Buonuscita, Niente sconto fiscale sui periodi di preruolo riscattati

Giovedì, 09 Giugno 2022
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è chiaro nel senso di non riconoscere alcuna riduzione dell'imponibile in relazione alla quota derivante dal riscatto dei periodi di preruolo

Alcuni ex dipendenti pubblici in pensione si chiedono se sia corretto che l'Ente Previdenziale al momento della liquidazione del TFS tassi anche l'eventuale quota derivante dai contributi previdenziali versati per il riscatto dei servizi preruolo. In questa circostanza, infatti, il lavoratore potrebbe ritenere di essere sottoposto ad una doppia imposizione fiscale: la prima volta riferita al pagamento dei contributi volontari con un reddito già tassato al momento della percezione; la seconda al momento della liquidazione della prestazione stessa. Da qui la domanda se sia possibile beneficiare di una riduzione della base imponibile in relazione alla quota di TFS derivante dal riscatto di dei servizi in questione.

Giova precisare che il sistema fiscale in vigore prevede per la buonuscita una tassazione agevolata. Per gli iscritti ex INADEL ed ex ENPAS è esclusa dalla base imponibile (art. 19 del Tuir) una quota pari al rapporto tra il contributo previdenziale a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva del contributo versato all’ente previdenziale: a) 40,98% per gli iscritti all’ex Inadel (2,50/6,10); b) 26,04% per gli iscritti all’ex Enpas (2,50/9,60). L’imponibile è, inoltre, diminuito di un importo pari ad euro 309,87 per ogni anno di servizio (art. 19 del Tuir).

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ha ormai accertato che non si è presenza di una doppia imposizione fiscale negando agli interessati la possibilità di sottrarre alla tassazione, ancorché agevolata, la quota di TFS derivante dal riscatto dei periodi di servizio pre-ruolo.

La Corte di Cassazione ha affermato che «in tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, ove la formazione di una parte dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell'indennità non va sottratta all'imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un'anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili» (Cass. n. 8403/2013).

Tali principi sono stati ribaditi in modo costante dalla Suprema Corte - cfr. Cass. n. 1302/2016 - e ancora recentissimamente da Cass. n. 33621/2019 e Cass. n. 8286/2020, ove si è ritenuto, risolvendo analoga questione, che «...in tema di determinazione della base imponibile ai fini Irpef, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, ove la formazione di una parte dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente di esclusivamente a carico del dipendente versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi al riscatto (relativi nella specie al lavoro prestato presso la medesima P.A.) tale parte dell'indennità non va sottratta all'imposizione fiscale ordinaria posto che in tal caso la funzione del versamento conserva essenzialmente il riconoscimento normativo di un'anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili» (così Cass. n. 26247 del 19/12/2016, che richiama Cass. n. 8403 del 05/04/2013).

In definitiva la quota di buonuscita derivante dal riscatto dei servizi preruolo concorre interamente, al pari di quella prevista per il riscatto della laurea, alla formazione della base imponibile su cui verrà applicata la tassazione fiscale.

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