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Il provvedimento passa con 278 sì, 161 no e 7 astenuti. Oltre 200 emendamenti approvati. Il testo definitivo al Senato la prossima settimana.

Kamsin Niente IVA al 4 per cento sui lavori in casa e no all'estensione della defiscalizzazione alle autostrade in esercizio. Cancellato anche il raddoppio da 50 a 100 milioni del fondo per le calamità naturali. Saltano dunque gli emendamenti proposti dalla commissione Ambiente della Camera dei Deputati dopo che il governo ha posto la fiducia al decreto legge Sblocca Italia (278 sì e 161 no).

Il testo finale del provvedimento riconferma comunque sostanzialmente i capisaldi del decreto governativo con l'introduzione del regolamento Unico in edilizia, 3,9 miliardi destinati alle opere infrastrutturali considerati cantierabili, e tutta una serie di semplificazioni nell'edilizia che dovrebbero aiutare un settore fortemente provato dalla crisi.

Proprio tra le novità passate in commissione c'è introduzione dell'articolo 17 bis con il quale il governo le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, dovranno adottare uno schema di regolamento edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.

C'è la conferma della liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo.  Il provvedimento prevede infatti che nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore a 250.000 euro (nella versione governativa il limite era piu' basso, 150mila euro) le parti possono stipulare contrattualmente termini e condizioni in deroga alla legge sull'equo canone.

Confermata anche l'introduzione nel nostro ordinamento della deduzione del 20 per cento del prezzo di acquisto di un immobile nuovo (o ristrutturato) nel limite massimo di 300 mila euro a condizione che venga affittato per un periodo continuativo di almeno 8 anni. Con il passaggio alla Camera viene tuttavia precisato che il canone di locazione non dovrà essere superiore a quello previsto per le locazioni di edilizia convenzionata, ovvero non superiore al minore importo tra il canone concordato e il canone speciale.

Viene precisato inoltre che le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto d'acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di 8 anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali in parola, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale.

Sostanzialmente confermata la disciplina del contratto rent to buy con la precisazione tuttavia che le parti devono definire in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.

Zedde

Nell'audizione che si è tenuta questa mattina alla Camera dei Deputati innanzi alla commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il commissario straordinario dell’Inps, Tiziano Treu, ha parlato di Inps e di pensioni. Kamsin Oggetto dell'incontro, afferma una nota diffusa dalla Camera a firma del Presidente della Commissione, Lello Di Gioia, è stato l’incidenza della riforma del Tfr sull’Inps, lo stato della gestione separata di cui alla legge 335/1995, la busta arancione, gli effetti della riforma del mercato del lavoro per l’istituto di previdenza, i problemi per l’equilibrio di bilancio derivanti, a lungo termine, per l’Inps per effetto della riforma Fornero, e il rinnovo del personale comandato presso l’Inps. 

Il commissario ha chiarito che «l’Inps è una struttura complessa ma solida e che ha bisogno di stabilità; occorre un assetto normativo che assicuri una governance adeguata, con piani organizzativi di medio e lungo periodo.  L’operazione del Tfr – sottolinea – risponde ad una logica che privilegia un bisogno finanziario immediato; occorre sostenere lo sviluppo della previdenza complementare».

«A seguito della riforma Fornero verrà a galla un conflitto generazionale che dovrà essere corretto con le lamentele di coloro che riceveranno la pensione calcolata con il contributivo ma che, di fatto, pagano oggi le pensioni di chi può godere del sistema retributivo. Alcune categorie sono privilegiate, in quanto avendo una carriera lunga sommeranno al trattamento retributivo già maturato anche la parte calcolata con il sistema contributivo sino al termine del periodo di lavoro», ha indicato Di Gioia.

Zedde

Il governo si appresta a rilanciare il bonus baby sitter. Le somme passeranno da 300 a 600 euro al mese. La misura non era mai decollata a causa delle restrizioni imposte dalla legge Fornero.

Kamsin Il bonus per il baby sitting, l'agevolazione fiscale prevista in via sperimentale nel 2012, collegata alla riforma del lavoro targata Fornero in favore delle lavoratrici madri, sarà rilanciato ed esteso anche alle lavoratrici del pubblico impiego dal prossimo anno. E' quanto ha indicato ieri il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del question time alla Camera dei Deputati.

La legge 92/2012 aveva infatti previsto un aiuto pari a 300 euro netti al mese per 6 mesi in favore delle lavoratrici madri che, una volta terminata la maternità obbligatoria, decidevano di ritornare in azienda sul posto di lavoro. Si trattava di una misura introdotta per incoraggiare le lavoratrici a non smettere di lavorare dopo aver partorito e, quindi, a non abbandonare l'impiego in via definitiva per accudire i figli minori. 

Il bonus tuttavia non ha mai avuto vita facile in quanto era concesso solo alle lavoratrici dipendenti del settore privato e non veniva garantito, pertanto, alle autonome e alla lavoratrici della pubblica amministrazione. Tale circostanza ha portato, attraverso una serie di ricorsi, il Ministero delle Politiche Sociali a sospendere la misura già quest'anno.

Ora, tuttavia, l'agevolazione sarà ripristinata e riguarderà anche le dipendenti del pubblico impiego. Il Ministro Poletti ha, infatti, indicato che a giorni sarà pubblicato un decreto interministeriale contenente i nuovi criteri per la concessione. Non solo. La somma passerà da 300 a 600 euro netti al mese: "questo aumento - ha indicato Poletti - risulta essere compatibile con lo stanziamento finanziario disponibile e consente di rendere più conveniente il ricorso a tali voucher. Inoltre, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta dei benefici in parola è stato previsto che la domanda possa essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e non più in un circoscritto lasso di tempo".

Dovrebbero essere piu' agevoli anche le modalità di erogazione del bonus. L'INPS infatti, accertata la sussistenza dei requisiti, ammetterà al beneficio la lavoratrice secondo l'ordine di presentazione della domanda e nei limiti delle disponibilità delle risorse. Solo in caso di necessità, in relazione all'andamento delle istanze e delle disponibilità finanziarie residue, con il successivo decreto potrà essere individuato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente dell'anno di riferimento per accedere al beneficio.

Zedde

La proposta del Movimento Cinque Stelle di chiedere un ulteriore contributo ai pensionati d'oro non è nuova ma deve fare i conti con il taglio già chiesto dal Governo Letta nel 2013.

Kamsin Ieri il movimento Cinque Stelle ha proposto una mozione alla Camera dei Deputati per chiedere all'esecutivo un nuovo intervento sulle cd. pensioni d'oro. La proposta del M5S chiede al Governo di "valutare se sussistono i presupposti per assumere iniziative volte aintrodurre un'imposta sostitutiva per i redditi da pensione caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali che consentano una più incisiva progressività, in modo tale da tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensione meno elevati ed all'aumento delle pensioni minime". 

A ben vedere la proposta, è una delle tante che cercano di fare casse sulle prestazioni generose, cioè oltre i 4-5mila euro netti al mese, trattamenti determinati con il sistema retributivo e che quindi creano un forte squilibrio per le Casse dello Stato.

In diverse occasioni il legislatore ha cercato di cancellare i trattamenti pensionistici pagati sulla base di normative pregressi molto generosi non più sostenibili delle finanze pubbliche. In molti casi, tuttavia, questi interventi sono stati dichiarati incostituzionali dalla Consulta.

Come si ricorderà da ultimo la sentenza 116/2013 ha cancellato quella normativa introdotta nella manovra estiva del 2011 (Dl 98/2011), che aveva previsto un taglio del 5 per cento per le prestazioni superiori a 90.000 euro annui lordi e del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro. La misura, peraltro, era eccezionale e si sarebbe dovuta applicare solo per il periodo tra agosto 2011 e dicembre 2014. Secondo la Consulta tuttavia l'intervento non era in sintonia con la Carta Costituzionale in quanto provocava una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori, non pensionati, che avevano redditi superiori a 300 mila euro per i quali il contributo si sarebbe fermato al 3 per cento.

Pochi anni prima con la sentenza 211/1997 la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare, invece, che il legislatore per salvaguardare l'equilibrio di bilancio può modificare la disciplina pensionistica fino a ridurre l'entità del trattamento anche se questo già iniziato.

In tal senso l'ultima legge di stabilità, la legge 147/2013, approvata dal governo Letta ha reintrodotto il contributo di solidarietà per ridurre i trattamenti pensionistici superiori a 91.251 euro con un taglio che è pari al 6, 12 o 18 per cento a seconda dell'importo del trattamento annuo in godimento. Per venire incontro ai rilievi della Consulta, tuttavia, questa volta è stato stabilito che le somme trattenute vengano destinate dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie per concorrere al finanziamento degli interventi volti ad ampliare la platea dei lavoratori salvaguardati. In tal modo, l'intervento governativo tenta di ridistribuire la ricchezza tra i lavoratori.

Zedde

Per via delle tante deroghe alla Riforma Fornero resta ancora attuale il sistema delle quote per la pensione di anzianità prevista dalla disciplina previdenziale in vigore sino al 31 Dicembre 2011.

Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero dal 1° Gennaio 2012, provvedimento che ha di fatto abolito la pensione di anzianità, moltissimi lavoratori continuano ad avere necessità di mantenere un occhio rivolto alla vecchia disciplina pensionistica. Ciò per via delle tante deroghe previste al Dl 201/2011 che consentono a diversi lavoratori la possibilità di fruire, per l'appunto, delle vecchie regole previdenziali. Sono moltissimi infatti i quesiti dei lettori che chiedono come funzionava la quota 96, quella valida sino al 31 dicembre 2012, per perfezionare la pensione di anzianità. Vediamo dunque quali erano i requisiti per accedere.

La quota 96 si determina con il perfezionamento di un requisito anagrafico minimo di almeno 60 anni di età ed uno contributivo di almeno 35 anni di contribuzione. Nei fatti la quota 96 si può raggiungere o con 60 anni e 36 di contributi oppure con 61 anni e 35 anni di contributi. Ma possono essere fatte valere anche le frazioni di quota. Cioè è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e mezzo di contributi. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età. I requisiti sono validi per i lavoratori dipendenti (del settore privato o pubblico), quindi non per gli autonomi, e vanno perfezionati nel periodo temporale intercorrente tra il 1.1.2011 al 31.12.2012. Dal 2013 e sino al 2015 scatta infatti la quota 97,3 con un minimo di ben 61 anni e 3 mesi di età.

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Chi deve tenere sotto occhio la quota 96 - Con l'abolizione della pensione di anzianità la quota 96 è andata in soffitta ed è stata sostituita dalla pensione anticipata. Ma, come si diceva all'inizio dell'articolo, alcuni lavoratori devono tenere ben presente la vecchia normativa. Chi sono? Prima di tutto i lavoratori salvaguardati o potenziali tali. Infatti, per effetto delle tante deroghe alla Riforma Fornero (da ultimo quella in materia di sesta salvaguardia), le vecchie regole vengono, a talune condizioni, fatte "rivivere" in via eccezionale. Con la sesta salvaguardia, ad esempio, si stabilisce che coloro che, con la vecchia normativa pensionistica, avrebbero avuto l'apertura della finestra entro il 6.1.2016 possono, nei limiti delle risorse disponibili e dei profili di tutela ivi previsti, andare in pensione in deroga alla Riforma Fornero. Ecco dunque che un soggetto che ha maturato la quota 96 nel 2012 (e che avrebbe visto quindi l'apertura della finestra mobile nel 2013) potrebbe presentare istanza per l'ammissione al beneficio.

In secondo luogo i lavoratori dipendenti del settore privato. Ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 chi ha raggiunto la quota 96 entro il 2012 potrà beneficiare del trattamento anticipato a 64 anni. Per le donne bastano anche solo 60 anni e 20 di contributi.

Anche i quota 96 della scuola devono tener ben in evidenza tali requisiti. Anche se ad oggi la deroga in loro favore non è passata, nei prossimi tempi potrebbe essere riproposta. E in tal caso se la quota 96 è stata perfezionata entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 potrebbero essere ammessi al beneficio. Un'altra deroga è poi prevista per i prepensionamenti del pubblico impiego.

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