Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Se i comuni hanno previsto l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in comodato il pagamento del tributo spetterà di regola ai proprietari. Altrimenti gli occupanti saranno chiamati al pagamento di una quota tra il 10 ed il 30% dell'importo fissato con aliquota ordinaria.

Kamsin Si complica il calcolo della Tasi per le case date in comodato a figli, nipoti e familiari. Per effetto del Dl 47/2014 i comuni possono equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'agevolazione, in tal caso, opera o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

In altri termini l'assimilazione, se prevista dal Comune, opera o solo sulla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro o su tutta la quota ma limitatamente ai casi in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui. Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applicano l'aliquota e l'eventuale detrazione previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applica l'aliquota prevista per gli altri immobili. Nel secondo caso, invece, la Tasi si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.

A pagare il tributo sarà di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Inoltre, se ci sono delle detrazioni TASI previste per l'abitazione principale, queste andranno applicate anche ai comodati assimilati ad abitazione principale. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.

Se, invece, il comune non ha deciso l'assimilazione, si applicano in toto le regole per gli altri immobili (aliquota ordinaria con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi. 

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Otto diverse normative previdenziali per i lavoratori oggetto del recente regolamento di armonizzazione. Ciascuna con un percorso calibrato di innalzamento dei requisiti pensionistici. Il livellamento si concluderà tra gli anni 2018 e 2022.

Kamsin Tre anni dopo il varo della riforma Fornero, alcune categorie lavorative trovano una nuova collocazione nel sistema generale Inps. Si tratta di una "armonizzazione" dei diversi requisiti pensionistici finora in vigore per queste categorie, con un percorso graduale di avvicinamento alla previdenza dei lavoratori dipendenti comuni.

Otto le categorie di lavoratori regolati dal Dpr 157/2013. Si tratta degli spedizionieri doganali, i poligrafici (dipendenti di imprese editoriali in crisi), il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, i piloti, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals).

All'interno di una complessa casistica relativa alla posizione previdenziale dei lavoratori appartenenti a tali categorie, si possono individuare i nuovi requisiti minimi stabiliti dal decreto e che trovano applicazione con effetti dal 1° gennaio 2014:

Spedizionieri Doganali - Il requisito anagrafico per la prestazione di vecchiaia viene innalzato a 66 anni, rispetto ai 65 della vecchia normativa. Inoltre viene consentita la possibilità di totalizzare questi contributi che fino ad ora era preclusa. 

Poligrafici dipendenti di aziende in crisi - Il requisito contributivo di trentadue anni per accedere alla pensione viene innalzato a 35 anni per il biennio 2014-2015, a 36 anni per il 2016-2017 e a 37 anni a decorrere dal 2018.

Personale Viaggiante addetto a pubblici servizi di trasporto - Sino al 31.12.2013 i soggetti potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo viene fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio. Pertanto nel 2014 sono necessari 61 anni per gli uomini e 58 per le donne. Dal 2018 saranno necessari, a regime, 61 anni di età per entrambi i sessi.

Marittimi - Per i piloti del pilotaggio marittimo la pensione di vecchiaia viene liquidata, dal 1° gennaio 2014, al raggiungimento di un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Dunque 61 anni per gli uomini e 58 per le donne. Dal 2018 serviranno 61 anni anche per le donne. 

Per i marittimi adibiti al servizio di macchina il requisito anagrafico viene portato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, e innalzato a 57 anni per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 il requisito viene fissato al raggiungimento di 58 anni di età.

Gestione Ex-Enpals - Aumentano anche i requisiti per il pensionamento di vecchiaia per gli attori e i gli sportivi professionisti. Per i ballerini l'età passa a 46 anni dai 45 anni previsti precedentemente. L'età pensionabile degli attori invece portata a 64 anni per gli uomini e 60 per le donne (ma con un graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere i 64 anni dal 1° gennaio 2022). Per i cantanti i requisiti sono invece di tre anni inferiori rispetto a quelli previsti per gli attori: 61 anni per gli uomini e 57 per le donne (ma con graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere 61 anni dal 2022).

Per gli sportivi professionisti l'età per il collocamento a riposo è fissata in 53 anni per gli uomini e 49 per le donne (in graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere 53 anni dal 2022).

Fondo Volo - Agli iscritti al fondo volo per i quali, a partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011, ossia antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Tutti i requisiti ivi indicati devono essere adeguati alla stima di vita in base alle norme generali. E dunque devono subire un immediato incremento di 3 mesi a partire dal 1° gennaio 2014. I comparti regolati nel provvedimento inoltre vedono la disapplicazione, dal 1° gennaio 2014, della finestra mobile così come previsto per le nuove prestazioni di vecchiaia e anticipata previste dal Dl 201/2011.

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Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ha indicato che entro Ottobre saranno pronti i canali telematici con cui gli intermediari finanziari trasmetteranno i dati all'Agenzia.

Kamsin La dichiarazione 730 precompilata sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 15 aprile 2015. Lo ha confermato il direttore dell'Agenzia delle entrate Rossella Orlandi la scorsa settimana in audizione alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

A questo fine, Agenzia e Sogei hanno definito un calendario serrato: entro ottobre saranno pronti i tracciati telematici che banche, assicurazioni ed enti previdenziali dovranno utilizzare per trasmettere all'Agenzia i dati su oneri detraibili e deducibili; entro novembre saranno definiti modello 730/2015 e modello di Certificazione unica 2015 con relative istruzioni; entro i primi mesi 2015 Sogei predisporrà i software per certificazioni dei sostituti ' d'imposta e dichiarazioni precompilate a dipendenti e pensionati, sostituti d'imposta e intermediari (Caf e professionisti).

Orlandi ha ribadito che «eventuali interventi norma tivi di fine anno con effetti sul 2014 rischiano di compromettere il buon esito dell'intero progetto». A partire dal 2016, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, potranno essere utilizzati anche i dati presenti nella Tessera sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie) e le informazioni relative ad altri oneri deducibili e detraibili. Orlandi ha spiegato che così «aumenterà in modo considerevole il numero di contribuenti che potranno semplicemente accettare la dichiarazione proposta dall'Agenzia, senza la necessità di integrarla, per esempio per indicare l'importo delle spese mediche».

La dichiarazione precompilata «comporterà una forte semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, pur in presenza di un quadro normativo particolarmente complesso e», ha aggiunto, «negli anni successivi questi benefici potranno aumentare grazie alla maggiore quantità di informazioni che l'Agenzia riuscirà a inserire nella dichiarazione». Un ulteriore beneficio verrà dalla riduzione dei controlli da parte dell'amministrazione. Orlandi ha indicato che nell'ambito del calendario fissato per rendere disponibile la dichiarazione precompilata sono già in corso diversi tavoli di colloquio con associazioni di categoria, sostituti d'imposta, Inps, banche, imprese di assicurazione, Caf, intermediari, società di software.

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Una norma contenuta nel decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione ha abolito il trattenimento in servizio. Dal prossimo 31 Ottobre i trattenimenti già concessi cesseranno i propri effetti ed il personale dovrà essere collocato in pensione.

Kamsin I trattenimenti in servizio in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati. E' questo quanto prevede l'articolo 1, comma 2 del Dl 90/2014 dopo il passaggio parlamentare che ha stabilizzato definitivamente la misura.

Con la modifica dunque viene meno quella possibilità che consentiva ai dipendenti pubblici, previo accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di restare in servizio per un biennio oltre il compimento dell'età pensionabile, cioè sino all'età di 68 anni (67 anni se è stato raggiunto un diritto a pensione prima del 2012). I lavoratori che beneficiano della proroga biennale dovranno essere obbligatoriamente collocati in pensione d'ufficio dalla Pa dal prossimo 1° Novembre, prima della scadenza del biennio in oggetto.

Un temperamento è stato confermato solo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari. In loro favore si è previsto, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, che i trattenimenti in servizio (anche quelli non ancora disposti) saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore). La proroga non è stata invece disposta per gli Avvocati dello Stato:  anche loro dovranno lasciare entro il 31 Ottobre 2014 dopo che la Camera ha cassato la deroga che li allineava ai magistrati. 

E' saltata invece la norma sul personale militare che prevedeva, dal 31 dicembre 2015, l'abrograzione del collocamento in ausiliaria e dei richiami in servizio del personale militare. In base alla soppressione, operata nel corso della conversione in legge del provvedimento, si dovrebbe ritenere che tali istituti siano rimasti intatti.

Per quanto riguarda il personale scolastico la legge ha previsto che al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l’immissione in servizio fin dal 1° settembre i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza (se anteriore).

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Con il decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione si allentano i vincoli del blocco del turn-over nelle amministrazioni centrali, negli enti di ricerca e nelle amministrazioni territoriali.

Kamsin La riforma della pubblica amministrazione (all'articolo 3 del Dl 90/2014) rivede le norme che disciplinano il turnover confermando il progressivo allentamento del blocco che era stato imposto in questi ultimi anni per far fronte ad esigenze di cassa. In sostanza, la disposizione riunifica il regime del turn over delle amministrazioni pubbliche prevedendo che le amministrazioni statali nel 2014 potranno sostituire il personale cessato l'anno precedente nel limite del 20%, tetto che passa al 40% nel 2015, poi al 60% nel 2016, all'80% nel 2017, per arrivare al turnover completo nel 2018.

La vera novità è però l'eliminazione a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali, del vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario), mantenendo solo quello  legato alla percentuale di risparmi da cessazione. In altri termini cambiano le modalità di calcolo del limite, che dall'entrata in vigore del decreto legge fa riferimento solo alla spesa e non più alle teste  pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Ne rimangono fuori tuttavia  i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e le università (ha chiarito modificazione approvata dalla Camera dei deputati), cui si applica la normativa di settore.

Per gli enti di ricerca il decreto legge elimina la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato. Anche in questo settore percentuali di copertura del turnover immutate (50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018), ed una nuova condizione: potranno assumere solo gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non supera l'80% delle entrate correnti secondo il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Altrimenti scatta il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, le percentuali vengono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

Modifiche significative riguardano invece, come ambito soggettivo, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn-over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.  In loro favore è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa dal 40% al 60% già nel 2014 (articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014). L'incremento è confermato nel 2015, arriva all'80% nel biennio 2016-2017 e arriva al 100% nel 2018. Non solo.

Per gli enti territoriali 'virtuosi' (cioè gli enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 25 per cento del totale della spesa corrente) le facoltà assunzionali sono ulteriormente ampliate: tali enti quali potranno assumere in misura pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014, e nella misura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2015 (a fronte del 60% previsto, per i medesimi anni, quale limite di carattere generale).

Inoltre, viene abrogato il discusso articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che vietava le assunzioni agli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%, consolidando anche le aziende speciali, le istituzioni e le partecipate.

La legge inoltre ha specificato la non applicazione dei limiti di assunzioni suddetti, alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

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