Pensioni

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Ai pensionati che hanno utilizzato i canali telematici l'Inps chiederà via internet i dati relativi ai redditi 2013. Da luglio l'istituto invierà un sollecito su carta a chi non ha risposto.

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I pensionati che hanno già utilizzato il canale telematico Inps in passato potranno inviare all'istituto previdenziale, anche tramite i Caf e i professionisti abilitati, i documenti per effettuare la verifica dei requisiti reddituali o per le prestazioni assistenziali.

I pensionati destinatari di prestazioni collegate al reddito o assistenziali riceveranno infatti un messaggio di posta elettronica che li inviterà a comunicare, entro il 30 giugno, le informazioni relative ai redditi 2013 per certificare il possesso dei requisiti alla fruizione dei benefici. L'avviso interesserà coloro che l'anno scorso hanno trasmesso online la dichiarazione reddituale o di responsabilità.

Collegandosi al sito internet dell'Inps, sezione «servizi online», «servizi per il cittadino» l'interessato potrà accedere alla sezione del portale dedicata alle verifiche reddituali: dopo aver proceduto all'autenticazione potrà immediatamente comprendere se la sua posizione necessita di essere integrata con alcune informazioni. In tal caso l'Inps mediante un apposito modulo consentirà l'invio della documentazione richiesta.

Dal prossimo luglio inoltre, chi non avrà comunicato i dati tramite internet,riceverà su carta, la richiesta della presentazione delle dichiarazioni riguardanti la situazione reddituale o le prestazioni assistenziali con l'indicazione dell'ultimo termine utile entro cui fornire le informazioni. 

In mancanza di comunicazione delle informazioni entro i termini previsti, l'Inps è autorizzato a sospendere le prestazioni nel corso dell'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere resa la dichiarazione, oltre all'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Escono dai tagli alla spesa le pensioni e le prestazioni assistenziali. Non ci sarà dunque l'innalzamento dei requisiti per la pensione anticipata e i tagli sulle pensioni di invalidità.

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Si va verso un pacchetto di tagli alla spesa di circa 4,5-5 miliardi per quest'anno. Un taglio modesto che sarà contenuto all'interno di un programma di spending review triennale da 28-30 miliardi che dovrà finanziare anche il fiscal compact. La legge di Stabilità del 2014, con l'entrata in vigore del fiscal compact, ne impegna infatti già una parte consistente, soprattutto per il 2015 e il 2016: si parte dai 500 milioni di quest'anno per salire prima a 10,4 miliardi e poi a 14,8 miliardi nel 2016.

Ma è comunque questo il dato politico che avrebbe dato la Presidenza del Consiglio dei ministri ai tecnici del Ministero dell'Economia per individuare le coperture al decreto taglia cuneo fiscale che dovrebbe vedere la luce entro Pasqua. Resta l'incognita della sanità anche se Palazzo Chigi ha assicurato che non ci saranno tagli lineari sulla salute e che si procederà con interventi in particolare sul pubblico impiego, inasprendo il taglio agli stipendi dei dirigenti pubblici e, in generale, delle retribuzioni sopra i 70mila euro.

Insomma il taglio alla spesa pubblica per il 2014 perde oltre 2,5 miliardi per strada. In sostanza il governo, per bocca del Commissario alla Spendig Review Carlo Cottarelli, si è arreso all'evidenza: non c'è abbastanza tempo per arrivare agli sperati 7 miliardi. 

Nella prima versione del documento presentato a Palazzo Chigi, si stimavano risparmi sui ministeri per 2,2 miliardi con interventi per 1,8 miliardi sulle pensioni: il taglio scede ora a un miliardo. Con la precisazione importante che le pensioni non verranno toccate, mentre difesa e sanità dovranno risparmiare 500 milioni a testa.

Un miliardo in meno (da 2 a 1) arriverà dalla riduzione dei trasferimenti, mentre l'efficientamento diretto garantirà 1,8 miliardi anziché gli stimati 2,2. Confermati, invece, i tagli complessivi per 33,9 miliardi alla fine del 2016.

Ad ogni modo per vedere nero su bianco le misure bisognerà aspettare il 15 Aprile quando il governo dovrà approvare il decreto sul taglio del cuneo, dopo il varo del Def atteso per la prossima settimana. Tra i settori nel mirino, ci sono anche tagli agli organi costituzionali, gli incentivi alle imprese, le Authority, una nuova stretta su Inps ed Inail nonchè su Caf e patronati.

Il Decreto interministeriale Lavoro-Economia riguardante le modalità di fruizione della 5° salvaguardia di cui alla legge di stabilità 2014 non è stato ancora pubblicato.

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Ancora nulla di fatto per i lavoratori interessati alla 5° salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 191 e ss. legge 147/2013).

Del relativo decreto attuativo che doveva essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata legge non c'è traccia nonostante nelle settimane scorse il provvedimento sia stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il provvedimento secondo Bruno Palmieri, del Patronato Inca, è importante perchè "se da un lato non elimina il vincolo temporale della decorrenza, che resta fissata al 6 Gennaio 2015, dall'altro ha abrogato il vincolo reddituale per i prosecutori volontari, per i cessati dal servizio a seguito di accordi con il datore e per coloro che hanno risolto unilaterlamente il rapporto. Molti lavoratori infatti non hanno potuto beneficiare delle precedenti salvaguardie poichè avevano conseguito un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro".

Piu' in dettaglio le misure contenute nella quinta salvaguardia concederanno la possibilità di mantenere salve le regole pensionistiche vigenti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011) a 23 mila soggetti individuabili in due macro-categorie. 

Da un lato viene infatti ampliato, con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicem­bre 2011, con almeno un contributo vo­lontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pen­sione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.

Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, è quello piu' importante perchè aggiunge nuove fattispecie di lavoratori ammessi in salvaguardia (art. 1, commi 194-198, legge 147/2013); si tratta evidentemente di soggetti che per via dei precedenti paletti non hanno potuto accedervi. 

L'intervento del legislatore è stato caratterizzato - in questa salvaguardia - dalla circostanza di aver eliminato il limite reddituale di 7.500 euro - per i prosecutori volontari, cessati dal servizio con accordi e lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - e nell'aver aperto alla possibilità - per i lavoratori in mobilità ordinaria che non riescono a perfezionare i requisiti per la pensione entro la fruizione della relativa indennità - di mantenere la salvaguardia qualora entro sei mesi dal termine dell'indennità di mobilità riescano a perfezionare, tramite contribuzione volontaria, i requisiti per la pensione.

In ogni caso tuttavia resta la condizione - per essere ammessi al beneficio - che la decorrenza della prestazione pensionistica avvenga entro il 6.1.2015 e viene questa volta specificato che il primo pagamento della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014 (comma 195). La specificazione sembra significare pertanto che chi avrebbe dovuto conseguire la pensione prima di tale data perderà le relative mensilità.

Ai sensi di quanto indicato nella legge di stabilità i lavoratori che potranno fruire della quinta salvaguardia sono:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La pubblicazione del Dm interministeriale dovrà chiarire le modalità di ammisisone al beneficio e i termini per l'eventuale presentazione delle istanze di accesso alla Direzioni Territoriali del Lavoro.

ll lavoratore a progetto ha diritto alla pensione anche se il committente non ha versato i contributi all'Inps.  Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha esteso a co.co.pro. e co.co.co. il principio di automaticità delle prestazioni.

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Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 941/2013) anche i co.co.pro e co.co.co hanno diritto al  «principio di automaticità» delle prestazioni, finora riservato ai soli lavoratori dipendenti.

La vicenda vede una lavoratrice co.co.co. contro l'Inps con la prima che chiede il riconoscimento dei contributi non pagati dal committente (una scuola) per nove anni. Alla lavoratrice, occupata dal 1996 al 2012, quando nel 2011 ha chiesto la pensione, l'Inps l'ha negata per difetto di contribuzione.

Il Tribunale ha stabilito che il "principio di automatismo" delle prestazioni, finora riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti (art. 2116 del codice civile), salvo esplicita disposizione di deroga, si applica sempre e comunque ad eccezione dei soli lavoratori autonomi, commercianti e liberi professionisti, poiché grava su di loro l'onere del pagamento dei contributi previdenziali.

Peraltro, dice la sentenza, "il collaboratore non ha alcun modo per costringere il committente a versare i contributi, come non lo ha il dipendente; perciò, non riconoscere il principio di automaticità potrebbe violare l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)".

Gli iscritti al Fondo speciale Fs dell'Inps possono accedere al pensionamento anticipato solo se hanno svolto lavoro notturno. Lo ha chiarito l'Istituto di previdenza pubblica con il messaggio n. 3816 del 3 aprile nel quale precisa che non tutto il personale viaggiante e di macchina rientra tra le categorie di lavori usuranti, che possono accedere alla pensione con il sistema delle quote e l'applicazione della finestra mobile di dodici mesi, con l'adeguamento dei parametri alla speranza di vita.

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La precisazione si è resa necessaria dopo che con il messaggio 3.380 del 18 marzo l'Inps aveva comunicato che il personale viaggiante e di macchina poteva godere dei benefici previsti dal decreto legislativo 67/2011 per i cd. lavori usuranti. Pertanto, avranno questa possibilità solo coloro che hanno svolto attività in orario notturno per almeno 6 ore e per 64 giorni l'anno, così come indicato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 67/2011.

L'Inps ha chiarito, inoltre, che i conducenti dei treni non rientrano nella categoria dei conducenti di veicoli – lettera d) del comma 1 – considerati a loro volta addetti a lavori usuranti indipendentemente dall'attività notturna.

La Circolare Inps 120 ha spiegato le regole per avvalersi delle novità contenute nella legge di stabilità 2013 in materia di cumulo contributivo.

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L'Inps con la circolare numero 120 del 6 Agosto 2013 ha spiegato le modalità attraverso cui i lavoratori possono esercitare le innovazioni in materia di cumulo e di ricongiunzioni gratuite introdotte con la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). Com'è noto a seguito dei numerosi problemi emersi dopo dell'adozione delle nuove norme in materia di ricongiunzione onerosa il legislatore è stato costretto ad intervenire sulla materia attraverso la legge 228/2012.

Le modifiche introdotte sono intervenute in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali, introducendo, in particolare, una nuova modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) volta a conseguire un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Costituzione della posizione assicurativa (art. 1, comma 238, legge 228/2012) - L'intervento della legge di stabilità ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago (assicurazione generale obbligatoria). In tal caso, il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestione avviene senza oneri a carico degli interessati, cioè gratuitamente.

Prima di tale modifica i lavoratori in questione con periodi contributivi accreditati presso diverse casse previdenziali avevano infatti solo due possibilità, entrambe piuttosto penalizzanti, per valorizzarli: ricongiungere i contributi sborsando cifre molto elevate oppure scegliere la totalizzazione nazionale. La totalizzazione, lo si ricorda, a differenza della ricongiunzione che consente di avere una pensione «retributiva» cioè calcolata con il vecchio e più conveniente sistema commisurato allo stipendio, impone il calcolo «contributivo» cioè in base ai contributi versati e, dunque, molto meno conveniente. L'intervento della legge di stabilità ha dunque in parte attutito questa penalizzazione solo per i lavoratori del pubblico impiego. 

L'Inps precisa che il nuovo cumulo contributivo gratuito non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Quindi, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione, non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa. Inoltre in caso di decesso degli interessati, la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante. 

La legge ha dato un anno di tempo (31 dicembre 2013) a coloro che dal 1° luglio 2010 avessero già richiesto la ricongiunzione, per richiedere il recesso e la restituzione di quanto già versato, a condizione di non aver già ottenuto la liquidazione della pensione. La facoltà, spiega l'Inps, è rivolta a coloro che hanno presentato domanda fra il 1° luglio e l'entrata in vigore della legge Stabilità (1° gennaio 2013) ed è esercitabile anche dai familiari superstiti. 

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, commi 239-246, legge 228/2012) - Fermo restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi la legge ha consentito la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico.

Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti previsti per tale trattamento nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme sulla totalizzazione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto i rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (il che implica un trattamento previdenziale inferiore a quello che sarebbe risultato dalla ricongiunzione).

Facolta di recesso (art. 1, comma 247 legge 228/2012) - Al fine di tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo, si prevede che essi  (sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico) possono recedere entro un anno e chiedere la restituzione di quanto già versato. Analoga possibilità è riconosciuta ai soggetti che abbiano presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previa rinuncia alla domanda e a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso.

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