Pensioni

Pensioni

ll lavoratore a progetto ha diritto alla pensione anche se il committente non ha versato i contributi all'Inps.  Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha esteso a co.co.pro. e co.co.co. il principio di automaticità delle prestazioni.

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Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 941/2013) anche i co.co.pro e co.co.co hanno diritto al  «principio di automaticità» delle prestazioni, finora riservato ai soli lavoratori dipendenti.

La vicenda vede una lavoratrice co.co.co. contro l'Inps con la prima che chiede il riconoscimento dei contributi non pagati dal committente (una scuola) per nove anni. Alla lavoratrice, occupata dal 1996 al 2012, quando nel 2011 ha chiesto la pensione, l'Inps l'ha negata per difetto di contribuzione.

Il Tribunale ha stabilito che il "principio di automatismo" delle prestazioni, finora riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti (art. 2116 del codice civile), salvo esplicita disposizione di deroga, si applica sempre e comunque ad eccezione dei soli lavoratori autonomi, commercianti e liberi professionisti, poiché grava su di loro l'onere del pagamento dei contributi previdenziali.

Peraltro, dice la sentenza, "il collaboratore non ha alcun modo per costringere il committente a versare i contributi, come non lo ha il dipendente; perciò, non riconoscere il principio di automaticità potrebbe violare l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)".

Gli iscritti al Fondo speciale Fs dell'Inps possono accedere al pensionamento anticipato solo se hanno svolto lavoro notturno. Lo ha chiarito l'Istituto di previdenza pubblica con il messaggio n. 3816 del 3 aprile nel quale precisa che non tutto il personale viaggiante e di macchina rientra tra le categorie di lavori usuranti, che possono accedere alla pensione con il sistema delle quote e l'applicazione della finestra mobile di dodici mesi, con l'adeguamento dei parametri alla speranza di vita.

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La precisazione si è resa necessaria dopo che con il messaggio 3.380 del 18 marzo l'Inps aveva comunicato che il personale viaggiante e di macchina poteva godere dei benefici previsti dal decreto legislativo 67/2011 per i cd. lavori usuranti. Pertanto, avranno questa possibilità solo coloro che hanno svolto attività in orario notturno per almeno 6 ore e per 64 giorni l'anno, così come indicato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 67/2011.

L'Inps ha chiarito, inoltre, che i conducenti dei treni non rientrano nella categoria dei conducenti di veicoli – lettera d) del comma 1 – considerati a loro volta addetti a lavori usuranti indipendentemente dall'attività notturna.

La Circolare Inps 120 ha spiegato le regole per avvalersi delle novità contenute nella legge di stabilità 2013 in materia di cumulo contributivo.

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L'Inps con la circolare numero 120 del 6 Agosto 2013 ha spiegato le modalità attraverso cui i lavoratori possono esercitare le innovazioni in materia di cumulo e di ricongiunzioni gratuite introdotte con la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). Com'è noto a seguito dei numerosi problemi emersi dopo dell'adozione delle nuove norme in materia di ricongiunzione onerosa il legislatore è stato costretto ad intervenire sulla materia attraverso la legge 228/2012.

Le modifiche introdotte sono intervenute in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali, introducendo, in particolare, una nuova modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) volta a conseguire un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Costituzione della posizione assicurativa (art. 1, comma 238, legge 228/2012) - L'intervento della legge di stabilità ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago (assicurazione generale obbligatoria). In tal caso, il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestione avviene senza oneri a carico degli interessati, cioè gratuitamente.

Prima di tale modifica i lavoratori in questione con periodi contributivi accreditati presso diverse casse previdenziali avevano infatti solo due possibilità, entrambe piuttosto penalizzanti, per valorizzarli: ricongiungere i contributi sborsando cifre molto elevate oppure scegliere la totalizzazione nazionale. La totalizzazione, lo si ricorda, a differenza della ricongiunzione che consente di avere una pensione «retributiva» cioè calcolata con il vecchio e più conveniente sistema commisurato allo stipendio, impone il calcolo «contributivo» cioè in base ai contributi versati e, dunque, molto meno conveniente. L'intervento della legge di stabilità ha dunque in parte attutito questa penalizzazione solo per i lavoratori del pubblico impiego. 

L'Inps precisa che il nuovo cumulo contributivo gratuito non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Quindi, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione, non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa. Inoltre in caso di decesso degli interessati, la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante. 

La legge ha dato un anno di tempo (31 dicembre 2013) a coloro che dal 1° luglio 2010 avessero già richiesto la ricongiunzione, per richiedere il recesso e la restituzione di quanto già versato, a condizione di non aver già ottenuto la liquidazione della pensione. La facoltà, spiega l'Inps, è rivolta a coloro che hanno presentato domanda fra il 1° luglio e l'entrata in vigore della legge Stabilità (1° gennaio 2013) ed è esercitabile anche dai familiari superstiti. 

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, commi 239-246, legge 228/2012) - Fermo restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi la legge ha consentito la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico.

Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti previsti per tale trattamento nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme sulla totalizzazione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto i rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (il che implica un trattamento previdenziale inferiore a quello che sarebbe risultato dalla ricongiunzione).

Facolta di recesso (art. 1, comma 247 legge 228/2012) - Al fine di tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo, si prevede che essi  (sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico) possono recedere entro un anno e chiedere la restituzione di quanto già versato. Analoga possibilità è riconosciuta ai soggetti che abbiano presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previa rinuncia alla domanda e a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso.

La fotografia scattata dall’Istat sul meccanismo di distribuzione del sistema previdenziale rende l’immagine di un Paese a schema piramidale. Alla base, milioni di trattamenti di lieve entità. In cima pochi fortunati.

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Le pensioni di vecchiaia assorbono il 71,8% della spesa pensionistica totale, quelle ai superstiti il 14,7%, quelle di invalidità il 4,0%; le pensioni assistenziali pesano per il 7,9% e le indennitarie per l'1,7%. Le donne rappresentano il 52,9% dei pensionati e percepiscono assegni di importo medio pari a 13.569 euro (contro i 19.395 degli uomini); oltre la metà delle donne (52%) riceve meno di mille euro al mese, a fronte di circa un terzo (32,2%) degli uomini. Il 47,8% delle pensioni è erogato al Nord, il 20,5% nelle regioni del Centro e il restante 31,7% nel Mezzogiorno.
E' quanto emerge dai dati Istat sul 2012 diffusi nei giorni scorsi.

Ma molti pensionati vivono con meno di mille euro al mese. E' questa la realtà per circa 7 milioni di pensionati italiani, pari al 42,7% del totale. E quelli sotto i 500 euro sono oltre 2,2 milioni. Cifre che fanno impallidire e che evidenziano sempre piu' come mai molti pensionati sono costretti a continuare a lavorare, anche in nero, anche dopo la pensione.  Infatti l’importo medio annuo delle pensioni riferito al 2012 è pari a 11.482 euro, 253 euro in più rispetto all’anno precedente(+ 2,3%), un modesto incremento. Tuttavia occorre considerare che, su 16,6 milioni di pensionati, ciascuno ha percepito in media 16.314 euro all’anno (358 euro in più del 2011) tenuto conto che, in alcuni casi, un individuo può cumulare più di una pensione.

La Riforma Fornero produce i primi effetti - Alla rilevazione annuale sui trattamenti pensionistici condotta dall'Istat e dall'Inps emerge infine che nel 2012 i pensionati sono 16,6 milioni, «circa 75 mila in meno rispetto all'anno prima». Sul ribasso, con tutta probabilità, ha pesato la riforma Fornero, entrata in vigore proprio nel 2012: le persone che hanno iniziato a percepire una pensione nel 2012 (i nuovi pensionati) sono stati 626 mila, mentre sono 701 mila le persone che dal 2012 non figurano più tra i beneficiari. Inoltre, cala anche il reddito medio dei nuovi pensionati (14.068 euro) che diventa inferiore a quello dei cessati (15.261 euro) e a quello dei pensionati sopravviventi (16.403 euro), che già nel 2011 percepivano almeno una pensione.
Quanto alla spesa complessiva, lo Stato nel 2012 ha pagato 270.7 miliardi, con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, mentre l’incidenza sul Pil è cresciuta dello 0,45% passando dal 16,8 al 17,2%.

Poi ci sono gli squilibri. Secondo l'Istat, sono 211mila i pensionati che percepiscono un assegno che va oltre i 5 mila euro, ed oltre 11 mila pensionati d’oro, lo 0,1% del totale, che a fine mese si vedono un bonifico superiore a 10 mila euro. E dato che questi trattamenti non corrispondono a reali contributi versati il governo potrebbe nei prossimi mesi introdurre un nuovo prelievo di solidarietà. Secondo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan: "dobbiamo ancora discutere i dettagli".

L'Inps ha rideterminato l'importo dell'assegno al nucleo familiare spettante ai pensionati della gestione pubblica dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, sulla base dei redditi da pensione e di diversa natura relativi al 2011.

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L'Inps ha provveduto a rideterminare l'importo dell'assegno al nucleo familiare spettante ai pensionati della gestione pubblica dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, sulla base dei redditi da pensione e di diversa natura relativi al 2011.

E' quanto ha comunicato l'istituto di previdenza pubblica con il Messaggio 3722/2014. L'assegno per il nucleo familiare ancora l'erogazione della prestazione assistenziale infatti sulla base dei redditi conseguito nell'anno solare antecedente al 1° luglio di ciascun anno. Se, dopo le verifiche, l'importo dell'assegno fruito dagli interessati per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013 risulti superiore a quello spettante secondo i termini di legge, l'eccedenza indebitamente erogata verrà trattenuta sulla pensione pagata il prossimo giugno.

L'Inps comunicherà con una lettera l'importo del debito e le modalita di recupero delle somme. Sarà applicata una trattenuta mensile nei limiti di un quinto dell'importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell'indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento, al netto delle ritenute Irpef e con un recupero in un massimo di 60 rate. L'interessato potrà chiedere il chiarimento della propria posizione recandosi presso l'ufficio Inps che liquida la prestazione pensionistica.

La paga di un parroco è pari a mille euro netti al mese. Uno stipendio in linea con quanto porta a casa un operaio o un bracciante. Ma i preti non pagano vitto e alloggio.

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In media mille euro netti al mese. Lo stipendio fisso di un parroco, escluse le offerte per le messe. Praticamente quello che guadagna anche un operaio o un bracciante agricolo. Ma gli importi possono essere anche piu' bassi. A fine mese, un sacerdote italiano "prima nomina" trova in busta paga, al lordo delle imposte, 988,80 euro. Che salgono piano piano se riuscirà a far carriera per toccare i 1600-1800 euro lordi, che è lo "stipendio" di un vescovo di 65 anni, ai limiti della pensione. Il parroco, con 30 anni di sacerdozio alle spalle prende in media 1.063 euro netti al mese.

Sono queste le cifre del "minimo garantito" riconosciuto al clero italiano. Ma nulla impedisce che ciascun vescovo o sacerdote possa ricevere offerte o compensi per attività lavorative che superano tali cifre. A livello nazionale, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero controlla che nessuno dei 35 mila sacerdoti diocesani italiani in servizio, più i 3 mila sacerdoti a riposo o malati, abbia un reddito inferiore a quelle cifre.

Il mensile dei sacerdoti e dei vescovi è basato su una specie di punteggio che grosso modo corrisponde all’anzianità. Ai parroci con maggiore esperienza viene erogato fino a 1200 euro, mentre per i vescovi fino a 3000 euro circa.  Nel primo anno di ordinazione ogni sacerdote ha una remunerazione calcolata su 80 punti. Il valore del punto è determinato dalla CEI ogni anno: per il quarto anno consecutivo ogni punto vale 12,36€  (il totale del mensile lordo è quindi di 988,80). A tale punteggio si sommano altri punti a seconda dell’anzianità (due punti ogni cinque anni) e dell’ufficio (al Vescovo, per esempio, spettano al massimo 40 punti aggiuntivi). Somma coperta in parte dalle parrocchie, il restante è garantito dal sistema del Sostentamento del Clero, composto dalle offerte liberali, dagli Istituti diocesani per il Sostentamento del Clero e dai fondi dell’8 per mille.

Mensilmente l’Istituto centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) provvede a comunicare il calcolo del punteggio che determina la remunerazione lorda dovuta. Calcolate le remunerazioni del sacerdote e le decurtazioni per imposte e contributi pensionistici al Fondo Clero istituito presso l’INPS , l‘ICSC  corrisponde lo stipendio netto direttamente sul conto di ogni sacerdote. Il sistema prevede un minimo (988,80 mensili lordi) e un tetto massimo (1.866,36 mensili lordi).  

Chi percepisce uno stipendio di altra natura (per esempio dal ministero dell’Istruzione in quanto insegnante) percepisce dall’ICSC solo quella quota che gli manca per raggiungere il tetto stabilito dai punti accumulati. Se lo supera l’ICSC funge da sostituto di imposta, e il sacerdote dovrà quindi versare la relativa somma maturata.

Ad esempio un sacerdote con 15 anni di incarico, parroco di una parrocchia media (2.000 abitanti), può arrivare a prendere circa 140,00 euro dalla parrocchia e 800,00 euro dal sistema dell’ICSC. Mentre un sacerdote che percepisce 700,00 euro di stipendio di insegnante, avrà dall’ICSC la somma di 200,00 euro. Un sacerdote che prende uno stipendio di 1.300,00 € non recepirà nulla dal sistema, ma dovrà versare la somma maturata della tassazione e dei contributi pensionistici. 

La pensione, invece, viene corrisposta grazie al fondo del Clero istituito all’Inps a partire dal 65 anno di età. Si tratta di cifre modeste che non si allontanano molto dalle cifre appena indicate.

Chi ha una pensione più che vantaggiosa (a carico dell'Italia) è, invece, l'Ordinario Militare. Al momento di lasciare l'incarico, a 65 anni, questo arcivescovo, per legge, viene equiparato ad un generale di corpo d'armata con il relativo vitalizio accordato ai militari di quel rango.

Quanto all'età pensionabile il "Il decreto “Salva Italia” del governo Monti (convertito nella legge n. 214/2011), che ha ampiamente messo mano al sistema pensionistico per i lavoratori comuni, non ha modificato il Fondo di previdenza per il Clero che quindi vede requisiti pensionistici diversi rispetto alla generalità dei lavoratori italiani. Nel fondo clero restano infatti sufficienti 65 anni per quei soggetti che possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni.

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