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Arriva un nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il decreto legge 132/2014 introduce, infatti, un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da uno o più avvocati, con l'intento di evitare il ricorso innanzi al tribunale e deflettere il numero di giudizi pendenti. Kamsin Vediamo dunque di comprendere le linee chiave di questa novità.

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è prima di tutto un accordo attraverso il quale le parti, che non si sono rivolte a un giudice o a un arbitro, dichiarano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. 

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà, pertanto, informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento con la precisazione che la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

  • per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 gg dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. Diversi, poi, gli effetti che la legge riconnette all'accordo o alla sua richiesta formulata alle parti. Prima di tutto la legge specifica che l'invito all'accordo di negoziazione assistita deve contenere l'avviso all'altra parte che il giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell'invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli stessi motivi, deve essere avvertita l'altra parte della possibilità che il giudice valuti l'esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su titolo certo.

L'accordo che definisce la lite ha, inoltre, valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; l'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto.  E' sancita, poi, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione. Infine, l'invito alla stipula della convenzione è causa interruttiva del corso della prescrizione.

Zedde

Giovedì la Camera voterà in via definitiva la conversione in legge del decreto sulla giustizia civile, il dl 132/2014, il provvedimento che cambierà il modo di lasciarsi delle coppie italiane. Per loro infatti vengono rivoluzionate la modalità per ottenere il divorzio e la separazione consensuale che non dovranno piu' essere effettuate davanti al giudice. Kamsin Viene infatti introdotta la soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto, precisa il nuovo testo su cui è stata apposta la fiducia, è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo.

Nel testo si precisa, inoltre, che la convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Ma le novità non finiscono qui. Viene anche introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita, appena indicata. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura in parola non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo:il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 gg. per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

Zedde

 "Di promesse non si vive. #non siamo sereni". Questo lo slogan della giornata di mobilitazione unitaria dei pensionati aderenti a Cgil, Cisl e Uil, che chiedono al governo delle risposte su reddito, fisco, welfare, legge sulla non autosufficienza, lotta agli sprechi e ai privilegi e lavoro per figli e nipoti. Kamsin A Roma per la manifestazione delle regioni del centro sono presenti i segretari generali della Cgil e della Cisl, Susanna Camusso e Anna Maria Furlan, ed il segretario generale aggiunto della Uil, Carmelo Barbagallo.

Le richieste dei pensionati e dei sindacati sono note: aumentare le pensioni minime, mettere la parola fine alle penalizzazioni per i lavoratori precoci, prevedere un ammorbidimento dell'età pensionabile introducendo uno scivolo per la pensione per chi ha almeno 62 anni. Al centro delle richieste anche l'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati e la stangata, prevista dal Governo con il ddl sulla legge di stabilità, sulla previdenza complementare e sui patronati.

UIL: occuperemo l'Inps se taglieranno i fondi ai patronati
Se sara' confermato il taglio ai patronati "porteremo milioni di italiani nelle sedi dell'Inps e poi nelle sedi politiche" per chiedere, ad esempio, come si evadono le pratiche per le pensioni e per le invalidita'. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, nel corso della sua audizione sulla Legge di Stabilita' davanti alle commissioni Bilancio del Parlamento. "Volete colpire i sindacati? Questa e' la strada piu' stupida", ha aggiunto prima di ricordare che i patronati svolgono "servizio che lo Stato non fa perche' gli costerebbe troppo".

Zedde

Nuovo stop alle assunzioni nel comparto difesa e sicurezza. E' quanto prevede l'articolo 21, comma 11 del disegno di legge di stabilità approvato a metà ottobre dal Consiglio dei Ministri ed attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. Il testo prevede, infatti, che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi dal decreto-legge n. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis), non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015. Kamsin Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di PS del concorso 2014, personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015, allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi.

Come si ricorderà l’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008 ha stabilito disposizioni speciali per il turn over del comparto sicurezza: per il biennio 2010-2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale facoltà di assumere è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016.

In deroga a tali percentuali, l’articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano essere incrementate con specifico decreto, fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per il 2015 (l’ultima deroga, relativa alle assunzioni per il 2013, è stata disposta con il D.P.C.M. 23 settembre 2013).

La legge di stabilità 2014 (L. 147, 2013, art. 1, comma 464) ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti suddetti, prevedendo l’effettuazione di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Ma, come accennato, non sono sottoposte al rinvio le assunzione di alcune specifiche quote di personale, che pertanto potranno essere assunte a partire dal 1° gennaio 2015.

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:
1) i  vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2014 la cui assunzione è stata autorizzata dal DL 90/2014, utilizzando in parte le quote residue dei 1.000 posti previsti dalla legge di stabilità 2014 e in parte quelle previste dall'art. 66, co. 9-bis del DL. 112/2008;
2) il  personale del Corpo di polizia penitenziaria, la cui assunzione è stata autorizzata dal medesimo DL 90/2014 per quanto riguarda l’anno 2014 (art. 3, co. 3-quinquies), utilizzando i fondi di cui alla citata legge finanziaria 2014 e per quanto riguarda il 2015 (art. 3, co. 3-sexies) nell’ambito delle autorizzazioni già previste dal citato articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, utilizzando le graduatorie dei concorsi indetti nel 2013 e approvate nel 2014;
3) allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali e allievi marescialli (si tratta di qualifiche presenti nelle forze di polizia ad ordinamento militare: Carabinieri e Guardia di finanza);
4) personale dei gruppi sportivi (di tutte le forze di polizia).

Zedde

Il via libero definitivo al decreto sulla Giustizia Civile (Dl 132/2014) arriverà giovedì, ma con il voto di fiducia di ieri alla Camera (353 sì e 192 contrari) è scontato l’esito per il provvedimento che introduce la negoziazione assistita in tema di separazione e divorzio. Kamsin Tra le novità che entreranno in vigore con la definitiva conversione in legge del provvedimento governativo c'è, infatti, l'introduzione di una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Per le separazioni e i divorzi, il decreto Orlando ha subito, del resto, diversi ritocchi nelle commissioni parlamentari: diversamente dalla stesura originaria, il testo in via di approvazione prevede la possibilità di negoziazione assistita anche in presenza di figli minori o portatori di handicap grave, prevedendo in questo caso, oltre al vaglio del Procuratore della Repubblica, anche il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.

Il ricorso a tale istituto, pertanto, è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo.

La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Critica invece l’Anm sulla riduzione delle ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni all'anno e la sospensione dei termini feriali dal primo al 31 agosto, misure volute e introdotte dal premier Renzi nel dl 132/2014. Inoltre per la risoluzione delle controversie delle cause civili pendenti in primo e secondo grado - fatta eccezione per quelle che riguardano diritti indisponibili, lavoro, previdenza e assistenza sociale - le parti potranno trasferire il procedimento di fronte a un arbitro, individuato nell’albo degli avvocati (senza contare che, per abbassare i costi, il ministero potrà stabilire la riduzione del compenso degli arbitri). Altra strada è invece quella della negoziazione assistita dagli avvocati, con un accordo tra le parti con non si siano ancora rivolte al giudice o che non abbiano percorso la strada dell’arbitrato.

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