Pensioni

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"E' inaccettabile pensare che i rimborsi dovuti al blocco dell'indicizzazione delle pensioni spengano sul nascere gli interventi a sostegno della settima salvaguardia e sull'introduzione di maggiore flessibilità in uscita". Lo sottolinea in una nota Cesare Damiano del Pd. Kamsin "Si colga piuttosto l'occasione offerta dalla decisione della Consulta per risolvere i danni creati dalla Legge Fornero avviando un tavolo di confronto con i sindacati. Resta inteso, comunque, che il governo dovrà restituire i soldi a tutti i pensionati".

"Non si puo’ fare il gioco delle interpretazioni con la sentenza della Corte Costituzionale, magari rispolverando l’idea malvagia di tosare nuovamente le pensioni liquidate con il sistema retributivo: quelle stesse che dovrebbero essere risarcite per la mancata indicizzazione. Va ripristinato il tavolo di confronto sulle pensioni istituito nel lontano 2007 da Prodi e poi disatteso da tutti i governi successivi”. “La riforma voluta da Monti, su pressione dell’Europa – spiega il presidente della Commissione Lavoro – fa ormai acqua da tutte le parti. Bisogna correggerla dando coerenza all’insieme: dalle indicizzazioni alle ricongiunzioni, fino ad arrivare all’introduzione di un criterio di flessibilita’, a partire dai 62 anni, per l’uscita dal lavoro”. “Senza un confronto serio con le parti sociali ci priviamo di quelle competenze che ci aiutano a non commettere troppi errori: il passato ci sia di insegnamento”.

Anche Stefano Pedica (Pd) è sulla stessa lunghezza d'onda con la richiesta di rimettere mano alla legge Fornero entro giugno. “Dopo la bocciatura da parte della Consulta del blocco della rivalutazione delle pensioni – sottolinea – e’ arrivato il momento di cancellare la legge Dracula-Fornero che ha creato un vero e proprio problema sociale. Questa legge ha prodotto danni incalcolabili. Bisogna trovare immediatamente una soluzione per tutte quelle persone che sono vicine al pensionamento e che hanno perso il lavoro o stanno per perderlo". 

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Finanziare i pensionamenti flessibili reintroducendo, almeno parzialmente, il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro; garantire ai giovani lavoratori un tasso di sostituzione al netto della fiscalità pari al 60 per cento dell'ultima retribuzione percepita. Kamsin  Lo sollecitano alcuni deputati del Pd (primi firmatari Gnecchi, Cominelli e Ascani) al Ministero delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, in una interrogazione a risposta scritta in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati (5-05423).

L'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008 - ricordano gli Onorevoli - ha previsto, dal 1° gennaio 2009, l'abrogazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Questa norma tuttavia - osservano - sta determinando l'aumento graduale dei pensionati che lavorano con un danno da un lato per il sistema previdenziale pubblico, che si trova ad erogare prestazioni pensionistiche "non necessarie", e dall'altro una diminuzione delle possibilità lavorative, già scarse, per i giovani. Dopo il 1° gennaio 2009, ricordano i deputati, il numero dei pensionati che lavora è cresciuto di oltre 561mila unità rispetto al 2007.

Gli onorevoli interroganti osservano che se «è pur vero che in parte la causa dell'aumento della disoccupazione giovanile, sia dovuta alla situazione di crisi economica degli ultimi anni, non vi è dubbio alcuno, che l'assenza di opportunità occupazionali per i giovani, è causata anche dall'abrogazione del divieto di cumulo intervenuta a partire dal 2009 e dalla successiva «manovra Fornero» sulle pensioni che ha modificato pesantemente i requisiti di accesso alla pensione.

Per gli aspetti di cui sopra, molti Paesi europei, che hanno parimenti al nostro elevato i requisiti di accesso alla pensione, hanno comunque mantenuto un canale di uscita flessibile verso la pensione prevedendo delle penalizzazioni e risulta agli interroganti anche che il pensionato è comunque legato a delle restrizioni o decurtazione della pensione, se prosegue l'attività lavorativa dopo la pensione. 

A fronte delle situazioni sopra descritte, ricordano,  l'Italia non sta favorendo le nuove generazioni affinché queste possano aspirare alla possibilità di avere un'occupazione stabile, a costruirsi il proprio avvenire e a realizzare un progetto di sé e poter godere di un reddito futuro da pensione dignitoso:

Per tali ragioni gli interroganti chiedono al Ministro interrogato se intende promuovere:

a) la reintroduzione del divieto di cumulo fra redditi da pensione e redditi da lavoro o comunque un'adeguata trattenuta sulla pensione in godimento, portando ad un risparmio per il sistema previdenziale;

b) la reintroduzione della flessibilità in uscita per favorire il ricambio generazionale;

c) iniziative per l'attuazione del protocollo del welfare del 2007, recepito nella legge n. 247 del 2007 al fine di garantire ai giovani di oggi il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento.

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Arrotondamento dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria - Chiarimenti (Messaggio Inps 2974/2015)

Kamsin Com’è noto, l’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti per il diritto a pensione e ha previsto, per coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente a tale data, la conservazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Inoltre, il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito che nei confronti di determinate categorie di soggetti c.d. "salvaguardati", ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011.

Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell’espressione "maturazione dei requisiti  per il pensionamento" usata nelle diverse norme, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O. - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - con particolare riferimento agli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.

L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:

- regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);

- 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);

- per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica

- pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.

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Complessivamente l'Inps dovrà riconoscere dai 4mila ai 10 mila euro lordi per compensare la perdita del potere d'acquisto degli assegni registrata nel triennio 2012-2015.

Kamsin Assegni piu' ricchi di almeno mille euro annui per chi percepisce una pensione di circa 1500 euro lordi al mese; oltre 2mila euro annui dovranno essere invece riconosciuti a chi ha prestazioni superiori a 6/7 voltre il trattamento minimo inps (vale a dire oltre i 3mila euro al mese) salvo il Governo decida per una diversa rimodulazione degli importi che colpisca i trattamenti piu' elevati.

Cifre tutte al lordo delle ritenute fiscali s'intende, ma comunque sufficienti a rimettere nel portafoglio un pò di quel potere d'acquisto lasciato sul campo in questi anni. E soprattutto la lievitazione degli assegni sarà permanente, cioè destinata a durare nel tempo. Sono questi gli effetti piu' evidenti della sentenza della Corte Costituzionale che sblocca la rivalutazione delle pensioni negli anni 2012-2013 per i trattamenti superiori a tre volte il minimo inps (cioè 1404 euro lordi nel 2012 e 1.444 euro nel 2013).

Non solo. Oltre a poter contare su un assegno piu' succulento per il futuro, ai pensionati dovranno essere corrisposti anche gli arretrati per la mancata rivalutazione durante il quadriennio 2012-2015. Rimborsi che potranno fruttare dai 4mila ai 10mila euro lordi in base all'entità della prestazione.

Ad esempio, un pensionato che percepiva nel 2011 un assegno di 1600 euro al mese si vedrà restituire poco piu' di 4mila euro: la sua prestazione infatti doveva essere di 500 euro piu' alta di quanto gli è stato corrisposto a seguito della Legge Fornero nel 2012; nel 2013 l'importo da recuperare schizza oltre i mille euro per poi attestarsi intorno a questa cifra sia per il 2014 che per il 2015 (perchè dal 1° gennaio 2014 la legge 147/2013 ha fatto ripartire l'indicizzazione). 

Il discorso non cambia per gli assegni piu' elevati. Come si evince dalla grafica chi aveva nel 2011 un assegno di 2600 euro al mese (cioè tra 5 e 6 volte il minimo inps) avrebbe dovuto godere di ben 850 euro in piu' nel solo 2012 e di oltre 1800 euro annui in piu' dal 2013 in poi. Il rimborso per il quadriennio 2012-2015 sale così ad oltre 6mila euro lordi. Cifre sempre piu' elevate man mano che cresce l'importo base dell'assegno. Se si prende un assegno pari a 3.100 euro al mese (cioè oltre 6 volte il trattamento minimo) l'importo complessivo da restituire supera i 7mila euro. Qui è possibile simulare il calcolo di quanto deve essere restituito ai pensionati. I rimborsi sono sempre al lordo delle ritenute fiscali: quindi l'importo netto che verrà effettivamente corrisposto sarà ridotto dal prelievo Irpef.

Nulla verà erogato a chi aveva prestazioni inferiori a tre volte il trattamento minimo: gli assegni per i pensionati piu' "poveri" sono stati infatti pienamente indicizzati al costo della vita nel biennio 2012-2013 e, pertanto, la sentenza della Consulta non produce alcun effetto nei loro confronti.

Resta da capire ora come il Governo intenderà riconoscere gli arretrati: l'ipotesi che si fa strada è quella di attribuire pienamente l'adeguamento, ma comunque a rate, solo per gli importi inferiori ad una determinata soglia mentre per quelli superiori l'adeguamento sarà riconosciuto solo parzialmente. Si deciderà entro il primo Giugno probabilmente con un decreto legge.

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L'Inps nega la possibilità di ricorrere agli arrotondamenti alla frazione di mese per anticipare la pensione dei dipendenti pubblici. La questione interesserà soprattutto i lavoratori che raggiungono i requisiti alla fine dell'anno.

Kamsin Con la riforma Fornero i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO dovranno maturare per intero l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e anticipata. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 2974/2015.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, - precisa l'Inps - non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata. 

La questione era stata posta da alcune sedi territoriali dell'Inps e dai Caf e riguardava, in particolare, le sorti dell'articolo 59 della legge 449/1997 che consente, com'è noto, di arrotondare alla frazione di mese l’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O (cioè i dipendenti pubblici) - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - nonchè per gli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste. L'Inps precisa che, in sostanza, l'arrotondamento in parola dal 1° gennaio 2012 non può piu' operare.

Stop alla possibilità quindi, ad esempio, di chiedere la pensione anticipata arrotondando i 41 anni e 6 mesi di contributi a 41 anni 5 mesi e 16 giorni di servizio oppure i 42 anni e 6 mesi a 42 anni, 5 mesi e 16 giorni di servizio. La misura, a ben vedere, penalizzerà soprattutto quei lavoratori che con l'arrotondamento avrebbero centrato il requisito al 31 dicembre dell'anno e che ora vedranno pertanto dilatarsi il momento dell'uscita.

L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:

  • regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica
  • pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.

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In Gazzetta la Circolare della Funzione Pubblica che obbliga le pubbliche amministrazioni a collocare forzosamente in pensione i dipendenti che abbiano maturato un diritto a pensione prima della Riforma Fornero.

Kamsin E' stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 con la quale Palazzo Vidoni ha individuato con precisione i limiti e le modalità per l'esercizio del potere di collocare in pensione d'ufficio i dipendenti pubblici.

La Circolare ribadisce che i dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 (in pratica la vecchia quota 96) rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). Pertanto nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione dovrà esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale, cioè al perfezionamento dei 65 anni.

Il provvedimento precisa inoltre che tutte le amministrazioni nonché le Authority potranno, poi, facoltativamente, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei propri dipendenti quando maturano i requisiti per l'anzianità contributiva (42 anni e sei mesi se uomini, 41 e sei mesi se donne) e hanno compiuto 62 anni di età (questo vincolo anagrafico appare superato sino al 31.12.2017). Prima di agire l'amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi (il preavviso potrà essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti). La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari.

L'altro punto è la conferma dell'abolizione del trattenimento in servizio. Quando il lavoratore ha raggiunto l'età per la vecchiaia non potrà piu' chiedere di restare in servizio, come accadeva in passato, al fine di maturare una pensione piu' succulenta. C'è solo una deroga. Le amministrazioni, infatti, non dovranno comunque penalizzare i lavoratori che, pur avendo raggiunto i limiti di età, non hanno i contributi pieni: in questo caso è prevista infatti la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla speranza divita).

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