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Reddito minimo per i lavoratori in condizioni di povertà tra i 55 e i 65 anni con l'abbinamento di uno strumento di flessibilizzazioni delle uscite in cambio di una penalizzazione sull'assegno.

Kamsin Pensioni in pagamento dal 1° mese per tutti i pensionati, garanzia di un reddito minimo per gli over 55 in condizioni di povertà, maggiore flessibilità di uscita dal lavoro con la reintroduzione delle quote, piu' armonizzazione del sistema previdenziale pubblico per eliminare le attuali distorsioni. Sono questi i punti cardine del programma che Tito Boeri sosterrà da Giugno per riformare la legge Fornero sulle pensioni in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano de la Repubblica.

Pensioni in Pagamento dal 1° mese. La prima modifica riguarderà l'unificazione dei pagamenti degli assegni, norma già introdotta con la legge di stabilità 2015 ma rimasta sino ad oggi inattuata per il timore di dilatare i tempi di erogazione degli assegni. "Pagheremo dal prossimo mese di giugno tutte le prestazione dell'Inps, - ricorda Boeri - dalle pensioni alle indennità di accompagnamento, il primo di ogni mese e non più come adesso in date differenti in relazione alla prestazione e al fondo di gestione. Abbiamo chiesto alle banche di condividere la nostra proposta. Le Poste hanno già accettato, entro mercoledì aspettiamo la risposta degli istituti di credito. Deve essere un'operazione a costo zero: lo Stato incasserà meno interessi sui ratei che ora paga il 10 o il 16 del mese, in cambio alle banche, che incasseranno prima, abbiamo chiesto di abbassare i costi dei bonifici".

"Con le regole attuali - continua Boeri - avremmo avuto pensionati poveri, con problemi di liquidità, che avrebbero ricevuto le pensioni dieci giorni più tardi, per effetto di un recente provvedimento normativo. Inoltre, unificando le pensioni si assicura migliore funzionalità del servizio, riduzione dei costi, maggiore trasparenza, liquidità per fronteggiare spese tipicamente concentrate a inizio mese. È il primo passoverso l'unificazione delle pensioni. Perché anomalia italiana  molti pensionati ricevono pezzi di pensioni da fonti diverse. Per ogni due pensionati ci sono tre pensioni erogate. Unificando i trattamenti semplificheremo la vita di tutti e avremo dati più trasparenti».

Ammortizzatore sociale per gli over 55. Il presidente dell'Inps conferma che ci sarà una proposta organica per tutelare i lavoratori over 55 senza lavoro ed in condizione di disagio. "Le nostre proposte si muoveranno lungo l'asse assistenza-previdenza. E non a caso ho parlato prima di assistenza. È da qui che partiremo". "Oggi c'è un problema sociale molto serio: quello delle persone nella fascia di età 55-65 anni che una volta perso il lavoro si trovano progressivamente in condizioni di povertà. Si calcola che non più di uno su dieci riesce a trovare una nuova occupazione. Questo ha provocato un aumento della povertà non essendoci alcun sussidio per gli under 65. Per queste persone è ragionevole allora pensare di introdurre un reddito minimo garantito». L'ipotesi allo studio dei tecnici dell'Inps è di garantire un sostegno minimo, legato al reddito Isee del lavoratore e del nucleo famialiare, pari a circa 700 euro al mese per accompagnarlo alla maturazione del diritto a pensione.

Sì alla flessibilità in uscita ma con una penalità. Ci sarà poi anche una proposta per rendere piu' flessibile il pensionamento ed attenuare le rigidità della Legge Fornero. La modifica dovrebbe reintrodurre il pensionamento con le quote con un prelievo, però, sugli assegni: "Per la prima volta si è prodotto un conflitto generazionale che si può attenuare consentendo di lasciare il lavoro prima dell'età della pensione di vecchiaia. Ovviamente con effetti sull'assegno pensionistico: prima esci, meno prendi. Noi avanzeremo la nostra proposta organica. Spetterà al governo decidere e al Parlamento valutare".

Cautela sul ricalcolo delle pensioni erogate con il sistema retributivo. Boeri frena poi sul ricalcolo degli assegni. «Stiamo riflettendo e stiamo elaborando simulazioni. Pensiamo che si debbano evitare il più possibile interventi sulle pensioni in essere. Se dovessero esserci esigenze finanziare, all'interno del sistema previdenziale, potremmo anche prenderla in considerazione ma solo per le pensioni alte, molto alte. Non per fare cassa ma per ragioni di equità». Nessuna indicazione sulla soglia: "Sono temi molto sensibili e c'é già chi gioca ad alimentare il terrore tra i pensionati attribuendomi affermazioni mai fatte come presidente dell'Inps". 

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Un messaggio diffuso dall'Inps indica le modalità di accertamento dei requisiti contributivi ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori marittimi.

Kamsin L'Inps precisa con messaggio 2409/2015 le modalità di accertamento del requisito di almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina e chiedano l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della legge 26/07/1984 n. 413.

L'agevolazione. Al riguardo l'Inps ricorda che il predetto art. 31, come modificato dal comma 2 dell’art. 5, del Dpr 157/2013 e dalla Circolare Inps 86/2014 prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia al compimento del 56° anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57° anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del 58° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018 (a questi requisiti vanno comunque aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita), a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato. Qualora un lavoratore abbia svolto l’attività di cui sopra presso più Aziende armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.

Solo in caso di impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione, quest’ultima dovrà essere sostituita con una dichiarazione del lavoratore interessato, sulla base del modello allegato.

seguifb

Zedde

Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti precisa che la clausola di salvaguardia che aumenta i contributi sarà stralciata dal testo del dercreto di riordino dei contratti.

Kamsin Repentino dietrofront del Governo e del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sulla clausola di salvaguardia comparsa nel testo del decreto legislativo sul riordino dei contratti trasmesso la scorsa settimana alle Camere. Un passaggio del provvedimento inserisce infatti un contributo aggiuntivo di solidarietà a carico di imprese e lavoratori autonomi per coprire l'eventuale ondata di trasformazioni di rapporti precari in stabili.La clausola, precisano dal Ministero, "verrà superata prima della definitiva approvazione del provvedimento".

Le nuove regole del Dlgs sui contratti prevedono che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato alle co.co.co. e si prevede una sanatoria volta a facilitare la conversione delle collaborazioni. In base a queste disposizioni si è stimata la fuoriuscita di circa 20mila collaboratori dalla gestione separata (con reddito medio di 15mila euro) e sono state messe sul piatto, con il medesimo decreto, ulteriori risorse per la decontribuzione (16 milioni per il 2015, 52 per il 2016, 40 per il 2017, 28 per il 2018).

Somme tuttavia ritenute non sufficienti dalla Ragioneria, che pertanto ha richiesto l'introduzione, come clausola di salvaguardia a garanzia delle coperture, della possibilità di introdurre un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi. La norma, che sarà stralciata dal testo, ha fatto discutere in quanto se applicata avvrebbe penalizzato le aziende e i datori che non trasformano i rapporti di collaborazione in tempi indeterminati, colpendole con un generalizzato aggravio di costi.

Il testo del decreto contiene un'altra novità sul fronte collaborazioni rispetto alla stesura approvata dal consiglio dei ministri lo scorso 20 febbraio. Si chiarisce infatti che le Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) possono essere utilizzate nel settore pubblico, in attesa che arrivi in porto la riforma della pubblica amministrazione all'esame del Senato. Dal 2017, però, saranno vietate quelle «continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità organizzate dal committente».

seguifb

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E' stata depositata la settimana scorsa da Maria Luisa Gnecchi (Pd) in Commissione Lavoro alla Camera un'interrogazione (5-05234) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali volta a conoscere quanti siano i lavoratori non ancora salvaguardati, che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo ante 31 dicembre 2011 con le aziende Poste, Enel, Eni, Telecom e quale sia la relativa data di accesso alla pensione con previgenti requisiti. Kamsin L'onorevole ricorda, infatti, che nonostante ad oggi si sia pervenuti ad approvare il sesto provvedimento di salvaguardia che prevede per questa tipologia la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, risulta, "dalle segnalazioni che pervengono dai lavoratori interessati, che permangono accordi di esodo individuale, stipulati sempre entro il 31 dicembre 2011, che prevedono l'accesso al pensionamento ben oltre l'anno 2018".

"E' certamento comportamento "discutibile" che un datore di lavoro pubblico sottoponga un accordo di esodo individuale al proprio dipendente nel 2011, per raggiungere il pensionamento, ben oltre 10 anni dalla stipula dell'accordo stesso; e diventa parimenti difficile per il legislatore valutare gli interventi relativi alle salvaguardie quando non si è a conoscenza della portata del fenomeno sopra descritto".

L'obiettivo dell'interrogazione, sostengono i firmatari, è volto a meglio delineare i contorni dei lavoratori rimasti esclusi dalle tutele al fine di predisporre un ulteriore intervento in materia di salvaguardia pensionistica.

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Secondo i giudici è illegittimo prelevare il 2,5% dell'80% dello stipendio per il personale dipendente nelle pubbliche amministrazioni in regime di TFR.

Kamsin La ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è illegittima perchè deve essere posta a carico dello Stato-Datore di Lavoro, al pari di quanto avviene nel settore privato. Lo stabilisce una sentenza del tribunale del Lavoro di Salerno sulla base di un ricorso presentato dall'Anief. Dopo i tribunali di Treviso, Reggio Calabria e Roma, anche quello di Salerno si pronuncia quindi in modo positivo sulla richiesta di un insegnante che ha chiesto la restituzione della trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione a titolo di Tfr sullo stipendio.

La questione. Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato dalla dipendente del Miur perché la sua retribuzione era stata assoggetta ad una trattenuta in busta paga pari al 2,5% sull'80% della retribuzione a titolo di Tfr. Una decurtazione andata avanti, nel caso dell'insegnante salernitana, per cinque anni e fino al momento della pronuncia del giudice. Il giudice ha reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro.

La questione potenzialmente però interessa tutti i dipendenti pubblici in regime di Tfr (cioè assunti dopo il 2000 nonchè i precari assunti dopo il 30 maggio 2000) ai quali lo stato continua ad applicare il prelievo in base al Dpr 1032/1973. 

A dichiarare l'illegittimità di questa trattenuta è stata una sentenza (la numero 223) del 2012 della Corte Costituzionale. In pratica, il prelievo è da ritenersi irragionevole perché non collegato con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché, a parità di retribuzione, determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. Il giudice delle leggi ha quindi sentenziato che la disposizione impugnata viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con un'altra recente sentenza la numero 244 dello scorso mese di novembre la Corte Costituzionale ha ribadito quanto già deciso due anni fa.

Il Tribunale di Salerno ha accolto il ricorso presentato dalla docente ed ha ingiunto il pagamento immediato per trattenute illegittime negli ultimi cinque anni. La particolarità di questa pronuncia sta nel fatto che differisce dalle decisioni assunte da altri tribunali, come Treviso e Roma, che in casi analoghi hanno emesso un decreto ingiuntivo. Quello di Salerno, invece, ha reso immediatamente esecutiva l'ingiunzione.

Il personale in regime di TFS. Secondo i sindacati la questione però non si esaurisce qui. Anche al personale in regime di Tfs, cioè assunto prima del 2001, lo stato deve riconoscere alcune somme indebitamente sottratte. In particolare lo Stato dovrà restituire il versamento figurativo della quota del 2,69% di TFS per raggiungere la quota 9,60% prevista dalla legge per gli anni 2011 e 2012 in cui è stato collocato illegittimamente (ai sensi della dell'articolo 12, comma 10 del Dl 78/2010 poi abrogato con la legge 228/2012) in regime TFR con aliquota al 6,91%. In pratica, ricordano dal sindacato, chi è stato assunto prima dell’anno 2001, ha diritto alla restituzione di circa 1.000 euro per gli anni, di transizione, 2011 e 2012. Il sindacato, a tal fine, invita il personale ritornato in regime di TFS ad inviare la lettera di interruzione dei termini di prescrizione per ricevere per il 2011/2012 la differenza in termini di liquidazione percepita. Si tratta di recuperare una cifra, quando verrà liquidato il TFR, che fra sette anni sarà prescritta.

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