Reddito di Emergenza, domande entro il 31 luglio per altre 4 mensilità

Valentino Grillo Giovedì, 10 Giugno 2021

Lo prevede un passaggio del decreto legge sostegni bis. Confermati i requisiti economici già previsti per marzo, aprile e maggio 2021 dal dl n. 41/2021.

Si rinnova ulteriormente il ReM, il reddito di emergenza, a favore dei nuclei familiari privi di altri sostegni al reddito. Lo prevede l'articolo 36 del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) che proroga, su domanda, ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 in aggiunta a quelle già concesse (tre) con il dl n. 41/2021 (i cui termini di presentazione delle domande sono scaduti lo scorso 31 maggio).

Requisiti

I requisiti economici sono praticamente gli stessi della precedente tornata fatta eccezione per il valore del reddito familiare ora riferito al mese di aprile 2021 (non più a febbraio 2021). E' confermato, peraltro, che per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso riferita al reddito familiare è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Resta inoltre fermo il possesso dei requisiti riferiti alla residenza, al patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) e al valore ISEE. Inoltre continuano a essere in vigore le misure di semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo. L'unica differenza risiede nel fatto che questa volta non sono stati inclusi i soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DISCOLL tra il periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Misura

Ciascuna quota di ReM resta confermata nelle misura già note, ovvero compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

Domanda

Per fruire delle ulteriori quattro mensilità di ReM gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'INPS entro il 31 luglio 2021 secondo modalità che saranno rese note nei prossimi giorni dall'INPS (non è previsto il riconoscimento d'ufficio ai già beneficiari). Non serve che si sia fruito delle precedenti tre mensilità di cui al dl n. 41/2021.

Incompatibilità

Per quanto riguarda le incompatibilità sono confermati i criteri già fissati dal dl n. 41/2021. Le nuove mensilità non saranno, peraltro, erogabili in presenza di un componente nel nucleo familiare che abbia percepito una delle indennità COVID-19 prorogate dallo stesso dl n. 73/2021 (es. lavoratori sportivi, agricoli, settore della pesca, stagionali eccetera). Resta inteso, inoltre, che il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito).

Il requisito è verificato al momento della presentazione della domanda e, pertanto, nel caso in cui la domanda di Rem sia stata accolta e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione a un componente del nucleo, anche con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto, al momento della domanda di Rem, la titolarità della pensione non sussisteva.

Sono inoltre incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali, ad esempio, l’assegno sociale e il Reddito di Cittadinanza. Diversamente, sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici (ad esempio, indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984).

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