Pensioni, Per i Dirigenti Medici trattenimento in servizio sino a 70 anni

Nicola Colapinto Giovedì, 20 Febbraio 2020
La modifica è contenuta nella legge di conversione del decreto milleproroghe. Possibile presentare sino al 31 dicembre 2022 l'istanza di trattenimento in servizio sino al raggiungimento dei 70 anni.
Più agevole per i dirigenti medici del ruolo sanitario rimanere in servizio sino al 70° anno di età. Entro il 31 dicembre 2022 potranno presentare un'istanza di trattenimento in servizio all'amministrazione di appartenenza per proseguire il rapporto di lavoro anche se, in virtu' della prosecuzione, superino i 40 anni di servizio effettivo.

La modifica è contenuta nell'articolo 5-bis della legge di conversione del DL 162/2019 (decreto milleproroghe 2020) con il quale il legislatore eleva in via transitoria i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Attualmente l'articolo 15-nonies di cui al Dlgs 502/1992 prevede che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, sia fissata a 65 anni con la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il 65° anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. L'amministrazione può accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

E' utile ricordare che nella nozione di servizio effettivo sono da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato (quindi con l'inclusione della contribuzione derivante dal servizio militare). Devono essere esclusi, invece, gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi oppure i periodi assicurativi ricongiunti da altre gestioni previdenziali.

In servizio sino a 70 anni

In base alla modifica di cui al predetto articolo 5-bis, i dirigenti medici e del ruolo sanitario entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo. La deroga in parola non riguarda il personale medico a rapporto convenzionale per il quale continueranno ad applicarsi i limiti attualmente vigenti (mentre resta da chiarire se sarà applicabile anche ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa non menzionati nell'articolo 5-bis). Un chiarimento ministeriale occorrerà anche per comprendere se le istanze di trattenimento in servizio potranno essere presentate anche dai dirigenti medici che non abbiano compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 2022. 

Obblighi per le Pa

La disciplina transitoria prevede in ogni caso che l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio, richiesta nelle domande relative alla deroga in esame, fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti e che le relative procedure di reclutamento siano indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

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