Sergey

Sergey

Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

Scadono il 5 Gennaio i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici previdenziali connessi alla sesta salvaguardia.

Kamsin Domande al rush finale per la sesta salvaguardia. I lavoratori che intendano fruire delle regole pensionsionistiche ante-Fornero hanno tempo sino a Lunedì 5 Gennaio 2015 per la presentazione delle istanze di accesso alla DTL o all'Inps. Sono 32.100 i soggetti che potenzialmente potranno accedere alla tutela introdotta con la legge 147/2014. Il beneficio, per i fortunati che vi rientreranno, si tradurrà in un anticipo della pensione di circa 2-4 anni rispetto alle regole attuali.

Vediamo, dunque, di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.

La legge 147/2014 prevede che possano presentare domanda i lavoratori appartenenti ad uno dei seguenti profili.

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) si apra entro e non oltre il 6.1.2016. 

Per i lavoratori di cui alla lettera h) (cioè i lavoratori nel profilo "mobilità") si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Sul punto, abbiamo appreso da una nota diffusa dalla Direzione Generale Pensioni in risposta ad un quesito dell'Inca Nazionale, potranno fare domanda anche coloro che maturano un diritto previdenziale, con la vecchia normativa, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità (ordinaria) indipendentemente dalla prosecuzione volontaria dei contributi.

Le domande

I lavoratori di cui alle lettere a), g) ed h) (prosecutori volontari e mobilità) devono presentare istanza di accesso all'Inps mediante procedura online sul sito inps.it; gli altri lavoratori devono invece presentare istanza di accesso tramite dtl (si veda in tal senso la Circolare del Ministero del Lavoro numero 27 del 7 Novembre 2014).

Si ricorda che l'Istituto ha indicato, con il messaggio inps 8881/2014 che i lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014.

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvederà a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione ammissibili per il contingente in questione l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in parola.

Si ricorda, inoltre, che è possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software)

seguifb

Zedde

Una normativa rimasta in vigore anche dopo la Riforma Fornero del 2011 consente, a coloro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti, di andare in pensione con il quorum 97,3 ed un'età di almeno 61 anni e 3 mesi.

Kamsin L'inps ha fissato al 1° marzo 2015 il termine per la presentazione della domanda volta al riconoscimento dei benefici connessi alle attività usuranti  per chi perfezionerà il diritto alla pensione durante il prossimo anno. L'eventuale ammissione al beneficio sarà comunicato dall'Inps agli interessati entro il 30 ottobre. 

L'inps ricorda che possono fare domanda di riconoscimento dell'attività usurante coloro che perfezioneranno il diritto alla pensione nel 2015. In esito alle richieste l'Inps comunicherà agli interessati, entro il 30 ottobre 2015  l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria.

Qualora sarà accertato il mancato possesso dei requisiti sullo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti l'istituto comunicherà il rigetto della domanda.

L'Inps ricorda, infine, che la domanda del beneficio non sostituisce quella di pensionamento vero e proprio e che l'accesso anticipato alla pensione sconterà la vecchia «finestra mobile», ossia il periodo di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi dopo la maturazione dei requisiti pensionistici. 

I benefici -  Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il Dlgs 67/2011 ha previsto la possibilità di anticipare l'uscita rispetto ai requisiti introdotti dalla riforma Fornero del 2011. Nella tabella sono indicati i benefici previdenziali per chi si riconosce in questo stato.

I beneficiari si distinguono in due categorie: gli addetti a lavori faticosi e pesanti, ossia lavoratori addetti alle mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, cava o miniera ecc.); lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; e i lavoratori notturni. Per godere dei benefici che vedremo i lavoratori sopra citati devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza fino al 31 Dicembre 2017; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

seguifb

zedde

La legge 147/2014 consente ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Ultimi giorni per presentare domanda di accesso ai benefici previdenziali relativi alla cd. sesta salvaguardia, il provvedimento che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori la possibilità di accedere alla pensione prima dei termini attualmente previsti dalla disciplina vigente. Il beneficio, per i fortunati che vi rientreranno, si tradurrà in un anticipo della pensione di circa 2-4 anni rispetto alle regole attuali.

Ma bisogna far presto. C'è tempo, infatti, sino al 5 gennaio 2015 per presentare istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro o all'Inps.

Vediamo, dunque, di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.

La legge 147/2014 prevede che possano presentare domanda i lavoratori appartenenti ad uno dei seguenti profili.

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. 

Per i lavoratori di cui alla lettera h) (cioè i lavoratori nel profilo "mobilità") si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità oppure, anche, mediante i versamenti volontari, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

Le domande

I lavoratori di cui alle lettere a), g) ed h) (prosecutori volontari e mobilità) devono presentare istanza di accesso all'Inps mediante procedura online sul sito inps.it; gli altri lavoratori devono invece presentare istanza di accesso tramite dtl (si veda in tal senso la Circolare del Ministero del Lavoro numero 27 del 7 Novembre 2014).

Si ricorda che l'Istituto ha indicato, con il messaggio inps 8881/2014 che i lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014.

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvederà a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione ammissibili per il contingente in questione l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in parola.

Si ricorda, inoltre, che è possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software)

seguifb

Zedde

Nella prima intervista rilasciata il presidente in pectore dell'Inps conferma le proprie idee sulla Riforma Fornero e sull'ipotesi di un contributo di solidarietà per dare un maggior equilibrio al sistema previdenziale.

Kamsin "Credo profondamente in tutte le cose che ho scritto" sul tema scottante delle pensioni. Così Tito Boeri, indicato come prossimo presidente dell'Inps dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre scorso, commenta il nuovo incarico. Boeri non si sbilancia, nè potrebbe farlo, sugli eventuali correttivi da apportare alla Riforma del 2011 ma, dato che l'economista ha scritto negli anni passati diversi articoli critici sul portale de la "La voce" e sull'Espresso è piuttosto facile individuare il pensiero del futuro presidente dell'Inps in materia pensionistica.

Nel gennaio scorso Boeri teorizzava, in particolare, su di una modifica dei trattamenti "d'oro", e all'ipotesi di introdurre un "contributo d'equita'" (da calcolare sulla differenza tra pensioni percepite e contributi versati, limitatamente a chi percepisce importi elevati).  Nell'articolo "Pensioni: l'equita' possibile' (cofirmato insieme a Fabrizio e Stefano Patriarca), si sosteneva che e' possibile un'operazione di "equita' inter e intragenerazionale", chiedendo ai pensionati con un reddito pensionistico alto un contributo di equita' basato sulla differenza tra pensioni percepite e contributi versati; secondo i loro calcoli si incasserebbero piu' di 4 miliardi di euro, "riducendo privilegi concessi in modo poco trasparente". "Questo intervento - concludevano i tre economisti - chiede a solo il 10 per cento dei pensionati che hanno un reddito piu' alto, e che possiedono il 27 per cento del totale delle pensioni, un contributo medio pari a meno di un quarto di quanto non e' giustificato dai contributi che hanno pagato. Cio' riduce solo in parte il mare magnum delle iniquita' presenti nel nostro sistema previdenziale. Ma forse fara' sentire, per una volta, i padri piu' vicini ai figli".

Prima ancora, in un articolo pubblicato dalle pagine dell'Espresso, Boeri ricordava come la Riforma del 2011 avesse innalzato troppo bruscamente l'età pensionabile senza affrontare in modo compiuto il problema dei lavoratori esodati ed esodandi nonchè delle ricongiunzioni onerose, auspicando, pertanto, "specie in un momento così difficile per il nostro mercato del lavoro garantire maggiore flessibilità nei piani di pensionamento".

Se questo era il pensiero di Boeri vedremo nei prossimi mesi, dunque, se la nomina al vertice dell'Inps agevolerà l'approvazione di alcuni correttivi alla Riforma del 2011 come da piu' parti attese. 

seguifb

Zedde

Il governo riprova a mettere un freno all'erogazione dei trattamenti previdenziali a persone decedute. La stretta interesserà anche i titolari di delega alla percezione delle somme.

Kamsin La legge di stabilità cerca di porre rimedio all'indebita erogazione di pensioni ai deceduti. Dal prossimo anno, infatti, il medico necroscopo sarà tenuto a trasmette all'Inps, in via telematica entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso, pena l'applicazione di una sanzione da 100 a 300 euro. Inoltre, chi percepisce pensioni o altri trattamenti su delega di una persona deceduta sarà tenuto a restituire le somme all'Inps con obbligo, a tal fine, per banche e Poste di bloccare i conti correnti e di comunicare all'Inps i dati dell'indebito percettore.

La manovra finanziaria per il 2015 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il medico necroscopo deve trasmettere all'Inps, entro le 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso. La comunicazione va fatta in via telematica, online, e in caso di violazione è prevista l'applicazione delle sanzioni dell'art. 46 del dl n. 269/2003 (convertito dalla legge n. 326/2003), ossia di una sanzione il cui importo è variabile da 100 a 300 euro.

Sempre in tema di erogazione di prestazioni a deceduti, si stabilisce ancora che i trattamenti in denaro versati dall'Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario oppure postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane sono tenuti alla loro restituzione all'Inps qualora i trattamenti siano stati corrisposti senza che il beneficiario ne avesse diritto. A tal fine, l'istituto bancario o la società Poste italiane non possono utilizzare questi importi al fine di estinguere propri crediti. Le stesse responsabilità sono previste anche a carico dei soggetti che hanno ricevuto direttamente i trattamenti in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Inps.

Laddove l'istituto bancario o le Poste non possano soddisfare la richiesta dell'Inps per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'Inps le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

seguifb
Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati

Accedi