendo, come accennato, validi gli effetti prodottisi dall'abrogato DL 14/2020 l'Inps spiega che resta confermata la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione quota 100 con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile 2020 (periodo di vigenza dello stesso decreto) al personale medico e infermieristico.

Comunicazione veloce

Per evitare la sospensione nel pagamento della pensione è sufficiente che gli interessati comunichino all'Inps, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico. Al termine dello stato di  emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139”– compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa - unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020.

 

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Documenti: Circolare Inps 74/2020

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