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 "Ci siamo impegnati tutti affinche' nella legge di stabilita' ci sia questo provvedimento, che e' quello che serve all'Italia per uscire dalla crisi. La defiscalizzazione per rimettere in moto con fiducia i consumi dei cittadini e riqualificare un intero patrimonio edilizio e' la strada giusta. Sono certo che nella legge di stabilita' ci sia questo provvedimento. Kamsin Ci sara' e si completera' quindi con il decreto sblocca Italia, che mette 4 miliardi di euro a disposizione". Lo ha detto il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture, Maurizio Lupi, a margine della cerimonia per la celebrazione dei 50 anni dell'autostrada del Sole, riferendosi al rinnovo dei bonus per ristrutturazioni ed efficienza energetica.

"Nel giugno del prossimo anno - ha detto ancora Lupi - gli effetti della legge di stabilita' saranno in opera. Nella legge di stabilita' 2014, nel 2015, e' prevista ancora la ristrutturazione, solo che si abbassa dal 65 al 50 per cento. Quindi se noi interveniamo lo facciamo perche' questo provvedimento e' uno dei pochi che ha funzionato. Ricordo a tutti, e l'ho ricordato anche all'Economia e alla Ragioneria dello Stato, che non si prevedevano cinque miliardi di euro in piu', aggiuntivi, arrivati da questo provvedimento. Credo - ha concluso Lupi - che ci sara' ancora la proroga di questo provvedimento".

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I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia. Il testo del provvedimento in anteprima.

Kamsin Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in materia di deroghe alla Riforma Fornero (disegno di legge 1558) prima che parta il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici. I lavoratori avranno 60 giorni di tempo per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ma in ogni caso un dato è certo. L'ombrello dello stato tutelerà altri 32.100 esodati. Il provvedimento è importante, il sesto a in meno di tre anni, perchè porta globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero.

Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).

Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

 Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.

La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».

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Sara' un autunno 'caldo', quello che ci prepariamo ad affrontare, sul fronte degli scioperi: prima di quello generale proclamato dai sindacati autonomi per il 24, gli italiani potranno subire alcuni disagi su diversi fronti. Kamsin  Ad esempio, l'8 ottobre stop del personale navigante di cabina per una protesta dei dipendenti di easy Jet. Il 10 ottobre sara' una giornata 'nera' per la scuola: ad incrociare le braccia saranno tutto il personale a tempo determinato, indeterminato e atipico impiegato nel comparto e nei servizi esternalizzati.

Il 16 ottobre, sciopero dell'intera giornata (delle ultime due ore del 24) dei dipendenti di Unicredit Credit management Bank, indetto dai sindacati. Possibili disagi in vista nei tribunali invece, dal 20 al 24 ottobre con l'astensione delle udienze e attivita' giudiziarie dei magistrati professionali e onorari. La protesta e' stata indetta dall'Associazione dei magistrati onorari, dal Codamo, dalla Federmot e dal Mou. La giornata piu' difficile sara' quella del 24 ottobre, per lo sciopero generale di tutte le sigle dei sindacati autonomi (Orsa, Usb, Cib-Unicobas) con esclusione della scuola. Infine, il 31 ottobre nuovo stop per la scuola: si asterranno dal lavoro il personale docente e amministrativo e ausiliario. La protesta e' stata indetta dall'Anief.

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I contribuenti dovranno verificare le delibere Tasi dei Comuni sugli immobili diversi dall'abitazione principale, perchè in molti casi si è decisa l'applicazione della nuova imposta solo sull'abitazione principale.

Kamsin I possessori di immobili diversi dall'abita­zione principale dovranno verificare le delibere comunali per comprendere se, oltre all'Imu, dovranno pagare anche la Tasi. La Tasi colpisce sia i fabbricati che le aree edificabili, con la sola esclusione dei terreni agricoli. Mol­ti Comuni, per semplificare, hanno però deliberato di applicare la Tasi solo sull'abitazio­ne principale lasciando l'Imu sugli altri immobili. In tali enti pertanto, i contribuenti dovranno pagare solo l'Imu (l'acconto era previsto per lo scorso 16 Giugno e il saldo Imu dovrà essere pagato entro il prossimo 16 dicembre).

I contribuenti nei Comuni che hanno invece applicato anche la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale dovranno pagare entrambe le imposte, nel rispetto del tetto massimo di aliquota previsto dalla legge, pari al 10,6 per mille o, a certe condizioni, all'11,4 per mille. E se questi comuni hanno pubblicato le aliquote per la prima volta entro lo scorso 18 settembre, l'acconto Tasi dovrà essere pagato entro il 16 ottobre ed il saldo il prossimo 16 Dicembre. Restano invece ferme le date sopra indicate per il pagamento dell'Imu.

Per quanto riguarda le aliquote si ricorda che l'aliquota base Imu è il 7,6 per mille che i Comuni possono variare sino ad un massimo del 10,6 per mille e un minimo del 4,6 per mille. Per la Tasi l'aliquota base è l'1 per mille, che può essere azzerata o elevata sino al massimo del 2,5 per mille. I Comuni possono anche aumentare l'aliquota di un altro 0,8 per mille per finanziare detrazioni sulle abitazioni principali. Per l'Imu, i contribuenti dovranno fare riferimento alle aliquote pubblicate sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre. Entro tale data il Comune può modificare le misure già pubblicate ma la delibera non può essere adottata oltre il 30 settembre, data di approvazione del bilancio di previsione. In assenza di delibere il contribuente dovrà utilizzare per il pagamento del saldo le aliquote in vigore nel 2013.

La base imponibile - Le regole di determinazione della base imponibile sono identiche per entrambi i tributi. Si parte dalla rendita catastale, la si rivalu­ta del 5%, e si moltiplica l'impor­to per i coefficienti di legge: 160 per le unità abitative, 140 per i fabbricati di categoria catasta­le B, C3, C4 e C5, 80 per i fabbricati di categoria catastale D5 e A10, 65 per i fabbricati di categoria catasta­le D, ad eccezione di D5, 55 per gli immobili C1.

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La Riforma Fornero ha previsto il lento e graduale innalzamento dei requisiti per l'uscita con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata. Il prossimo adeguamento è previsto dal 2016 e sarà pari a 3 mesi.

Kamsin Il lento incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione è una delle regole di base della riforma Monti-Fornero del 2011. Da quest'anno la pensione anticipata, cioè il trattamento pensionistico indipendente dall'età anagrafica può essere conseguito con 41 anni 6 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini.  Al fine di scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro con età inferiori a 62 anni è rimasto, anche dopo il recente intervento del Dl 90/2014, il taglio pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, che salgono al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60 anni.

In via transitoria e fino al 31 dicembre 2017, il DI 216/2011 ha previsto che le decurtazioni non si applicano qualora l'anzianità contributiva considerata derivi da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale normativa costringe pertanto, i lavoratori che non hanno la piena anzianità contributiva richiesta a ritardare il pensionamento anticipato.

In alternativa alla pensione anticipata è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico di 66 anni 3 mesi e almeno venti anni di contributi (15 anni per i lavoratori beneficiari della Deroga Amato del 1992).

I requisiti appena indicati sono tuttavia "mobili", in quanto destinati ad essere incrementati sulla base dei futuri adeguamenti alla stima di vita Istat.

Regole specifiche si applicano ai dipendenti del pubblico impiego, che cessano obbligatoriamente al compimento dei 65 anni (limite ordinamentale) se a tale data hanno già maturato un qualsiasi diritto a pensione. Infatti l'eventuale perfezionamento del solo requisito contributivo per la pensione anticipata successivamente ai 65 anni comporta comunque la risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Inoltre coloro che hanno perfezionato un diritto a pensione entro il 2011 (si pensi ad esempio con la quota "96" oppure con i vecchi 40 anni di contributi) dovranno analogamente lasciare il lavoro al compimento del 65esimo anno di età. Tali lavoratori non possono rimanere in servizio fino ai nuovi limiti neppure su opzione.

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