Pensioni, Lavorare oltre il tetto di stipendio non aumenta l'assegno pensionistico

Nicola Colapinto Venerdì, 10 Maggio 2019
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Coinvolti i dipendenti di amministrazioni pubbliche che già percepiscono una pensione di importo pari o superiore al tetto retributivo.
Il lavoro dei dipendenti pubblici che non percepiscono retribuzione avendo già una pensione di importo pari a superiore al tetto retributivo (240 mila euro) sono inutili ai fini pensionistici. Questi periodi di attività, infatti, non possono essere valutati nell'anzianità contributiva per la pensione, né ai fini dell'indennità una tantum nei casi in cui non spetta una pensione. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 64/2019 di ieri.

I chiarimenti riguardano gli effetti ai fini pensionistici del tetto retributivo per chi, raggiunto il tetto, continui a lavorare senza retribuzione. Inizialmente pari a 311.658,53 euro (valido dal 1° gennaio al 30 aprile 2014), il limite è stato ulteriormente ridotto a 240 mila euro dal dl n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, cioè in misura pari alla retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione, a partire dal 1° maggio 2014. Da tale data, inoltre, il tetto vale pure ai fini di tutti i trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dalla stessa data; e per «trattamenti previdenziali» s'intendono sia le pensioni sia i trattamenti di fine servizio (Tfs) e fine rapporto (Tfr).

Lavoro in assenza di retribuzione

Nel documento l'Inps prende in esame la fattispecie prevista dall’articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013 del dipendente pubblico pensionato che lavori in assenza di retribuzione, avendo già una pensione (diretta o indiretta) di importo pari o superiore a 240 mila euro. Sulla base delle indicazioni del ministero del lavoro, di quello della p.a. e della ragioneria dello stato, l'Inps spiega che il periodo in cui non viene corrisposta una retribuzione assoggettata alla relativa contribuzione non può essere valutato ai fini del calcolo e della liquidazione delle correlate prestazione previdenziali. Pertanto i periodi di attività lavorativa svolti in assenza di retribuzione non concorrono a determinare alcuna anzianità contributiva ai fini pensionistici e previdenziali, stante la non valutabilità, ai sensi della normativa vigente, di periodi non coperti da contribuzione. In queste circostanze il trattamento pensionistico e previdenziale (connesso alla contribuzione successiva a quella che ha dato luogo al precedente trattamento pensionistico, qualora l’interessato sia già pensionato)  viene determinato non valorizzando, nell’anzianità contributiva utile, l’arco temporale durante il quale non è stata corrisposta alcuna retribuzione; conseguentemente la base di calcolo da utilizzare per la determinazione del relativo trattamento di quiescenza e previdenza deve essere riferita alle retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento di tali emolumenti per effetto del superamento dei limiti retributivi.

Ai fini dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, cioè l'indennità corrisposta in luogo di pensione ove alla cessazione del servizio il dipendente non abbia maturato i requisiti contributivi per la pensione autonoma, l’anzianità contributiva relativa al periodo durante il quale l’iscritto non ha percepito alcuna retribuzione non deve essere valorizzata. Alla determinazione dell’indennità una tantum concorrono le retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento.

L'Inps ricorda, ancora,  che ove il dipendente abbia percepito la retribuzione in misura ridotta (in quanto il trattamento pensionistico risulta inferiore al tetto retributivo) restano confermate le indicazioni già fornite con la Circolare 153/2015. Infine, l'Inps precisa che dalla novità restano esclusi i lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2014, poiché l'efficacia decorre dal 1° maggio 2014.

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Documenti: Circolare Inps 64/2019

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