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Qualora passasse il referendum le prestazioni potrebbero essere conseguite a 61 anni e 3 mesi oppure con 40 anni di contributi. Verrebbe abolito anche il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012.

Kamsin Dovrebbe iniziare mercoledì 14 gennaio alle 9,30 la camera di consiglio della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum che intende abrogare la Legge Fornero. Il relatore sarà il giudice Mario Rosario Morelli. Entro il 10 gennaio, Presidenza del Consiglio e ministero del Lavoro dovranno inoltre presentare le memorie per dimostrare davanti ai giudici della Corte l'eventuale inammissibilità del referendum abrogativo, promosso dalla Lega Nord.

Se ci sarà il via libera dei giudici costituzionali, il Governo Renzi dovrà stabilire una data per il voto in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.

Semplice il testo del quesito proposto dalla Lega Nord: «Volete che sia abrogato: l'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011
modificazioni e integrazioni successive?».

Difficile, però, comprendere se la Consulta darà il via libera. Il fatto, osservano in molti, è che il quesito ha effetti rilevanti sulla stabilità dei conti pubblici e, pertanto, rischia di essere dichiarato inammissibile dalla Consulta.

Qualora la Corte desse il via libera si aprirebbero, tuttavia, scenari molto interessanti. Il Governo sarebbe costretto ad approvare entro la primavera, per evitare la consultazione, una nuova legge in materia previdenziale. Infatti, se il referendum fosse ammesso e delle urne emergesse la volontà di abrogare la Riforma del 2011 si ritornerebbe al vecchio sistema delle quote e delle finestre mobili. Cosa significherebbe in concreto? Che si potrebbe andare in pensione con requisiti molto piu' agevoli rispetto a quelli attuali.

Ad esempio nel 2015 secondo quanto stabiliva la vecchia normativa (si veda la tabella seguente) era possibile accedere alla pensione di anzianità con 61 anni e 3 mesi, unitamente al quorum 97,3 e 35 anni di contributi, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, con 40 anni di contributi.

Effetti positivi anche per le prestazioni di vecchiaia. Invece degli attuali 66 anni e 3 mesi la vecchia normativa chiedeva, per il 2015, 65 anni e 3 mesi di età per gli uomini e per le donne del pubblico impiego e soli 60 anni e 6 mesi per le donne nel settore privato.


Senza contare che verrebbe abolito anche il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012 con conseguenze positive sull'importo degli assegni per coloro che erano nel sistema retributivo sino al 2011. Una grana considerevole per Renzi.

seguifb

Zedde

L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.

Kamsin Dello stop alla penalizzazione ne abbiamo già discusso. Fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà la penalizzazione Fornero che prevede che sulla quota di pensione "retributiva" sia applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate dal 2018 torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni.

Ma ci sono diversi punti che dovranno essere chiariti dall'Inps nelle prossime settimane. Innanzitutto: cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. Rimarranno tali oppure saranno depenalizzati a partire dal 1° gennaio 2015? In attesa della risposta ufficiale ricordiamo che c'è un precedente che avvalora la seconda ipotesi. Con il messaggio inps 5280/2014 l'istituto ha infatti ammesso, in passato, al ricalcolo quegli assegni decurtati sulla base di periodi contributivi successivamente "depenalizzati" da disposizioni di legge.

Ovviamente anche accogliendo questa seconda ipotesi le mensilità già corrisposte non potranno essere recuperate.

Da chiarire anche cosa accade a quei lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa nel senso che comunque il suo assegno non sarà decurtato, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.

seguifb

Zedde

Le principali novità riguardano i conti correnti bancari o postali: i contribuenti dovranno portare un documento con l'indicazione della giacenza media annua e non sarà piu' sufficiente solo il saldo al 31 Dicembre.

Kamsin L'Indicatore della situazione economica equivalente nasce nel 1998 per definire la situazione economica di un cittadino e del suo nucleo familiare. Viene utilizzato dalle Amministrazioni dello stato ed altri Enti per riconoscere il diritto a godere di prestazioni sociali o assistenziali agevolate come gli assegni per la maternità, i bonus famiglia, il bonus bebè, la carta acquisti, l'erogazione di servizi sociali e tutte le agevolazioni legate allo studio, dalle tasse universitarie alle borse di studio, fino alle mense scolastiche o le agevolazioni per l'iscrizione al nido.

L'Isee consente anche di accedere ai contributi per l'affitto o i bonus per il gas, l'energia elettrica bollette telefoniche o dell'acqua oltre che alle tariffe agevolate definite dai comuni per la tariffa rifiuti, la Tasi i trasporti o i ticket sanitari. Si tratta quindi di uno strumento fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli. Il nuovo modello Isee, che sarà operativo dal primo gennaio 2015, nasce proprio con l'obiettivo di garantire una maggiore equità nell'accesso alle agevolazioni, identificando meglio le condizioni di bisogno dei cittadini e contrastando le possibili pratiche elusive ed evasive. Le principali novità riguardano la certificazione dei redditi, con l'incrocio dei dati presenti negli archivi Inps e dell'agenzia delle Entrate, e una rimodulazione rispetto alla situazione reddituale con l'inclusione di redditi o trattamenti esenti.

Scende inoltre la franchigia sul patrimonio mobiliare, che però tiene conto dei componenti del nucleo familiare. Per la casa, oltre che di eventuali figli conviventi, è stato introdotto nel calcolo del valore dell'immobile anche una riduzione pari all'eventuale mutuo ancora in essere e per chi è in affitto viene aumentato a 7.000 euro l'anno l'importo massimo deducibile. Sulla disabilità, la principale novità è l'introduzione di 3 diverse franchigie sul reddito in base alla gravità del bisogno: 4.000 euro per disabilità media, 5.500 euro per disabilità grave e 7.000 euro per persone non autosufficienti (gli importi aumentano se l'interessato è un minore).

Altra novità, introdotta per rispondere più tempestivamente al mutare delle condizioni reddituali è l'Isee corrente: si tratta di una dichiarazione che può essere presentata in caso di perdita del lavoro e con un reddito che varia in misura maggiore al 25%. In questi casi il riferimento per l'accesso non sarà più la sola situazione dell'anno precedente, ma si terrà conto della condizione economica della famiglia al momento di richiesta di una prestazione sociale.

Per tutti gli utenti che si presenteranno al Caf per compilare l'Isee, segnaliamo che rispetto al passato cambiano alcuni documenti da portare. In particolare le principali novità riguardano i conti correnti bancari o postali, con l'indicazione della giacenza media annua (e non più solo il saldo al 31/12) e quindi servono gli estratti conto trimestrali e/o mensili, e gli per autoveicoli (o imbarcazioni) di proprietà alla data di presentazione della Dsu, per i quali vanno portati al Caf la targa o gli estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D.

seguifb

Zedde

La misura riguarderà circa 200 lavoratori dell'Isochimica di Avellino che si sono ammalati di amianto. Si estendono, inoltre, per il triennio 2015-2017 le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo vittime dell'amianto.

Kamsin L'articolo 1, commi 116 e 117 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) introducono alcuni benefici previdenziali per i lavoratori operanti nelle imprese che rimuovono l'amianto. In particolare con la misura:

1) si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale;

2) in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che l’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 ha disposto che, con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

Come già anticipato da pensionioggi.it il pensionamento anticipato riguarderà, in particolare, per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati con patologia di asbesto. Secondo le stime del Governo il beneficio interessa circa 200 soggetti con un onere pari circa 25.000 euro annui per ciascun trattamento pensionistico.

Seguifb

Zedde

L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.

Kamsin Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.  

Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione prima, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.

E' appena il caso di precisare, preliminarmente, che questi soggetti possono accedere alla pensione o con il trattamento di vecchiaia o con la pensione di anzianità ma devono scontare, in entrambi i casi, una finestra mobile standard pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

Pensione Anzianità - Sino al 31 Dicembre 2015 i lavoratori possono accedere con 40 anni di contributi oppure con il perfezionamento di 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi). Dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi).

Pensione Vecchiaia - Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.

Queste norme, come già indicato, si applicano solo ai lavoratori destinatari delle cosiddette salvaguardie detti, in gergo, esodati.

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Zedde

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