Il decreto interviene sul Testo unico del 2001 sulla maternità e la paternità (Dlgs 151) allungando i termini dei diritti di sospensione dall'attività lavorativa per l'assistenza dei figli naturali o adottivi.
Kamsin Estensione del congedo anche per le lavoratrici autonome, allungamento del periodo di utilizzo del congedo parentale fino a sei mesi e possibilità di fruirne anche su base oraria con una forma di part-time al 50%. Sono queste le novità più importanti in arrivo sul fronte delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro contenute nel decreto legislativo varato venerdì dal Consiglio dei ministri e ora al vaglio delle Camere.
Si tratta del quarto decreto di attuazione della legge delega (qui il testo diffuso da Palazzo Chigi), un provvedimento rivolto alla famiglia con l'intento di rendere più facile la conciliazione tra il lavoro e la cura dei figli. Il testo, come ormai avviene sempre, è ancora suscettibile di modifiche dell'ultimo momento e dovrà poi passare al vaglio del Parlamento per il parere non vincolante.
Le novità. La fruizione del congedo parentale sarà possibile fino al dodicesimo anno di età del figlio (non più l'ottavo) mentre per il trattamento economico collegato (30% dello stipendio nel semestre) l'estensione va dai primi 3 anni del bimbo ai primi 6 anni. Inoltre il trattamento per i genitori adottivi sarà totalmente equiparato a quello dei genitori naturali, periodi di congedo compresi. Esteso anche il periodo di congedo pagato con indennità (fino a una certa soglia di reddito) fino ai 12 anni del figlio e non più degli 8 come previsto ora. Congedi di cui sarà possibile usufruire anche in maniera frazionata a ore e non solo giornaliera.
Particolarmente importante l'estensione della maternità alle lavoratrici autonome e del settore agricolo che potranno (non dovranno) assentarsi per 5 mesi con un assegno pagato. Una misura che sarà garantita in maniera automatica a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, anche qualora il datore di lavoro non abbia versato i relativi contributi (ora invece in questo caso l'indennità non viene pagata). Ancora, il padre libero professionista potrà ricevere l'indennità di maternità in caso di impossibilità della madre di goderne.
La novità si affianca al debutto del congedo di tre mesi per le donne vittima di violenza di genere. Si tratta di un congedo particolare di 3 mesi retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, che potranno anche scegliere di cambiare il loro impegno a tempo pieno in parttime ed eventualmente poi ritornare alla condizione iniziale.
Le misure hanno carattere sperimentale per il solo 2015 e sono finanziate con 222 milioni di euro prelevati dall'apposito fondo da 2,2 miliardi previsto per quest'anno dalla legge di Stabilità.
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Zedde