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Un provvedimento all'esame del Senato intende estendere i benefici previdenziali connessi all'amianto anche ai lavoratori autonomi la cui prestazione lavorativa è stata caratterizzata da attività prevelentemente personale.

Kamsin Prosegue in Commissione Lavoro del Senato la discussione dei disegni di legge in materia di riforma dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Oltre ai ddl 1645 e 8 già all'esame della Commissione, nella seduta della scorsa settimana la Relatrice Spillabotte (Pd) ha illustrato il recente ddl 1703 che interviene per tutelare i lavoratori dipendenti o autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale.

L'applicazione concreta della normativa già specificamente prevista per l'amianto ha infatti mostrato diverse lacune per questi lavoratori, a partire dall'esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale. Partendo da questo quadro, il disegno di legge interviene estendendo i benefici per l'amianto anche ai lavoratori autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale.

Nei loro confronti il ddl determina il coefficiente di maggiorazione, attualmente fissato a 1,25 per chi è stato esposto per almeno dieci anni, in modo proporzionale alla durata dell'esposizione (0,125 per ogni anno di esposizione sino ad un massimo di dieci), questo in ragione delle caratteristiche ormai accertate della morbilità determinata dall'esposizione all'amianto.

Tra le altre novità il ddl prevede anche la non applicazione per questi lavoratori, nel calcolo della pensione, dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita dei loro requisiti anagrafici a meno che ciò comporti un incremento del valore dell'assegno previdenziale.

Il ddl continuerà ad essere esaminato in via congiunta con gli altri ddl in materia di riforma dei benefici previdenziali sull'amianto. Sull'iter dei disegni di legge pendono tuttavia i costi delle misure sui quali i senatori attendono la valutazione del Governo e della Ragioneria dello Stato.

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Zedde

“Alcuni temi prioritari, come l’aumento dell’area della poverta’ e quello della difficolta’ di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, possono trovare un aiuto alla loro soluzione dalla correzione delle regole del sistema pensionistico”. Lo ha dichiarato Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Kamsin “Tra i nuovi poveri – ha spiegato Damiano – ci sono i pensionati a basso reddito, ai quali andrebbero erogati gli 80 euro al mese destinati, per il momento, soltanto ad una parte dei lavoratori dipendenti. Ci sono i lavoratori che hanno perso l’occupazione a 60 anni e debbono aspettare i 67 anni per andare in pensione”.

“Ci sono i dipendenti di fabbriche in ristrutturazione o che chiudono l’attivita’ che, dal 2017, non avranno piu’ la cassaintegrazione in deroga e la mobilita’ e avranno la nuova ASpI che da quel momento avra’ una durata di 18 mesi e non piu di 24. Infine, per quanto riguarda l’occupazione giovanile, introdurre un principio di flessibilita’ nel sistema previdenziale che consenta di andare in pensione a partire dai 62 anni, consentirebbe uno svecchiamento delle aziende ed un ricambio generazionale che aiuterebbe ad aprire le porte all’occupazione giovanile con il potenziamento del turnover” ha concluso Cesare Damiano.

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Zedde

La legge 147/2014 ha consentito ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Con la legge 147/2014 il legislatore è intervenuto, per la sesta volta, in materia di deroghe all'accesso ai trattamenti pensionistici. L'intervento questa volta ha interessato 32.100 lavoratori che hanno potuto mantenere le previgenti regole di pensionamento e, dunque, potranno al termine di una complessa procedura di verifica condotta dall'Inps, andare in pensione prima dei nuovi tempi previsti dalla Riforma del 2011.

I requisiti Oggettivi. Per poter accedere al beneficio gli interessati dovevano produrre un apposita domanda all'Inps o alla Direzione territoriale del Lavoro (cfr: messaggio inps 8881/2014) entro lo scorso 5 gennaio e dovevano identificarsi in uno dei seguenti profili di tutela. 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I requisiti Soggettivi. Chi ha fatto domanda per i profili di cui alle lettere a-g (con l'eccezione della lettera h) in cui si richiede il perfezionamento di un diritto a pensione dentro la mobilità o nei 12 mesi successivi) può accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. E' importante infatti ricordare che la salvaguardia comporta l'ultrattività delle regole ante-fornero e, pertanto, bisogna guardare a queste regole per comprendere se è possibile o meno fruire del beneficio.

Per centrare questo vincolo è quindi necessario raggiungere i vecchi 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2014 (perchè c'è una finestra di 15 mesi) oppure i 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 entro il 31 Dicembre 2014. Le lavoratrici del settore privato possono altresì partecipare a condizione di aver raggiunto 60 anni e 4 mesi di età e 20 di contributi entro il 31 dicembre 2014 (che sono in pratica i vecchi requisiti per il trattamento di vecchiaia). Mentre, nel comparto scuola o afam, tutti i requisiti suddetti possono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2014.

Le procedure. L'inps in questi giorni sta elaborando la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto che per ciascun profilo di tutela è disponibile un limitato numero di posti. Pertanto non tutti coloro che hanno fatto domanda e hanno tutti i requisiti potrebbero vedersi accolta la propria domanda di accesso.

La graduatoria viene stilata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (mentre per i soli lavoratori di cui alla lettera e la classifica si effettua in base alla data di maturazione di un diritto a pensione). Qualora la domanda sarà accolta i lavoratori si vedranno recapitare una comunicazione in cui viene indicato il profilo di tutela in cui sono stati inseriti e la prima data di decorrenza utile con l'invito a presentare domanda di pensione entro il mese antecedente.

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Zedde

A cura di Paolo Ferri - Patronato Acli

Una norma inserita nel disegno di legge sulla concorrenza prevede la possibilità di ottenere la pensione integrativa dieci anni prima di quella pubblica.

Kamsin In caso di disoccupazione sarà piu' facile ricorrere alla pensione integrativa. Lo stabilisce l'art. 15 del ddl sulla concorrenza che, modificando il dlgs n. 252/2005 intende ridurre da 48 a 24 mesi la durata dell'inoccupazione che consente di avere la liquidazione anticipata della rendita del fondo; inoltre il ddl fissa l'asticella dell'età per accedere alla rendita integrativa dieci anni prima (oggi cinque) di quella prevista per la pensione pubblica. Non solo. In caso di licenziamento o di dimissioni l'aderente potrà esercitare piu' agevolmente il riscatto dell'intera posizione maturata.

Il ddl concorrenza, inoltre, elimina i vincoli dei contratti collettivi alla portabilità della posizione contributiva tra i fondi pensione e allarga la platea dei partecipanti ai fondi con contribuzione definita.

Portabilità piu' semplice. Il diritto di portabilità è la facoltà, riconosciuta a tutti i lavoratori iscritti a un fondo pensione, di trasferire la propria, posizione individuale maturata in altro fondo pensione, esercitabile dopo che sia trascorso il periodo minimo di permanenza (nel fondo dal quale ci si intende trasferire) di due anni. Oggi, tra l'altro, è previsto che, in caso di esercizio di tale facoltà, il lavoratore ha diritto al versamento del tfr maturando, nonché dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro «neí limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali». Il ddl concorrenza elimina l'ultimo periodo indicato, con l'effetto di cancellare ogni possibile condizionamento da parte della contrattazione collettiva alla portabilità (cosa che avveniva in particolare in presenza di fondi pensione chiusi e/o aziendali).

Concorrenza tra Fondi. Il ddl concorrenza amplia la platea dei soggetti che possono iscriversi ai fondi pensione che operano con il principio della contribuzione definitiva (sono i fondi per i quali il lavoratore sa quanto paga, ma non sa quanto sarà la pensione). Nel dettaglio, la nuova norma stabilisce che è possibile per questi fondi pensione prevedere l'adesione collettiva o individuale «di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'art. 2, comma 1», vale a dire dipendenti, pubblici e privati; parasubordinati; lavoratori autonomi e liberi professionisti; soci di cooperative; casalinghe.

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Zedde

Articolo a Cura di Giorgio Gori - Patronato Inas

“L’obiettivo della commissione – ha indicato Damiano – e’ quello di intervenire nel dibattito in corso con proposte di merito e unitarie, al fine di contribuire a correggere la riforma Fornero".

Kamsin Sarà in discussione domani in Commissione Lavoro riunita in sede Referente presso la Camera dei Deputati il ddl sui pensionamenti flessibili (ddl 857) promosso dall'Onorevole Cesare Damiano (Pd) e dalla minoranza Dem. E' quanto si legge nell'agenda dei lavori della Commissione diffusa oggi da Montecitorio. Il Presidente della Commissione, Damiano, ha inoltre depositato in Commissione Lavoro il ddl 2945, un nuovo disegno di legge relativo al pensionamento delle lavoratrici fortemente penalizzate dalla Riforma Fornero.

Proprio sulla questione al termine della discussione la Commissione delibererà, inoltre, un’indagine conoscitiva sull’impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Nei giorni successivi sono previste audizioni informali con il ministro del Lavoro, il presidente dell’INPS e le parti sociali, "anche al fine di confrontarsi con la proposta di CGIL, CISL e UIL sulle pensioni" ha indicato Damiano. "Rendere piu’ flessibile il sistema previdenziale vuol dire togliere dalla condizione di poverta’ molti cittadini senza lavoro e in attesa per anni della pensione e favorire lo svecchiamento delle aziende, attraverso il turnover, con l’ingresso dei giovani al lavoro”.

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Zedde

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