Reddito di Emergenza, Domande dal 15 Settembre per la quota aggiuntiva

Valentino Grillo Sabato, 12 Settembre 2020
L'Inps illustra le modalità per la richiesta dell'ulteriore mensilità di ReM prevista dal DL "Agosto". Domande al via dal 15 Settembre sino al 15 Ottobre 2020. Invariati i requisiti rispetto alle precedenti mensilità.
Niente accredito d'ufficio per la mensilità aggiuntiva del ReM prevista dall'articolo 23 del DL 104/2020 (Dl "Agosto"). Tutti i nuclei familiari, anche quelli che hanno già percepito il beneficio nei mesi scorsi, dovranno presentare una nuova domanda all'Inps a partire dal 15 settembre ed entro il 15 Ottobre prossimo. Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nella Circolare numero 102/2020 pubblicata ieri dall'ente di previdenza.

Requisiti

Le condizioni e i requisiti per richiedere la mensilità aggiuntiva di ReM sono le stesse individuate dall'articolo 82 del DL 34/2020 convertito con legge 77/2020. Nello specifico la prestazione può essere chiesta dai nuclei che: a) posseggano nel mese di Maggio 2020 un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (400 o 800 a seconda della composizione del nucleo familiare); b) siano in possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro; c) un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE. Il beneficio è corrisposto a favore  di tutti i nuclei familiari residenti in Italia (senza un vincolo temporale).

La mensilità aggiuntiva può essere chiesta indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio previsto dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020. Al pari del beneficio precedente l'importo è determinato in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 (840 euro) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.

Domande entro il 15 Ottobre 2020

L'Inps spiega che per l'accesso alla prestazione è necessario produrre apposita domanda telematicamente sul sito istituzionale INPS dal 15 settembre al15 Ottobre 2020. Si ricorda che la domanda può essere presentata o con il proprio PIN personale, o con SPID, o tramite gli Istituti di Patronato. Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda. L'utente sarà informato circa l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail.

Incompatibilità

Restano ferme le cause di incompatibilità previste dal DL n.34/2020, quindi restano esclusi dalla mensilità aggiuntiva i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre che coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non terrà conto di tali soggetti.

Niente mensilità aggiuntiva anche in presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 previste dal DL 18/2020, dal DL 34/2020 o dallo stesso DL 104/2020 (es. per liberi professionisti, autonomi, collaboratori, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, indennità per i lavoratori domestici, sportivi, eccetera). Viene stabilita, a tal riguardo, una specifica causa di incompatibilità anche con la nuova indennità per i lavoratori marittimi di cui all'articolo 10 del DL 104/2020. L'incompatibilità sussiste anche con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario d’invalidità, nonché con di percettori, al momento della domanda, del reddito o della pensione di cittadinanza (RDC/PDC) nonchè dell'assegno sociale. Si possono invece cumulare le prestazioni di invalidità civile (es. assegno mensile, pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento). 

Lavoro dipendente

Per quanto riguarda la cumulabilità della prestazione con redditi da lavoro dipendente è richiamata interamente la precedente normativa: il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo (quindi tra 400 a 840 euro al mese). Nel caso i componenti siano percepiscano trattamenti di integrazione salariali (es. CIGO, ASO, CIGD) la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali, che tiene conto delle voci retributive fisse.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 102/2020

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati