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"Boeri vuole utilizzare la trasparenza per giustificare un intervento sulle prestazioni oltre i 2mila euro lordi al mese." "La strada da seguire è però quella dei pensionamenti flessibili".

Kamsin "L'operazione trasparenza, avviata dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, sui conti previdenziali delle diverse categorie ha sicuramente il pregio di riportare in primo piano il meccanismo che per decenni ha regolato il calcolo delle pensioni: quel metodo retributivo, basato non sui contributi versati, ma sugli ultimi stipendi o redditi, con tutte le incongruenze incorporate". Lo ricorda Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in una nota. "Ma, a ben vedere, è un po' come scoprire l'acqua calda. A meno che l'obiettivo non sia quello di far passare nell'opinione pubblica l'idea che sia possibile tosare gli assegni determinati con questo sistema di calcolo".

Una tesi molto cara allo stesso Boeri, firmata con Fabrizio e Stefano Patriarca, - precisa Damiano - proponeva di chiedere un contributo di equità basato sulla differenza tra pensioni percepite e contributi versati, limitatamente a chi percepisce pensioni di importo elevato. Il punto è - ricorda Damiano - che per «importo elevato» si intendono gli assegni appena sopra i 2.000 euro mensili lordi. In pratica, si dovrebbero ricalcolare (in modo virtuale), con il metodo contributivo (che mette in relazione l'importo dell'assegno con i contributi versati), tutte le prestazioni previdenziali liquidate nei decenni passati. E, a quelle comunque superiori a 2mila euro. Si tratta di una ipotesi che non è condivisibile in quanto mette le mani in tasca ad oltre 2 milioni di cittadini con redditi medio-bassi.

Secondo l'ex ministro del Lavoro il Governo deve piuttosto chiarire le sue "intenzioni sulle correzioni alla legge Fornero che va resa "più flessibile" in uscita". In questo senso - ricorda Damiano - la Commisione Lavoro della Camera dei Deputati ha riavviato il confronto sui diversi disegni di legge volti ad introdurre maggiore flessibilità nell'ordinamento previdenziale pubblico. Vogliamo ora sapere cosa ne pensa il Governo e per questa ragione l'esame sarà arricchito da un ciclo di audizioni informali con il presidente dell'Inps e con il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti" ha concluso Damiano.

Le pensioni Flessibili. Due le ipotesi sul tavolo della XI Commissione, entrambe promosse dalla minoranza dem. Da un lato il ddl 857 che, com'è noto, prevede uscite a partire dal perfezionamento di 62 anni e 35 anni di contributi (una sorta di quota 97) al prezzo, però, di una penalità dell'8% da applicarsi sulle quote retributive dell'assegno. Taglio che è destinato a ridursi del 2% per ogni anno sino ad azzerarsi al raggiungimento dell'età di 66 anni (in pratica la penalità sarebbe del 6% all'età di 63 anni; del 4% all'età di 64 anni e del 2% all'età di 65 anni. L'altra è quella sulla quota 100, il cui ddl è stato depositato proprio questa settimana, che consentirebbe il pensionamento a partire da 62 anni di età e 38 di contributi ma senza applicazione di alcuna decurtazione.

Lavoratrici. Tra le proposte all'esame della Commissione c'è anche la revisione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia da parte delle lavoratrici con, peraltro, la possibilità di una proroga dell'opzione donna; delle agevolazioni contributive per le lavoratrici madri e della concessione di alcuni benefici previdenziali ai lavoratori che assistono familiari con disabilità. L'istruttoria legislativa sui provvedimenti è tuttavia ancora agli inizi e dovrà proseguire nelle prossime settimane.

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Zedde

La misura è stata introdotta dalla legge 92/2012 ed attribuisce ai padri la possibilità di assentarsi dal lavoro sino ad massimo di tre giorni entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'affidamento o dall'adozione.

Kamsin Anche quest'anno resta in vigore il regime sperimentale introdotto con la legge 92/2012 che consente ai padri di fruire fino a tre giorni (il primo giorno è obbligatorio, gli altri due sono facoltativi) di astensione dal lavoro per stare accanto ai figli.

La misura prevede che il padre, lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. 

La fruizione di tale periodo di astensione dal lavoro non toglie nulla alla madre in quanto si aggiunge a quella della donna. Attenzione: questo diritto è riconosciuto dalla legge solo ai dipendenti del settore privato (Inps) e non anche a quelli del settore pubblico. Perciò i dipendenti dello Stato, degli enti locali, della sanità non hanno questa possibilità.

L'uomo può chiedere altri due giorni di congedo, ma stavolta la richiesta è solo facoltativa. Il padre lavoratore dipendente, infatti, sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione. In pratica, il tal caso, i giorni del papà non si aggiungono a quelli della mamma; perciò la richiesta dell'uomo sottrae un pari periodo al congedo della donna. Per questo è necessario che ci sia una dichiarazione scritta della donna che attesti di essere d'accordo. In questa ipotesi la donna dovrà rientrare al lavoro uno o due giorni prima del preventivato.

Per ottenere il congedo il padre deve presentare domanda al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. Durante questo periodo il lavoratore ha diritto anche ai contributi figurativi senza avere alcuna perdita ai fini della futura pensione. I tre giorni qui descritti, inoltre, non interferiscono con il diritto del padre di chiedere il congedo parentale, vale a dire il periodo di assenza facoltativa dopo il termine dell'assenza obbligatoria della madre. Congedo che tra padre e madre può arrivare ai 10 mesi complessivi.

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Zedde

Giorgio Gori - Patronato Inas

Il Consiglio di Stato ha ritenuto «convincenti» le argomentazioni di Confprofessioni soprattutto «per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa».

Kamsin Il ministero del Lavoro ha riammesso ufficialmente i dipendenti degli studi professionali alla Cassa integrazione in deroga, strumento da cui erano stati esclusi con il decreto interministeriale del 1° agosto 2014. La decisione fa seguito all'ordinanza dell'u marzo scorso con cui il Consiglio di Stato ha accolto ricorso cautelare proposto da Confprofessioni nei confronti del Tar del Lazio, a cui l' associazione si era rivolta in precedenza con un'istanza di sospensiva del provvedimento.

Ne ha dato notizia lo stesso Dicastero di Via Veneto con una nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali. Nel documento il Ministero del lavoro ha infatti chiesto a regioni e Inps «di dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di stato, consentendo l'accesso al trattamento di Cig in deroga» agli studi professionali.


La vicenda. La questione risale al nuovo regolamento su Cig e mobilità in deroga (decreto prot. n. 83473 del 1° agosto 2014) in cui è stato scritto che chiaramente che Cig e mobilità spettano esclusivamente «alle imprese» e non agli studi professionali.

La partita sembrava ormai chiusa a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 6365 del 2014, che ha respinto l'istanza cautelare proposta da Confprofessioni contro il ministero del lavoro ai fini della sospensione del provvedimento. E invece si è riaperta a seguito di un secondo appello, sempre di Confprofessioni al Consiglio di stato, e con i giudici di palazzo Spada che emettono l'ordinanza n. 1108/2015 in cui ritengono «convincenti» le tesi di Confprofessioni sul pericolo di discriminazione dei professionisti rispetto alle imprese.

La decisione dei giudici amministrativi di secondo grado, pur non chiudendo definitivamente la controversia - per la quale si tratterà di attendere la decisione, stavolta sul merito della questione, da parte del Tar e un eventuale nuovo ricorso al Consiglio di Stato - chiude, per il momento, l'annosa questione per i professionisti. Che, pertanto, possono chiedere e ottenere gli interventi di cassa integrazione guadagni con riferimento a situazioni di crisi occupazionali per i propri dipendenti.

«Per noi si è trattato di una battaglia sacrosanta contro un atto discriminatorio nei confronti dei professionisti e i loro dipendenti di studio, così come riconosciuto anche dal Consiglio di stato.», spiega il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. «A questo punto, tocca alle regioni recepire l'ordinanza del Consiglio di stato, così come richiesto dal ministero del lavoro e disporre le risorse finanziarie ancora disponibili per concedere la completa erogazione dei trattamenti» aggiunge il presidente di Confprofessioni, sottolineando che «alcune regioni, come Marche, Lombardia e Veneto, si sono già attivate per consentire ai professionisti l'accesso alla Cig in deroga. Adesso attendiamo fiduciosi la sentenza di merito del Tar Lazio, auspicando che si possa mettere la parola fine a questa vicenda».

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Zedde

Ultim'ora

Il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Damiano (Pd), critica le modifiche al sistema pensionistico, annunciate dal numero uno di Inps, Boeri. "L'operazione trasparenza dell'Inps" ha "l'obiettivo di tagliare le pensioni a 2 milioni di cittadini, il ceto mediobasso dei pensionati che prende assegni da 2mila euro lordi in su", scrive in una nota il parlamentare della minoranza dem. "Il governo chiarisca le sue intenzioni sulle correzioni alla legge Fornero", che, spiega Damiano, va resa "più flessibile" in uscita. "In tal senso, noi in Commissione abbiamo ripreso l'esame delle proposte di legge in materia di flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età" ha concluso Damiano.

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Il Supplemento è un incremento della propria pensione che viene liquidato a coloro che hanno effettuato il versamento di contributi anche in periodi successivi alla data di decorrenza di percezione del trattamento pensionistico.

Kamsin Con le ultime riforme è oggi possibile, per un pensionato a carico della previdenza pubblica, continuare tranquillamente a lavorare cumulando i redditi da lavoro con la prima pensione. Ma cosa succede ai contributi versati durante questo periodo? Anche se si tratta di pochi contributi, magari solo sei mesi, per fortuna queste somme non vengono perse. Anzi. Possono dare luogo ad una ulteriore fetta di rendita, seppur di piccola entita', che si aggiunge a quella già liquidata in via principale.

Quando si può chiedere il supplemento? Nella previdenza pubblica esistono due termini per poterlo chiedere. Il primo è il termine ordinario ed è pari a cinque anni dalla decorrenza della pensione principale. Ad esempio un lavoratore che è andato in pensione il 1° gennaio 2014 e che ha lavorato successivamente a tale data potrà chiedere il supplemento a partire dal 1° gennaio 2019 ed un altro ancora dal 1° gennaio 2024. 

Il lavoratore ha inoltre la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso però è richiesta anche una ulteriore condizione: e cioè che abbia raggiunto l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento. Questo requisito è sempre soddisfatto se la prestazione principale ottenuta dal lavoratore è un trattamento di vecchiaia; mentre potrebbe non essere soddisfatto qualora il lavoratore sia andato in pensione con una prestazione di anzianità (oggi denominata pensione anticipata).

Perciò, tornando all' esempio, chi è andato in pensione nel 2014 potrà chiedere il supplemento, per una sola volta, a partire dal 1° gennaio 2016 a condizione però di avere 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi se lavoratrice dipendente o 66 anni e 1 mese se lavoratrice autonoma). Naturalmente un secondo supplemento potrà essere ottenuto dopo 5 anni cioè dal 1° gennaio 2021, trascorso il termine ordinario.

Nella gestione separata i supplementi possono essere liquidati sempre a prescindere del compimento dell'età pensionabile di vecchiaia. La liquidazione dunque può essere chiesta, per una sola volta, rispettando il termine di due anni dalla data di decorrenza della pensione o del supplemento e poi dopo 5 anni.

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A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

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