Reddito di emergenza compatibile con i vecchi indennizzi COVID-19

Valerio Damiani Venerdì, 30 Aprile 2021
Precisazione dell'INPS in merito all'erogabilità delle tre mensilità di ReM  2021 ai soggetti che hanno percepito gli indennizzi COVID nel 2020. Il cumulo è consentito.
Chi ha percepito i bonus Covid nel 2020 può fruire del ReM 2021. Lo ribadisce l'INPS, tra l'altro, nel messaggio n. 1764/2021 in cui spiega che l'incumulabilità delle tre mensilità del reddito di emergenza istituite con il dl n. 41/2021 sussiste solo avuto riguardo alle indennità di cui all’articolo 10, del medesimo dl n. 41/2021 (cioè con l'indennità onnicomprensiva da 2.400 euro e con gli indennizzi previsti per il settore sportivo). Pertanto chi ha beneficiato degli indennizzi covid nel 2020 può fare domanda per il ReM (se ovviamente rispetta le altre condizioni). Si rammenta che il termine per la presentazione delle istanze è stato posticipato al 31 maggio 2021.

Sembra invece resistere la regola dell'incumulabilità con l'indennizzo covid da 2.400 euro per coloro che abbiano beneficiato nel 2020 dell'indennità a favore dei lavoratori domestici o dell'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Circolare n. 65/2021 par. 8).

Lavoratori dello spettacolo

Per quanto riguarda il bonus covid da 2.400 euro l'INPS spiega, con riguardo al settore dello spettacolo che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

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Documenti: Messaggio Inps n. 1764/2021

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