Le disposizioni da ultimo richiamate stabiliscono che l'Inps e gli altri enti che erogano trattamenti pensionistici forniscano ai pensionati puntuale informazione circa le trattenute sindacali con esposizione nel provvedimento di liquidazione della pensione, nei cedolini mensili dei ratei pensionistici, nella certificazione annuale della pensione (art 1 del DM citato).
Nonchè, a partire da quest'anno, una comunicazione di dettaglio, dalla quale risulti la denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, decorrenza della trattenuta sindacale ed importo, a favore dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici e dei soggetti già pensionati in caso di attivazione o di variazione della trattenuta sindacale; la comunicazione deve essere resa disponibile in forma telematica ovvero a mezzo posta (art. 2 del DM).
Gli obblighi Inps
Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici erogati dall'ente di previdenza pubblico l'Istituto chiarisce che gli obblighi previsti dall'articolo 1 del DM 31/2020 legislatore risultano già assolti nelle attuali linee gestionali dell'Ente di previdenza. Ed infatti nel caso di presentazione di delega sindacale contestuale alla domanda di pensione inoltrata all’Inps, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della pensione. Nella circostanza in cui la delega venga trasmessa direttamente per via telematica dall’Organizzazione sindacale per essere applicata su una pensione vigente, il relativo percettore viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica, associata al suo PIN, registrata nella sezione anagrafica del data base.
Con tale invio il pensionato viene anche informato della facoltà di consultare sul sito istituzionale la procedura "Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici" - che consente, peraltro, la revoca della delega stessa - al fine di visualizzare il modulo presentato e l'esito dell'operazione.
Infine, a prescindere dal momento in cui la delega sindacale viene acquisita, il pensionato viene regolarmente informato della presenza della trattenuta associativa sindacale attraverso: 1) la certificazione annuale di pensione (cosiddetto OBIS/M), laddove vengono esposti la sigla dell’organizzazione sindacale e l’importo mensile della trattenuta che sarà applicata sui ratei mensili di pensione nel corso dell’anno; 2) il cedolino mensile del rateo di pensione posto in pagamento.
Prestazioni liquidate dal 2020
Per quanto riguarda gli obblighi imposti dall'articolo 2 del citato DM 31/2020 dal 1° gennaio 2020 l'Inps informa che è già disponibile telematicamente la comunicazione di dettaglio al momento della liquidazione della pensione al cittadino che ha presentato la domanda di pensione ed è pertanto provvisto delle credenziali di accesso all'area riservata. Nel caso in cui il cittadino si sia avvalso di un patronato per l'inoltro della domanda di pensione sarà questi ad avere cura di trasmettere il prospetto di liquidazione al pensionato.
Infine ai soggetti già pensionati che comunichino una nuova delega sindacale l'Istituto invierà una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica presente nell’anagrafica associata al suo PIN. Nel caso, invece, di pensionati non in possesso di PIN, che abbiano richiesto l’attivazione/variazione di una trattenuta sindacale, l’Inps invierà un’apposita comunicazione a mezzo posta ordinaria.
Documenti: Circolare Inps 85/2020