Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Le abitazioni di lusso continuano a pagare l'Imu e la Tasi ma la somma delle due aliquote non può superare le aliquote massime previste per lo scorso anno.

Kamsin Tassazione senza sconti per chi risiede nelle abitazioni di lusso. Sono circa 73mila le unità immobiliari su un totale di oltre trenta milioni di abitazioni censite in catasto che dovranno pagare il binomio Imu-Tasi anche se sono adibite ad abitazione principale da parte dei proprietari.

Si tratta degli immobili a destinazione ordinaria nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 che comprendono le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per questi immobili anche se dovessero rappresentare la residenza principale dei loro proprietari non vale l'esenzione dall'imposizione Imu come prevista per l'abitazione principale in generale ai sensi di quanto indicato nella legge 147/2013. E analogamente non valgono le agevolazioni Tasi eventualmente previste dalle amministrazioni comunali per gli immobili definiti come abitazione principale.

La conseguenza è che i proprietari di immobili di lusso saranno tenuti al versamento dell'Imu nelle date di giugno e dicembre secondo quanto fissato dal regolamento comunale. Resta tuttavia fermo il vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 della legge 147 2013 secondo cui la somma delle aliquote Tasi e l'Imu non può superare, per quanto riguarda l'anno 2014, le aliquote massime Imu 2013 per questa tipologia di immobile.  Ciò significa che l'aliquota massima delle due imposte può arrivare a raggiungere il 6 per mille (incrementabile ulteriormente dello 0,8 per mille nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato l'aumento extra concesso ai Comuni dal legislatore per finanziare interventi di detrazione imposta sulle abitazioni principali).

Per quanto riguarda l'appuntamento con l'Imu tuttavia il proprietario potrà applicare la detrazione che era prevista negli anni scorsi sulla prima casa, pari a 200 euro. Mentre non godrà della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.

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Il provvedimento consente l'agevolazione dei pagamenti sostenuti successivamente al 13 settembre. Complessivamente l'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente al 2014 e per 100 milioni di euro relativamente al 2015.

Kamsin Arriva il via libera per ottenere i primi 200 milioni messi a disposizione dal decreto «sblocca Italia» per accelerare il saldo dei debiti pregressi di regioni ed enti locali. La richiesta deve essere trasmessa dalle amministrazioni interessate entro il prossimo 30 settembre, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. La nuova funzione è disponibile sotto il menù «Ricognizione debiti Richiesta Spazi Finanziari 2014».

E' quanto prevedono i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legge Sblocca Italia. Il provvedimento disciplina l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro (di cui 200 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015), dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Al tal fine rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi a determinate tipologie di spesa espressamente indicate, escluse le spese afferenti la sanità.

Il provvedimento intende, dunque, introdurre per gli anni 2014 e 2015 una ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità del tutto analoga a quella già consentita per il 2014 dalla legge di stabilità con riferimento ai debiti maturati al 31 dicembre 2012 (art. 1, commi 546-549, legge n. 147/2013), estendendola peraltro ai pagamenti di debiti maturati fino al 31 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'esclusione, concessa nel limite complessivo di 200 milioni di euro, è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, superiori a 100 milioni. Per la distribuzione del rimanente importo dell'esclusione, i comuni, le province e le regioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015.

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Per effetto del decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione la generalità dei dipendenti pubblici potrà essere collocata a riposo d'ufficio già a 62 anni a condizione che siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata.

Kamsin Con la definitiva conversione in legge del provvedimento di Riforma della Pubblica Amministrazione sono entrate in vigore alcune misure che interessano l'età pensionabile nel pubblico impiego.

In particolare sarà piu' difficile per i lavoratori delle Pa raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, fissati com'è noto, in 66 anni e 3 mesi di età, qualora sia stato perfezionato un diritto a pensione anticipata prima dell'età per il trattamento di vecchiaia. L'articolo 1 del Dl 90/2014 concede infatti la facoltà di procedere al collocamento a riposo d'ufficio i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) all'età di 62 anni. La legge prescrive che la decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e data con un preavviso di 6 mesi all'interessato. La risoluzione potrà riguardare, per esplicita indicazione, anche i dirigenti. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può anche essere esercitata, con le medesime condizioni, nei confronti dei dirigenti medici del ruolo sanitario ma in tal caso non prima dei 65 anni.

A questa misura introdotta con il Dl 90/2014 si aggiunge la novella contenuta nel Dl 101/2013 secondo cui le amministrazioni pubbliche dovranno collocare in quiescenza forzosa i lavoratori che abbiano perfezionato un diritto a pensione al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, cioè a 65 anni. In altri termini, anche laddove le Pa non attiveranno la risoluzione del rapporto a 62 anni, dovranno farlo al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, e comunque prima dell'età per la vecchiaia se - nel frattempo - il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione anticipata. 

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione, dopo il che il Dl 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio, solo per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Pertanto sarà possibile superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato la pensione anticipata entro il 65° anno di età.

La risoluzione unilaterale del rapporto non è attivabile in nessun caso nei confronti dei magistrati, professori universitari, Avvocati e Procuratori dello Stato. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età.

Il grafico sottostante mostra gli effetti del Dl 90/2014 sui lavoratori del comparto pubblico che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata prima dell'età della vecchiaia. Le parti in rosso scuro indicano l'età minima per l'esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ove ammissibile.

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precoci

Pensioni, resta il trattenimento in servizio per i dirigenti mediciZedde

Per la mobilità volontaria occor­re il consenso dell'amministrazio­ne da cui si dipende. Il bando dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni e contenere i "requisiti e le competenze professionali" del personale che si intende assumere.

Kamsin Con il decreto di riforma della pubblica amministrazione la possibilità per un dipendente pubblico di ottenere lo spostamento volontario in un'altra amministrazione cambia pelle. Innanzitutto la legge precisa ora che la mobilità volontaria può essere svolta tra Pa che ap­partengono a comparti diversi, ma non può più interessare il per­sonale non contrattualizzato, ossia le categorie a cui non si applica la privatizzazione del rapporto di la­voro. Com'è noto i principali settori in cui non contrat­tualizzati sono: forze armate e dell'ordine, ruoli diplomatici e pre­fettizi, magistrati, docenti univer­sitari. Il persoale di questi comparti quindi è escluso dalla possibilità di essere trasferito nei comparti privatizzati come ad esempio i mini­steri e gli enti locali.

Per il trasferimento servirà inoltre il consenso dell'amministrazio­ne in cui si lavora, consenso che può essere evitato solo per i passaggi tra sedi centrali di ministeri ed enti pubblici nazionali "se l'ammini­strazione ricevente ha una percen­tuale di posti vacanti superiore a quella cedente".

Inoltre il provvedimento chiede che tutte le Pa fissino preventivamente i criteri per l'esame delle domande e garantiscano una adeguata pubblicità alla volontà di assume­re personale in mobilità. A tale scopo il bando - nel quale l'ente deve rendere noti i "requisiti e le competenze professionali" che de­vono essere possedute dal perso­nale che si intende assumere in mobilità - deve essere pubblicato per almeno 30 giorni contro i 15 giorni attuali. La disposizione lascia un'am­pia autonomia alle singole ammini­strazioni sulle procedure selettive da adottare: esse possono spazia­re dalla presentazione dei curricu­la, allo svolgimento di un collo­quio motivazionale o di una prova selettiva.

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Arriva il via libera del Consiglio dei Ministri alla dichiarazione dei redditi precompilata. Dal prossimo anno oltre 30 milioni di contribuenti tra lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno il modello precompilato a Casa e dovranno solo confermarlo.

Kamsin Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha esaminato per la seconda volta il decreto legislativo contenente le disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della legge delega del marzo 2014. Il provvedimento, ora torna al vaglio delle commissioni parlamentari competenti che dovranno esprimersi di nuovo entro 10 giorni, sempre con parere non vincolante. Quindi entro metà Ottobre l’ultimo passaggio in consiglio dei Ministri.

La novità principale è l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata che sarà utilizzabile già dal prossimo anno e interesserà circa 30 milioni di contribuenti: lavoratori dipendenti e pensionati. Per la sua precompilazione l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (come intermediari finanziari, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (come i compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). Si dovrà invece attendere il 2016 per vedere inseriti nella dichiarazione anche le spese mediche risultanti dalla Tessera Sanitaria potranno che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata verrà resa disponibile in via telematica al contribuente, che potrà accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente potrà accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall’Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i Caf e i professionisti abilitati. Un’altra novità introdotta a seguito del parere del Parlamento è l’unificazione alla data del 7 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, del termine per la presentazione del modello 730, sia se ciò avviene direttamente dal contribuente, sia se la trasmissione avviene tramite sostituto d’imposta oppure mediante Caf o professionista (oggi le date sono diverse).

Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, cioè compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. Tra le altre novità è previsto che se il contribuente presenta la dichiarazione a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, a questi l’amministrazione fiscale si rivolgerà per i controlli documentali evitando di coinvolgere il contribuente.

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