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Con la legge di stabilità tornano le promozioni e gli scatti automatici di stipendio legati all'anzianità di servizio promessi dal Governo a militari e Forze di Polizia.

Kamsin L'articolo 1, commi 254-256 della legge 190/2014 confermano, da un lato, il blocco economico della contrattazione e dall'altro l'allentamento degli scatti di anzianità per il personale contrattualizzato. Tra le varie novità introdotte dalla manovra c'è, infatti, in primo luogo, la proroga fino al 31 dicembre 2015 del blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

Dall'altro viene prorogato, altresì, fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali per il solo personale non contrattualizzato, (cioè dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica) ferma restando l’esclusione dei magistrati. Per tutti gli altri dipendenti pubblici, quindi, pur rimanendo bloccato per un altro anno il rinnovo del contratto nella sua parte economica, riprenderà, almeno, la dinamica legata alla carriera permettendo agli stipendi di salire nel caso in cui siano previsti scatti automatici o nel caso di promozioni di carriera.

Tra le altre misure restrittive c'è, poi, la previsione che sarà rinviato il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2018. Il ddl proroga, infatti, l’efficacia della norma introdotta con la legge 147/2013 secondo la quale l'indennità di vacanza contrattuale (ossia l’incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di un suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato) da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale sia quella in godimento al 31 dicembre 2013. Una norma, inoltre, introduce il divieto di cumulo dei trattamenti accessori del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

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La legge di stabilità consente agli esercenti attività d'impresa, artigiani e commercianti, iscritti alla gestione IVS e che hanno scelto il cosiddetto regime forfettario dei minimi di fruire di un regime previdenziale agevolato secondo il quale è possibile il pagamento dei contributi previdenziali solo sul reddito effettivo e non più sul minimale contributivo.

Kamsin Per i commercianti e gli artigiani arriva uno sconto sui contributi previdenziali. La legge di stabilità (commi 77-84 dell'articolo 1, legge 190/2014) riserva un trattamento di favore per chi esercita attività di impresa e aderisce al regime dei minimi: il pagamento dei contributi previdenziali potrà essere determinato in base al reddito dichiarato dal contribuente e non piu' sul minimale contributivo. In pratica gli esercenti attività di impresa iscritti alle gestioni INPS degli artigiani o commercianti avranno la facoltà di versare la contribuzione INPS in percentuale rispetto ai redditi percepiti senza piu' dover effettuare il versamento dei contributi fissi.

L'intento della misura è quello di far pagare meno i titolari di attività commerciali che soffrono la crisi. In questo contesto i contribuenti che aderiscono al regime dei minimi dovranno pagare unicamente a a saldo ed in acconto dei contributi maturati sul reddito dichiarato ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. I versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il beneficio avrà tuttavia un costo. Infatti qualora l'imprenditore percepisca un reddito inferiore al minimale contributivo previsto verserà una somma inferiore rispetto al contributo fisso ma accumulerà un montante contributivo inferiore non piu' coincidente con l'anno solare e proporzionalmente riducibile in base alla somma effettivamente versata (si veda l'esempio). Per questo motivo il regime contributivo di favore è opzionale.

Gli effetti - Immaginando che per il 2015 il resti confermato il reddito minimo 15.516 euro gli artigiani e i commercianti, optando per il regime contributivo agevolato, potranno versare un contributivo inferiore a 3.451,99 euro (artigiani) e 3.465,96 euro (commercianti), cioè il minimale contributivo. In tale ipotesi, tuttavia, ai fini pensionistici non gli verrebbero riconosciuti 12 mesi di contributi, ma un importo proporzionalmente ridotto, accreditato a partire dall’inizio dell’anno. Ad esempio se il versamento contributivo determinato in base al reddito fosse di € 1.726,06, che rappresenta i 6/12 dell’importo “minimo”, verrebbero accreditati solo 6 mesi, invece di 12 e quindi l’anno non sarebbe completamente coperto da contribuzione ai fini pensionistici.

Inoltre, per espressa previsione normativa, in caso adesione al regime contributivo agevolato vengono meno le riduzioni contributive previste per la generalità degli ultra sessantacinquenni e per gli under 21enni.

La misura vale soltanto per imprese e artigiani. Nulla cambia per gli autonomi iscritti alle Casse private legate agli ordini professionali, per i quali bisognerà continuare a versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato.

Le modalità - Per fruire del nuovo regime contributivo i lavoratori che intraprenderanno una nuova attività dovranno presentare una specifica comunicazione telematica indirizzata all'Inps (attualmente non ancora diffusa dall'Istituto) al momento dell'apertura della partita Iva. Per coloro invece che già esercitano l'attività d'impresa dovranno inviare un modulo entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno in cui si intende aderire al nuovo regime.

I Vincoli - La legge di stabilità stabilisce che il regime contributivo di favore è legato a doppio filo con quello previsto per i redditi e le partite Iva. Ciò significa che nel caso in cui il soggetto non possegga più i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato, non potrà usufruire nemmeno del regime contributivo agevolato. Allo stesso modo, nel caso in cui da successive verifiche venisse accertato che non esistevano i presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato, il regime contributivo diverrà anche retroattivamente ordinario, con necessità di versare i contributi omessi, comprese le sanzioni. Inoltre la cessazione dal regime dei minimi obbligherà i lavoratori dall'anno successivo al passaggio al sistema contributivo ordinario e soprattutto la definitiva impossibilità di fruire nuovamente del regime agevolato ai fini previdenziali qualora il contribuente in futuro torni a rispettare i requisiti richiesti per l'inclusione nel regime dei minimi.

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Nel testo della legge di stabilità resta il taglio di 150 milioni di euro al fondo destinato al finanziamento delle prestazioni per i lavoratori usuranti.

Kamsin Nonostante le modifiche apportate durante i lavori parlamentari al testo della legge di stabilità resta il taglio al fondo destinato al finanziamento del pensionamento anticipato dei lavoratori addetti alle mansioni particolarmente faticose e pesanti (i cd. lavori usuranti).

La misura è prevista all'articolo 1, comma 721 della legge 190/2014 in cui si precisa che la dotazione per i lavoratori in parola, prevista dalla legge 247 del 2007 (articolo 1, comma 3, lettera f) viene ridotta di 150 milioni di euro a decorrere dal prossimo anno.

Il fondo, previsto dalla citata legge, era dotato di 383 milioni di euro per finanziare il pagamento delle pensioni dei lavoratori che facevano domanda di accesso ai benefici per i lavori usuranti di cui al D.Lgs 67/2011. Pertanto, dal 2015 il fondo per i lavoratori in questione si riduce a 233 milioni di euro contro i 383 milioni di euro stanziati tra il 2013 e 2014.

I fondi in questione garantiscono ai lavoratori che hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti e/o lavoro notturno la possibilità di accedere alla pensione prima dei requisiti Fornero. Nel 2015, ad esempio, i lavoratori in parola possono accedere alla prestazione con 61 anni e 3 mesi ed un quorum pari a 97,3 unitamente ad almeno 35 anni di contributi. Il taglio ai fondi comporterà, qualora le risorse dovessero risultare insufficienti per soddisfare le nuove domande di accesso ai benefici, la prima data utile per l'accesso alla pensione verrà differita dall'Inps in esito al monitoraggio delle risorse. 

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L'ex Ministro del Lavoro rilancia due progetti per il 2015 che anticipano di alcuni anni l'età pensionabile. Sullo sfondo resta l'incognita Referendum indetto dalla Lega su cui si pronuncerà il 14 Gennaio la Consulta.

Kamsin "C'è la possibilità di mettere mano alla Riforma Fornero". A dirlo è ancora una volta l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano dalla pagine del suo Blog supportato da un nutrito gruppo di parlamentari del Pd tra cui Maria Luisa Gnecchi. 

Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera rilancia due proposte per introdurre un nuovo canale di uscita dal mondo dal lavoro, simile nei fatti, alla vecchia pensione di anzianità.

La prima, la cd. pensione flessibile, è quella di introdurre un meccanismo che permetta di lasciare il lavoro anche a 62 anni di età e 35 di contributi, sia pure con una penalità dell'8% che si riduce fino a azzerarsi se si va via al raggiungimento della normale età pensionabile, cioè 66 anni. Ma se si resta piu' a lungo sul lavoro, cioè oltre i 66 anni, l'assegno crescerà sino all'8%. Il progetto prevede anche la possibilità di uscita a 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età (abbassando di fatto gli attuali requisiti contributivi necessari per ottenere la pensione anticipata).

L'altra proposta, alternativa alla prima, è di reintrodurre le quote, come accadeva per la vecchia pensione di anzianità: la soglia verrebbe però fissata a quota 100 (come somma di età e contributi: 62 anni e 38 anni di contributi, 61 anni e 39 di contributi o anche 60 anni e 40 di contributi) ma non ci sarebbero penalizzazioni.

"Il Governo non può nuovamente eludere il problema" sostiene Damiano. "Ci lamentiamo dell'aumento dell'occupazione degli anziani e della diminuzione di quella dei giovani mentre, senza colpo ferire, dal 2016 l'aspettativa di vita aumenterà di altri 4 mesi. Per intenderci: da quella data si andrà in pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi e di anzianità con 42 e 10 mesi se uomini e 41 e 10 mesi se donne. Intanto, il 14 gennaio prossimo la Corte Costituzionale deciderà sul referendum promosso dalla Lega che si propone di abrogare la legge Fornero» conclude Damiano.

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Quantificati gli effetti della norma che ha riportato a 7o anni l'età della pensione dei magistrati: secondo l'agenzia Ansa, il Csm nell'anno in corso dovrà provvedere a quasi 500 nomine tra capi e "vice" di procure e tribunali. Un picco mai raggiunto. Entro il 2015 dovranno certamente lasciare l'incarico per raggiunti limiti d'età 308 magistrati. A questi se ne dovrebbero aggiungere altri 137 che hanno compiuto i 68 anni di età, in quanto è presumibile che lascino la toga volontariamente. Una scelta resa probabile da un altro aspetto della norma, che preclude l'accesso a nuovi incarichi direttivi a chi non può assicurare i tre anni di permanenza minima nella nuova funzione.

Ad ingrossare il numero di coloro che potrebbero lasciare il servizio c'è anche la norma contenuta nella recente legge di stabilità che non consente piu' di utilizzare gli anni di servizio successivi al 2012 per incrementare la rendita previdenziale rispetto a quanto sarebbe stato conseguito con il sistema retributivo.  

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