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Per la prestazione è necessario avere accertata una invalidità da cui deriva una perdita della capacità lavorativa di oltre due terzi. Bisogna avere, inoltre, almeno 5 anni di contributi versati nell'AGO.

Kamsin L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori iscritti all'AGO e in alcuni fondi sostitutivi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavorare abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione è regolata dalla legge 222/1984 e non va confusa con l'assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971) che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali.

Vediamo dunque di esaminare i principali aspetti di tale disciplina.

I destinatari. L'assegno ordinario di invalidità può essere chiesto dai lavoratori dipendenti , dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego per i quali restano in vigore discipline speciali. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma solo il requisito medico-legale ed uno contributivo. 

Il requisito medico legale. Per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è necessario che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Si tenga presente, tuttavia, che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato. In tale quadro, pertanto, non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'acccertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato.

Detto questo il diritto all'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, nella misura appena indicata, preesista al rapporto assicurativo, perchè vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

Il requisito contributivo. L'ulteriore requisito necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è quello cosiddetto contributivo. L'assegno infatti può essere attribuito ai lavoratori assicurati che siano iscritti al fondo da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione.

A tali fini vanno esclusi secondo l'articolo 37 del Dpr 818/1957, i periodi di assenza per astensione facoltativa dopo il parto, oggi il congedo parentale; i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessati in base a convenzioni o da accordi internazionali; i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva; i periodi di malattia superiori ad un anno, i periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione Ivs per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione. Al verificarsi di uno di questi eventi, i periodi corrispondenti vengono considerati neutri ai fini della determinazione del requisito contributivo. Ciò comporta che l'arco temporale per la determinazione del quinquennio lavorativo e l'individuazione del triennio di contribuzione necessaria per il perfezionamento del requisito va retrodatato per un lasso di tempo corrispondente al periodo neutro.

La decorrenza. La prestazione avrà, in caso di sussistenza sia del requisito contributivo che di quello medico-legale, decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.

La valenza figurativa dei periodi di fruizione dell'assegno. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l'assegno ordinario di invalidità viene a cessare, i periodi di godimento della medesima prestazione nei quali non si è stata prestata attività lavorativa, vengono considerati figurativamente  utili ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione per un eventuale altro riconoscimento dell'assegno o per il conseguimento della pensione di vecchiaia. In tale ipotesi il riconoscimento è utile solo ai fini del diritto ma non della misura della prestazione. L'agevolazione, tuttavia è attribuibile solo ai lavoratori dipendenti e non ai prestatori di lavoro autonomo.

La durata dell'assegno. La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione. La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima.  Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione.  Da ciò consegue che dopo il terzo riconoscimento continuo non è piu' necessario presentare all'Inps la domanda di conferma dell'assegno.

La revisione. Secondo quanto dispone l'articolo 9 della legge 222/1984 l'Inps può in qualsiasi momento (e quindi sia nel corso dei primi tre trienni che dopo la conferma definitiva) sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità. Normalmente tale verifica viene rimessa la libera determinazione dell'ente previdenziale. La revisione, invece, deve essere necessariamente disposta nell'ipotesi in cui risulti che nell'anno precedente il titolare della prestazione abbia percepito un reddito da lavoro dipendente, con esclusione di trattamento di fine rapporto, ovvero un reddito da lavoro autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento inps minimo (cioè per il 2015 circa i 1500 euro al mese).

L'Importo. L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c'era contribuzione antecedente il 1996 secondo quanto prevedono le regole generali: retributivo sino al 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive; oppure, se c'erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributvo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto contributivo.   

Per quanto riguarda il calcolo effettuato con il sistema contributivo si deve prendere a base il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 esimo anno di età ove l'assicurato abbia un'età inferiore a quella appena indicata.

Integrazione al minimo. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, lo stesso potrà essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa. L'integrazione comunque non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, accumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale. Dal computo di tali redditi va escluso quello derivante dalla casa di abitazione.

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Dalle colonne del Corriere della Sera Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato, lancia due  proposte al Governo per aumentare l'importo  le uscite.

Kamsin Incentivare, nel caso di accordi tra azienda e dipendente sull’uscita anticipata dal lavoro, l’azienda stessa a integrare i contributi previdenziali del lavoratore e rendere molto più conveniente di ora il riscatto della laurea. Misure che avrebbero un duplice effetto: aumentare il risparmio previdenziale e quindi l’importo della pensione; aiutare in molti casi chi rimane senza lavoro ma non ha i contributi sufficienti (ne servono 42 anni e mezzo) ad andare in pensione. Sono queste le proposte che Maurizio Sacconi, Presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, lancia al Governo secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera. 

Poi Sacconi ha affermato che la situazione previdenziale andrebbe accompagnata con un "fascicolo elettronico della vita attiva" per un monitoraggio del conto corrente previdenziale, con l’obiettivo di stimolare il lavoratore ad "accrescere il suo gruzzolo contributivo". Questi primi passi sono indispensabili, secondo l’ex ministro del Lavoro, per intervenire rispetto a una riforma Fornero ha reso "assurdamente rigida l’età di pensionamento".

Sempre secondo quanto riporta il Corriere Sacconi ha incaricato una commissione coordinata da Annamaria Parente (Pd) di censire l'eventuale esistenza di altri esodati. In seguito a un ordine del giorno di Pietro Ichino (Pd) è stato predisposto un modulo che verrà messo online sul sito del Senato («è questione di settimane», dice Parente) dove chi ha perso il posto in seguito ad accordi con l'azienda prima della Fornero potrà dichiararsi, allegando l'atto di scioglimento del rapporto di lavoro. Parente e Ichino sono convinti che di esodati veri ne siano rimasti pochi. Del resto, dice Ichino, «sono disoccupati anziani che non hanno i requisiti per la pensione: vanno assistiti con le indennità di disoccupazione e con attività di ricollocamento, ma non sono esodati in senso tecnico».

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La Circolare firmata dal Ministro Marianna Madia consente la prosecuzione del rapporto oltre i limiti dell'età pensionabile quando non siano stati perfezionati i 20 anni di contributi.

Kamsin La Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 conferma l'abrograzione dei trattenimenti in servizio operata dal decreto legge 90/2014 nelle Pubbliche Amministrazioni. Dal 1° novembre 2014 nessun dipendente pubblico (con l'eccezione dei magistrati per i quali lo stop scatta dal 31 dicembre 2015) può restare in servizio al fine di maturare un assegno piu' ricco.

Come tutte le regole c'è tuttavia un'eccezione. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).

Si pensi al dipendente che ha 66 anni e 3 mesi e 18 anni di contributi. Se la Pa risolvesse il rapporto per raggiungimento del limite anagrafico il lavoratore non potrebbe comunque accedere alla pensione di vecchiaia. In questa ipotesi l'amministrazione dovrà invece valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima.

Ebbene nel caso di specie l'amministrazione sarà tenuta, in via eccezionale, a concedere comunque la prosecuzione del rapporto sino a far acquisire al dipendente i 20 anni di contributi (cioè sino a 68 anni e 3 mesi, oltre il limite per la vecchiaia). E tale prosecuzione non costituirà un trattenimento vietato dalla legge. 

Qualora invece, nonostante la prosecuzione sino a 70 anni il lavoratore non riuscisse a maturare comunque i 20 anni di contributi, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro senza concedere la prosecuzione.

Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l'importo della pensione non risulterà inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011).

I contributi nelle altre gestioni. Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo dei 20 anni per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno però essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo.

In pratica se, proseguendo l'esempio precedente, il lavoratore avesse altri due anni di contributi nella gestione separata, la Pa potrebbe risolvere comunque il rapporto di lavoro perchè il lavoratore avrebbe il requisito per accedere al cumulo contributivo ex legge 228/2012 oppure alla totalizzazione e conseguire una rendita previdenziale. Peraltro, nell'ipotesi della totalizzazione, la Circolare correttamente tiene conto del regime delle decorrenze; pertanto, secondo il principio generale, il rapporto di lavoro dovrà proseguire per ulteriori 18 mesi sino alla maturazione della prima decorrenza utile proprio per evitare cesure tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

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E' necessaria l'apertura di un tavolo di confronto: vorremmo conoscere quando verrà data, nei fatti, questa disponibilità da parte del Governo"

Kamsin "Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, fanno ben sperare, ma ora serve un confronto serio". E' quanto afferma il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, all'indomani di un'intervista rilasciata al quotidiano l'Avvenire in cui il Ministro ha indicato che il tema previdenza è "centrale" nei piani dell'esecutivo. Confermando dunque l'avvio di una discussione per individuare una soluzione strutturale per anticipare l'età pensionabile, soprattutto con riguardo a chi ha perso il lavoro a causa della crisi.

Le ipotesi in campo sono molte: si va dal prestito pensionistico, alla staffetta generazionale (il lavoratore piu' anziano avrebbe un contratto part-time ma gli stessi contributi), alla quiescenza anticipata (ma con decurtazione dell'assegno), alla revisione di quota 100.

Damiano ricorda come il tema della revisione della legge Fornero sia sempre piu' condiviso all'interno del Pd e della maggioranza. "Qualche giorno fa il consigliere economico di Renzi, Gutgeld, ha spiegato in una intervista che con il nostro sistema, ormai contributivo, se pensiono anticipatamente un lavoratore con un trattamento inferiore a quello che gli spetterebbe, sto solo anticipando una spesa che recupererò dopo, con un rimborso a rate. In sostanza, la Ue non dovrebbe fare obiezioni" ha detto Damiano.

"E anche il nuovo centro-destra sta iniziando a porre la questione con maggiore evidenza". Se così stanno le cose quindi "urge l'apertura di un tavolo di confronto: vorremmo conoscere quando verrà data, nei fatti, questa disponibilità da parte del Governo" ha concluso Damiano.

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Saranno ridotti gli atti per i quali è richiesta l'autentica notarile che potrà essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti per transazioni immobiliari di modesta entità.

Kamsin Notai, avvocati, farmaci ed assicurazioni auto. Sono questi i settori interessati nel disegno di legge sulla concorrenza approvato lo scorso venerdì dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per lo sviluppo Economico, Federica Guidi.  Certo il cammino parlamentare è ancora lungo, ma la nuova lenzuolata di liberalizzazioni del disegno di legge sulla concorrenza è partita. 

Le liberalizzazioni, secondo il Governo, faranno "crescere del 3,3% il Pil in 5 anni e miglioreranno la credibilità del Paese ed il suo rating e costituiscono un elemento importante nel giudizio della Commissione europea sulle riforme italiane". Questi, in sintesi, i contenuti del provvedimento (il testo approvato è qui disponibile).

Assicurazioni. Viene previsto l’obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l’automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l’installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate. Altre norme riguardano l’obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all’IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove norme.

Fondi pensione. Viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Viene rimosso anche il vincolo, per il fondo di trovare sottoscrittori solo all'interno della categoria professionale di riferimento.

Comunicazioni. Per favorire la mobilità della domanda nei mercati della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet, vengono semplificate le procedure di identificazione dei clienti per la migrazione e viene prevista la trasparenza sulle penali in caso di recesso anticipato dal contratto. L’entità della penale, inoltre, dovrà essere legata ai costi effettivamente sostenuti dall’operatore in caso di promozioni.

Poste. Per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione.

Energia elettrica, gas e carburanti. Allo scopo di superare le residue regolamentazioni di prezzo, viene previsto: a) per il gas naturale, la graduale eliminazione della “tutela” a decorrere dal 2018 nel mercato domestico (prezzi fissati dall’Autorità per l’Energia per i consumatori che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato); b) per l’energia elettrica la graduale restrizione dell’attuale perimetro di tutela (pmi e famiglie che non hanno scelto un fornitore sul mercato), sempre a decorrere dal 2018. c) per i carburanti si vieta l’introduzione, in particolare da parte delle Regioni, di norme discriminatori ad esempio a carico dei nuovi entranti.

Banche. Per garantire la piena mobilità della domanda vengono previste norme come: i costi delle chiamate per l’assistenza ai clienti non potranno superare le tariffe per l’ordinaria chiamata urbana; saranno introdotti strumenti di comparabilità delle offerte di servizi; un apposito sito Internet dovrà garantire la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e ai mutui.

Avvocati. Il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, introduce l’obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell’assistito) e consente le società multiprofessionali e l’ingresso di soci di capitali.

Notai. Il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza (dal distretto di Corte d’appello a tutto il territorio regionale) ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro. Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l’autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti. In questo modo sarà consentito anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo; si eliminerà l’obbligo di atto notarile per la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale fino a 20 mila euro; si estenderanno gli atti per i quali il passaggio notarile potrà essere sostituito dalla sottoscrizione digitale.

Ingegneri. Le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni ’40.

Farmacie. Viene eliminato il limite di titolarità di 4 licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l’ingresso di soci di capitale.

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