Pensioni

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L'istituto con una circolare ha ricordato le novità che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016. Per il triennio 2016-2019 si dovrà lavorare 4 mesi in piu'.

Kamsin L'Inps certifica la crescita dell'età pensionabile dall'anno prossimo. Con la Circolare 63 diffusa oggi l'istituto rivede al rialzo tutti i requisiti per conseguire la pensione per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in sintonia con quanto previsto dal decreto 16 dicembre 2014. A partire dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, per colpa della speranza di vita, bisognerà in pratica lavorare 4 mesi in più. E dal 2019 si dovrà mettere in conto un ulteriore scatto che attualmente, secondo lo scenario demografico dell'Istat, sarà di nuovo pari a 4 mesi.

Da prossimo anno, dunque, per la pensione anticipata sarà necessario perfezionare 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per donne pari, rispettivamente, a 2227 settimane e a 2175 settimane di versamenti. Il tutto indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore.

Per la pensione di vecchiaia, fermi restando un minimo di 20 anni di contributi, i requisiti restano differenti per le donne del settore privato rispetto agli uomini e alle donne del settore pubblico. Gli uomini, dipendenti o lavoratori autonomi, dovranno raggiungere i 66 anni e sette mesi di età e non piu' 66 anni e 3 mesi, come accade attualmente. Lo stesso requisito è fissato per le donne del pubblico impiego. Per le lavoratrici del settore privato l'aumento sarà piu' elevato in quanto l'effetto della speranza di vita si cumula con il graduale innalzamento dell'età per la vecchiaia che, entro il 2018, dovrà assicurare la totale parificazione con i requisiti vigenti per gli uomini. Per le dipendenti del settore privato serviranno quindi 65 anni e sette mesi, per le autonome 66 anni e un mese. 

L'Inps non lo dice nella circolare ma l'adeguamento alla speranza di vita colpisce anche le prestazioni previdenziali dei contributivi puri, cioè di quei soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ad esempio il requisito anagrafico per la prestazione anticipata passerà da 63 anni e 3 mesi a 63 anni e 7 mesi e da 70 anni e 3 mesi a 70 anni e 7 mesi per la vecchiaia contributiva.

Novità anche per i lavori usuranti. Com'è noto nei loro confronti si applica ancora il previgente sistema delle quote di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Ebbene dal 2016 dovranno perfezionare 61 anni e 7 mesi di età anagrafica con il contestuale raggiungimento del quorum 97,6 con un minimo di 35 anni di contributi. Per gli autonomi serviranno, invece, 62 anni e 7 mesi ed un quorum pari a 98,6.

Lo slittamento di 4 mesi influenzerà anche la data di ingresso alla pensione per il comparto difesa e sicurezza (sul punto ci sarà un approfondimento di pensionioggi.it nei prossimi giorni) e per i comparti per i quali sono attualmente previsti requisiti previdenziali diversi da quelli vigenti nell'AGO, appena esposti (si pensi ad esempio agli ex-enpals e agli autoferrotranvieri). Naturalmente sono soggetti agli adeguamenti anche i lavoratori cd. salvaguardati ma in tal caso la normativa da prendere a riferimento è quella ante-fornero (vedi: vecchie regole pensionistiche).

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A cura di Giorgio Gori - Patronato Inas

E' quanto prevede un disegno di legge presentato ieri in Senato dagli Onorevoli Susta e Spillabotte (Pd). L'obiettivo è consentire un accesso anticipato ai lavoratori con almeno il 60% di invalidità.

Kamsin Riconoscere a decorrere dall’anno 2015 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 60 per cento il diritto all’accesso al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi. E' quanto prevede il ddl 1808 depositato ieri in Senato da un gruppo di Senatori del Partito Democratico (il primo firmatario è l'onorevole Susta).

Il disegno di legge, che sarà assegnato alla Commissione Lavoro di Palazzo Madama, intende correggere una stortura creata dalla Riforma Fornero che ha equiparato, di fatto, i lavoratori invalidi ai fini pensionistici, ai lavoratori sani. La Riforma, scrivono i Senatori, non ha infatti adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a 70 anni di età nonostante la loro condizione di salute.

Secondo i promotori "risulta sbagliato prevedere nei confronti dei lavoratori, portatori di un’invalidità superiore ad una certa soglia, la normale prosecuzione dell’attività lavorativa nonostante le loro precarie condizioni di salute, considerato inoltre che, fra l’altro, dopo tanti anni di lavoro questi risentono, in misura maggiore rispetto agli altri lavoratori, dell’usura derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Si tratta di persone sofferenti che improvvisamente hanno visto allontanarsi l’età pensionabile. Contro l’evidenza dei fatti ed il buon senso persiste e si acuisce la palese disparità di trattamento nei confronti di questi lavoratori svantaggiati per i quali non è prevista la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato".

A tal fine il disegno di legge, in cui tuttavia non c'è alcun cenno relativo ai costi e alle relative coperture, prevede per gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 60 per cento (stimabili in una platea di 250.000 lavoratori), la possibilità di accedere al pensionamento anticipato in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore ad anni trantacinque e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti ed a 58 anni per i lavoratori autonomi o con contribuzione mista.

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E' ripartito alla Camera dopo uno stop di oltre un anno l'esame del ddl sui pensionamenti flessibili. Il disegno di legge prevede l'introduzione, per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica, di un'uscita a 62 anni e 35 di contributi con una penalizzazione dell'8%.

Kamsin Si è tenuta ieri in Commissione Lavoro della Camera la prima seduta volta ad esaminare le proposte di legge in materia di libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. L'esame di ieri è stato tuttavia il primo di una serie di incontri volti a raccogliere le proposte degli altri gruppi parlamentari; tra gli obiettivi della Commissione c'è anche lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali con il presidente dell'Inps, Tito Boeri, e con il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti.

Sul tavolo della XI Commissione si è comunque avviata la discussione del disegno di legge Damiano (ddl 857) che, com'è noto, prevede uscite a partire dal perfezionamento di 62 anni e 35 anni di contributi (una sorta di quota 97) al prezzo, però, di una penalità dell'8% da applicarsi sulle quote retributive dell'assegno. Taglio che è destinato a ridursi del 2% per ogni anno sino ad azzerarsi al raggiungimento dell'età di 66 anni (in pratica la penalità sarebbe del 6% all'età di 63 anni; del 4% all'età di 64 anni e del 2% all'età di 65 anni; per le combinazioni si veda la tabella sotto). Per chi ritarda l'accesso al pensionamento oltre i 66 anni è previsto un sistema di premialità.

Nel corso dell'esame la relatrice al provvedimento, l'Onorevole Gnecchi (Pd), ha osservato che il ddl avrebbe il pregio di riguardare tutti i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica (privati, autonomi e pubblico impiego) ma tuttavia non prende in considerazione gli effetti dell'adeguamento alla speranza di vita; una dimenticanza che rischia di vanificare l'obiettivo di flessibilizzare le uscite (dal 2016 servirebbero infatti 62 anni e 7 mesi e non piu' 62 anni come indica il disegno di legge).

Resta contraria alla proposta, invece, la Lega Nord che mette nel mirino soprattutto il sistema dei tagli. Secondo Fedriga - che ha annunciato la presentazione di un ddl complementare a quello Damiano - si dovrebbe piuttosto convergere sull'ipotesi di un'uscita su quota 99 o 100 ma senza l'applicazione di alcun taglio all'assegno.

Lavoratrici. Altro tema che ha acceso il dibattito è stata la revisione dell'accesso al pensionamento da parte delle lavoratrici e delle agevolazioni contributive per le lavoratrici madri e per i lavoratori impegnati in attività di cura familiare. In particolare sono state abbinate al ddl ben 10 proposte che intendono rivedere l'innalzamento dell'età pensionabile di vecchiaia e concedere benefici contributivi alle madri e a chi è impegnato in attività di cura familiare.

Tra le dieci proposte di legge una è di particolare attualità. Si tratta del ddl Fedriga (C. 2046) che affronta, nello specifico, la questione della cosiddetta opzione donna, estendendo fino al 31 dicembre 2018 il termine per esercitare tale scelta, al fine di consentire alle lavoratrici, in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di avvalersi di tale regime sperimentale, che consente di accedere anticipatamente ad una pensione calcolata secondo il sistema contributivo, superando in questo modo anche le interpretazioni restrittive della normativa vigente, che hanno collegato la scadenza del termine del 31 dicembre 2015 al momento dell'accesso al pensionamento e non a quello della maturazione del diritto.

L'istruttoria legislativa sui provvedimenti proseguirà nei prossimi giorni. L'obiettivo è arrivare ad un ddl unico entro l'estate.

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Un provvedimento all'esame del Senato intende estendere i benefici previdenziali connessi all'amianto anche ai lavoratori autonomi la cui prestazione lavorativa è stata caratterizzata da attività prevelentemente personale.

Kamsin Prosegue in Commissione Lavoro del Senato la discussione dei disegni di legge in materia di riforma dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Oltre ai ddl 1645 e 8 già all'esame della Commissione, nella seduta della scorsa settimana la Relatrice Spillabotte (Pd) ha illustrato il recente ddl 1703 che interviene per tutelare i lavoratori dipendenti o autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale.

L'applicazione concreta della normativa già specificamente prevista per l'amianto ha infatti mostrato diverse lacune per questi lavoratori, a partire dall'esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale. Partendo da questo quadro, il disegno di legge interviene estendendo i benefici per l'amianto anche ai lavoratori autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale.

Nei loro confronti il ddl determina il coefficiente di maggiorazione, attualmente fissato a 1,25 per chi è stato esposto per almeno dieci anni, in modo proporzionale alla durata dell'esposizione (0,125 per ogni anno di esposizione sino ad un massimo di dieci), questo in ragione delle caratteristiche ormai accertate della morbilità determinata dall'esposizione all'amianto.

Tra le altre novità il ddl prevede anche la non applicazione per questi lavoratori, nel calcolo della pensione, dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita dei loro requisiti anagrafici a meno che ciò comporti un incremento del valore dell'assegno previdenziale.

Il ddl continuerà ad essere esaminato in via congiunta con gli altri ddl in materia di riforma dei benefici previdenziali sull'amianto. Sull'iter dei disegni di legge pendono tuttavia i costi delle misure sui quali i senatori attendono la valutazione del Governo e della Ragioneria dello Stato.

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“Alcuni temi prioritari, come l’aumento dell’area della poverta’ e quello della difficolta’ di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, possono trovare un aiuto alla loro soluzione dalla correzione delle regole del sistema pensionistico”. Lo ha dichiarato Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Kamsin “Tra i nuovi poveri – ha spiegato Damiano – ci sono i pensionati a basso reddito, ai quali andrebbero erogati gli 80 euro al mese destinati, per il momento, soltanto ad una parte dei lavoratori dipendenti. Ci sono i lavoratori che hanno perso l’occupazione a 60 anni e debbono aspettare i 67 anni per andare in pensione”.

“Ci sono i dipendenti di fabbriche in ristrutturazione o che chiudono l’attivita’ che, dal 2017, non avranno piu’ la cassaintegrazione in deroga e la mobilita’ e avranno la nuova ASpI che da quel momento avra’ una durata di 18 mesi e non piu di 24. Infine, per quanto riguarda l’occupazione giovanile, introdurre un principio di flessibilita’ nel sistema previdenziale che consenta di andare in pensione a partire dai 62 anni, consentirebbe uno svecchiamento delle aziende ed un ricambio generazionale che aiuterebbe ad aprire le porte all’occupazione giovanile con il potenziamento del turnover” ha concluso Cesare Damiano.

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La legge 147/2014 ha consentito ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Con la legge 147/2014 il legislatore è intervenuto, per la sesta volta, in materia di deroghe all'accesso ai trattamenti pensionistici. L'intervento questa volta ha interessato 32.100 lavoratori che hanno potuto mantenere le previgenti regole di pensionamento e, dunque, potranno al termine di una complessa procedura di verifica condotta dall'Inps, andare in pensione prima dei nuovi tempi previsti dalla Riforma del 2011.

I requisiti Oggettivi. Per poter accedere al beneficio gli interessati dovevano produrre un apposita domanda all'Inps o alla Direzione territoriale del Lavoro (cfr: messaggio inps 8881/2014) entro lo scorso 5 gennaio e dovevano identificarsi in uno dei seguenti profili di tutela. 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I requisiti Soggettivi. Chi ha fatto domanda per i profili di cui alle lettere a-g (con l'eccezione della lettera h) in cui si richiede il perfezionamento di un diritto a pensione dentro la mobilità o nei 12 mesi successivi) può accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. E' importante infatti ricordare che la salvaguardia comporta l'ultrattività delle regole ante-fornero e, pertanto, bisogna guardare a queste regole per comprendere se è possibile o meno fruire del beneficio.

Per centrare questo vincolo è quindi necessario raggiungere i vecchi 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2014 (perchè c'è una finestra di 15 mesi) oppure i 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 entro il 31 Dicembre 2014. Le lavoratrici del settore privato possono altresì partecipare a condizione di aver raggiunto 60 anni e 4 mesi di età e 20 di contributi entro il 31 dicembre 2014 (che sono in pratica i vecchi requisiti per il trattamento di vecchiaia). Mentre, nel comparto scuola o afam, tutti i requisiti suddetti possono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2014.

Le procedure. L'inps in questi giorni sta elaborando la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto che per ciascun profilo di tutela è disponibile un limitato numero di posti. Pertanto non tutti coloro che hanno fatto domanda e hanno tutti i requisiti potrebbero vedersi accolta la propria domanda di accesso.

La graduatoria viene stilata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (mentre per i soli lavoratori di cui alla lettera e la classifica si effettua in base alla data di maturazione di un diritto a pensione). Qualora la domanda sarà accolta i lavoratori si vedranno recapitare una comunicazione in cui viene indicato il profilo di tutela in cui sono stati inseriti e la prima data di decorrenza utile con l'invito a presentare domanda di pensione entro il mese antecedente.

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A cura di Paolo Ferri - Patronato Acli

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