Sanità, Niente pensione obbligatoria sino al 31 dicembre 2022

Mercoledì, 08 Giugno 2022
Lo prevede un passaggio del decreto legge n. 24/2022. Prorogata sino a fine anno la norma anticovid che consente alle aziende sanitarie di trattenere in servizio il personale sanitario in deroga ai limiti di pensionamento.

Il personale medico e sanitario potrà essere trattenuto in servizio in deroga ai limiti di pensionamento sino al 31 dicembre 2022. Lo prevede un passaggio del dl n. 24/2022 convertito con legge n. 52/2022 contenente disposizioni normative in merito alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

La norma, in particolare, proroga dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 gli effetti dell'articolo 12 del dl. n. 18/2020 (cd. decreto legge «Cura Italia») con il quale è stato stabilito che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l’impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste dagli articoli 1 e 2 del DL 14/2020 (vale dire il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e l'assunzione di nuovo personale) possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari.

Disciplina ordinaria

Come noto le disposizioni attualmente vigenti (art. 15-nonies del Dlgs 502/1992) prevedono che le amministrazioni pubbliche sono tenute alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale medico e sanitario che ha raggiunto l'età ordinamentale (65 anni) se ha maturato a tale data il diritto a pensione anticipata (ma non «Quota 100» o «Quota 102»).

Per il solo personale dirigente medico e sanitario del Ssn è consentita la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite del 65° anno, su richiesta, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo - purché non si superi il limite dei 70 anni di età. Per fronteggiare la carenza di medici specialisti, l'articolo 5-bis, comma 2, del Dl n. 162/2019, consente peraltro, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2022 la facoltà di presentare istanza di trattenimento fino al 70° anno di età anche oltre il 40° anno di servizio effettivo.

Deroga sino al 31 dicembre 2022

Le aziende sanitarie possono, pertanto, proseguire il rapporto di lavoro anche oltre l'età limite ordinamentale (65 anni) sino al 31 dicembre 2022 sia per il personale dirigente che non dirigente in deroga alla norma generale che le obbligherebbe a porlo in quiescenza. La novella, peraltro, abilita alla prosecuzione del rapporto anche oltre il limite dei 70 anni e/o dei 40 anni di servizio effettivo per quei dirigenti che abbiano ottenuto la prosecuzione del rapporto di lavoro in base all'articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992 o dell'articolo 5-bis, co. 2 del dl n. 162/2019.

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