Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

I contribuenti dovranno verificare le delibere Tasi dei Comuni sugli immobili diversi dall'abitazione principale, perchè in molti casi si è decisa l'applicazione della nuova imposta solo sull'abitazione principale.

Kamsin I possessori di immobili diversi dall'abita­zione principale dovranno verificare le delibere comunali per comprendere se, oltre all'Imu, dovranno pagare anche la Tasi. La Tasi colpisce sia i fabbricati che le aree edificabili, con la sola esclusione dei terreni agricoli. Mol­ti Comuni, per semplificare, hanno però deliberato di applicare la Tasi solo sull'abitazio­ne principale lasciando l'Imu sugli altri immobili. In tali enti pertanto, i contribuenti dovranno pagare solo l'Imu (l'acconto era previsto per lo scorso 16 Giugno e il saldo Imu dovrà essere pagato entro il prossimo 16 dicembre).

I contribuenti nei Comuni che hanno invece applicato anche la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale dovranno pagare entrambe le imposte, nel rispetto del tetto massimo di aliquota previsto dalla legge, pari al 10,6 per mille o, a certe condizioni, all'11,4 per mille. E se questi comuni hanno pubblicato le aliquote per la prima volta entro lo scorso 18 settembre, l'acconto Tasi dovrà essere pagato entro il 16 ottobre ed il saldo il prossimo 16 Dicembre. Restano invece ferme le date sopra indicate per il pagamento dell'Imu.

Per quanto riguarda le aliquote si ricorda che l'aliquota base Imu è il 7,6 per mille che i Comuni possono variare sino ad un massimo del 10,6 per mille e un minimo del 4,6 per mille. Per la Tasi l'aliquota base è l'1 per mille, che può essere azzerata o elevata sino al massimo del 2,5 per mille. I Comuni possono anche aumentare l'aliquota di un altro 0,8 per mille per finanziare detrazioni sulle abitazioni principali. Per l'Imu, i contribuenti dovranno fare riferimento alle aliquote pubblicate sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre. Entro tale data il Comune può modificare le misure già pubblicate ma la delibera non può essere adottata oltre il 30 settembre, data di approvazione del bilancio di previsione. In assenza di delibere il contribuente dovrà utilizzare per il pagamento del saldo le aliquote in vigore nel 2013.

La base imponibile - Le regole di determinazione della base imponibile sono identiche per entrambi i tributi. Si parte dalla rendita catastale, la si rivalu­ta del 5%, e si moltiplica l'impor­to per i coefficienti di legge: 160 per le unità abitative, 140 per i fabbricati di categoria catasta­le B, C3, C4 e C5, 80 per i fabbricati di categoria catastale D5 e A10, 65 per i fabbricati di categoria catasta­le D, ad eccezione di D5, 55 per gli immobili C1.

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Se il contribuente ha effettuato un maggior o un minor versamento in sede di acconto, potrà recuperare l'importo in compensazione o versare la somma aggiuntiva con la rata di saldo. L'articolo 10 dello Statuto del Contribuente lo pone al riparo da eventuali sanzioni.

Kamsin La possibilità di aver commesso un errore nel pagamento della Tasi è altissima. Complice il caos tra aliquote, detrazioni e scadenze i contribuenti possono infatti aver determinato male gli importi da versare in acconto in occasione dell'appuntamento con il pagamento della prima rata dell'imposta. I casi pratici sono tantissimi, ad iniziare dall'errata indicazione dei codici tributo sugli immobili. Come rimediare?

Secondo l'AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, per eventuali errori nel pagamento della Tasi sono applicabili le indicazioni fornite per l'Imu dal ministero dell'Economia, con la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012, che ha autorizzato le auto-compensazioni all'interno dello stesso anno d'imposta. In pratica se il contribuente ha effettuato un maggior versamento in sede di acconto, potrà recuperare l'importo in compensazione con la rata di saldo, purchè si versi l'importo complessivamente dovuto per l'anno. E' sufficiente, in altri termini, che l'ammontare dell'imposta versata nell'anno sia corretto.

Non ci dovrebbe essere nessuna sanzione anche laddove il contribuente abbia versato un importo minore e poi integri il versamento di quanto non versato in acconto con il saldo. Qui tuttavia, ricorda l'AGEFIS, la decisione di non applicare le sanzioni è rimessa al Comune anche se il contribuente può invocare, a sua discolpa, l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, che prevede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. Ammessa, in alternativa, la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Anche gli errori di utilizzo dei codici tributo Tasi non dovrebbero portare ad alcuna conseguenza, se l'importo complessivamente dovuto è stato comunque versato; il contribuente dovrà avere cura tuttavia di inviare una comunicazione al Comune che evidenzi la corretta imputazione di quanto versato. Si ricorda, tra l'altro, che la correzione dei codici tributo non può essere richiesta alle Entrate in quanto, come l'Imu, anche la Tasi è un tributo comunale. 

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Il termine di liquidazione della buonuscita per il personale in esubero dalle Pa  decorre dalla data teorica di pensionamento in base ai nuovi requisiti fissati dalla Riforma Fornero.

Kamsin Si dilata la data di percezione dell'indennità di buonuscita per i lavoratori del pubblico impiego in esubero ed in prepensionamento all'esito dei piani di riduzione avviati con la spending review del Governo Monti. Per i "soprannumerari", infatti, il termine di liquidazione decorre dalla data di uscita dal lavoro se i requisiti sono stati maturati entro il 31 dicembre 2011; in caso contrario decorre dalla data teorica di pensionamento in base ai nuovi requisiti fissati dalla Riforma Fornero. Che tradotto significa un'attesa di diversi anni prima di vedere la prima tranche della buonuscita.

E' quanto ha precisato l'istituto di previdenza con la Circolare Inps 79/2014 con cui ha specificato le regole per la liquidazione della buonuscita per il personale in esubero che accede al prepensionamento secondo quanto stabilito dal Dl 95/2012 come modificato, di recente dal dl 101/2013. Per tali lavoratori, spiega l'Inps, il giorno a partire dal quale decorre il termine di pagamento della buonuscita dipende dal fatto che il lavoratore sia o meno in possesso dei requisiti per la pensione al 31 dicembre 2011.

Dopo il 2011 - Per chi matura un diritto a pensione dopo il 2011 il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla pensione in base alle regole previste dalla riforma Fornero.

Inoltre sulla data di liquidazione del Tfs-Tfr incide anche: a) il tipo di prestazione pensionistica a cui si avrebbe diritto con le regole della Riforma Fornero e; b) se la pensione con le vecchie regole viene maturata entro o dopo il 31 dicembre 2013 (il termine di pagamento in caso di pensionamento per limite di età è di sei mesi se il predetto requisito pensionistico in deroga è stato conseguito entro il 31 dicembre 2013 e di 12 mesi se è conseguito dopo la stessa data).

Nello specifico il termine di pagamento sarà di 24 mesi qualora il soggetto maturi il diritto (teorico, cioè calcolato in base ai requisiti previsti dal Dl 201/2011) alla pensione anticipata prima del limite ordinamentale o della ipotetica pensione di vecchiaia. Se, invece, l’interessato raggiungerà, secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia (rispettivamente a seconda se il diritto è raggiunto entro o dopo il 31.12.2013).

Un Esempio - La circolare riporta il caso di una dipendente che ha maturato in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 6 febbraio 2013 con 40 anni di contributi e 58 anni e 8 mesi di età (vecchi requisiti). In base alle regole della riforma, il diritto alla pensione anticipata scatterebbe il 6 agosto 2014 (41 anni e 6 mesi). Di conseguenza il Tfs-Tfr potrà essere liquidato dal 7 agosto 2016, dopo 24 mesi.

Il periodo di 24 mesi si può ridurre a 6 o 12 mesi se il lavoratore raggiunge il limite ordinamentale (che in via generale è di 65 anni) prima o in coincidenza con il diritto alla pensione anticipata o se lo raggiunge durante l'attesa dei 24 mesi. Il limite sarà di 6 mesi qualora il lavoratore raggiunga il diritto a pensione entro il 31.12.2013 o di 12 mesi se lo matura successivamente.

Entro il 2011 - Nessuna novità, invece, per il Tfs-Tfr di chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 2011. Per chi ha maturato i requisiti entro il 2011 il termine di pagamento della buonuscita decorre dalla data di collocamento a riposo e sarà di: 105 giorni per chi entro il 12 agosto 2011 ha maturato la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale dell'amministrazione di appartenenza o la massima anzianità contributiva (cioè in genere i 40 anni di contributi); 6 mesi per chi, al 12 agosto 2011, ha maturato il diritto alla pensione anticipata con la quota; 24 mesi per chi ha maturato il diritto alla pensione anticipata con la «quota» tra il 13 agosto e il 31 dicembre 2011 se la cessazione avviene per dimissioni (sei mesi se la cessazione avviene per raggiungimento del limite d'età ordinamentale); sei mesi se l'anzianità contributiva massima (40 anni) è stata maturata tra il 13 agosto e il 31 dicembre 2011.

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I Comuni, con proprio regolamento possono assimilare ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e le abitazioni concesse in comodato.

Kamsin Le abitazioni assimilate all'abitazione principale hanno il vantaggio di essere escluse dall'Imu ma soggette alla Tasi, con l'eccezione delle abitazioni di lusso. E' questa la regola generale che dovrebbe guidare i contribuenti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di Imu e Tasi. Ciò perchè, com'è noto, le abitazioni principali sono, nella maggior parte dei casi, esenti dall'Imu e soggette solo al pagamento della Tasi.

Le abitazioni assimilate per legge all'abitazione principale sono: a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008 del ministero dei Trasporti; c) la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un'unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Non solo. Il Comune, infatti, può assimilare all'abitazione principale con proprio regolamento: a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata; b) l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. E' venuta meno invece la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, (a condizione che non risulti locato), in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell'IMU sulla prima casa che è stata pagata fino al 2012. L'agevolazione è stata differita al 2015 con il Dl 47/2014, spetta ope legis e ed è riservata ai soggetti "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza".

Discorso diverso per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica. La legge non prevede infatti l'assimilazione all'abitazione principale (e dunque questi immobili dovranno pagare l'Imu con aliquota ordinaria) ma precisa che gli immobili in questione hanno diritto all'applicazione delle detrazioni, stabilite dal Comune, per l'abitazione principale. Inoltre tali alloggi potrebbero avere anche le caratteristiche di alloggio sociale e quindi essere, dal 1° gennaio 2014, esenti da Imu e soggetti a Tasi. Se, al contrario, non le hanno saranno soggetti ad Imu con aliquota ordinaria, ma spetterà lo stesso la detrazione per abitazione principale. In altri termini tali immobili saranno soggetti a Tasi, anche nel caso in cui siano alloggi sociali; diversamente saranno soggette sia a Imu sia a Tasi. Ai fini Imu pagheranno con aliquota ordinaria (ma con una detrazione di 200 euro) mentre ai fini Tasi saranno considerate come "altri immobili", con quota Tasi a carico dell'assegnatario occupante.

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Un anno in meno per la formazione specialistica degli specializzandi medici. Il Decreto legge sulla Pa aumenta da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione per la formazione dei futuri medici.

Kamsin Si riduce di un anno la durata delle scuole di specializzazione medica a partire dall'anno accademico 2014-2015. E si autorizza un incremento di 6 milioni per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, che farà salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione. E' quanto prevede in sintesi l'articolo 15 del Decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione con cui il governo mira ad incrementare le risorse in favore degli specializzandi medici.

Dal prossimo anno dunque gli specializzandi resteranno un anno in meno in corsia a tutto vantaggio delle Casse dello Stato che risparmieranno diversi denari. Le modalità di riduzione dei corsi saranno tuttavia predisposte tramite un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) che dovrà essere adottato entro il prossimo 31 dicembre. 

E' prevista anche una normativa transitoria. Gli specializzandi già in corso dovranno optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l'ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l'ordinamento previgente. Cambia anche l'importo massimo per la copertura delle spese di segreteria per la partecipazione ai concorsi di ammissione (secondo quanto previsto dalla legge 183/2011): viene quantificato per l'aspirante specializzando in un contributo di 100 euro.

La legge poi incrementa, nella misura di 6 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, le risorse per il trattamento economico in favore dei medici in formazione specialistica. Alla copertura del relativo onere si provvede: per il 2014, impiegando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche - non più alimentate dal 2013 - sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle spese di funzionamento delle scuole; per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Con le risorse disponibili, al netto dell’incremento disposto, per il prossimo anno accademico potrebbero essere finanziati circa 3.300 contratti, mentre con le risorse aggiuntive si garantisce la copertura di 5.000 contratti.

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