Sergey

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Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

Al pensionato va comunque lasciato un importo minimo la cui individuazione è affidata al giudice dell'esecuzione. La parte eccedente l'importo minimo può essere trattenuta nei limiti di un quinto.

Kamsin La parte di pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è impignorabile. È quanto ha confermato la Corte di Cassazione con la Sentenza 24536/2014 depositata lo scorso 18 novembre. La Corte, riprendendo l'orientamento del 2012 della Consulta, ha ritenuto pignorabile la pensione nei limiti di un quinto della parte eccedente a garantire un minimo di sussistenza dignitoso al pensionato.

Il limite alla pignorabilità, osserva la Cassazione, è individuato dall'articolo 38 della Carta fondamentale che prevede che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Con la pronuncia viene pertanto ribadito "che le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate nella misura di un quinto per ogni credito, fatto salvo il limite necessario per assicurare le esigenze minime di vita del pensionato che dovrà essere stabilito dal legislatore". Tuttavia, "stante la persistente inerzia del legislatore nella concreta individuazione della parte di pensione idonea ad assicurare i mezzi adeguati esigenze di vita del pensionato, tale indagine deve essere affidata, inevitabilmente, al giudice dell'esecuzione" osserva la Corte.

La decisione pare, dunque, sconfessare quell'orientamento emerso in alcuni Tribunali che ancorava il reddito pensionistico minimo non pignorabile nella misura di 500 euro al mese (desunto dalla Finanziaria del 2002), limite che esprimerebbe una specie di presunzione legale circa l'individuazione del reddito minimo indispensabile per sostenere le ordinarie incombenze quotidiane. 

Stante il silenzio del legislatore, osservano gli ermellini, la parte di reddito minimo non pignorabile non è individuabile in quanto non è stabilito da alcuna norma di legge e, pertanto, la decisione al riguardo sarà di esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione.

Zedde

Per le pensioni serve qualche forma di flessibilità in uscita. Tiziano Treu, commissario straordinario dell'Inps e probabilmente prossimo presidente rilancia il dibattito sul futuro della riforma Fornero.

Kamsin Il Commissario Straordinario dell'Inps, Tiziano Treu, ha rilanciato ieri l'opportunità di un intervento di "ampio respiro" sulla Riforma Fornero. Sino ad oggi sono stati approvati, infatti, solo interventi tampone volti a contenere le emergenze piu' gravi (in primis per gli esodati, coloro che erano rimasti senza lavoro già all'epoca della Riforma del 2011, ed in parte per i lavoratori precoci);   ora però, complice anche il referendum popolare promosso dalla Lega Nord (ed all'esame della Corte costituzionale) gli animi si riaccendono. Treu ha chiarito che le novità non arriveranno con questa legge di Stabilità, ma il tema sarà «uno degli impegni dell'anno prossimo»: lo stesso istituto previdenziale farà delle proposte.

Secondo Treu, "quello della flessibilità è l'obiettivo ma in che misura riusciremo a raggiungerlo dipenderà anche dai conti: la flessibilità massima costa tantissimo". Sulle possibilità per quanto riguarda le risorse necessarie all'intervento, Treu ha ricordato che ci sono diverse opzioni sul tavolo del Ministero del Lavoro tra chi potrebbe pagare l'introduzione della flessibilità, ovvero la possibilità che si esca prima della data di vecchiaia, fissata attualmente a 66 anni e 3 mesi oppure della data per la pensione anticipata per la quale sono richiesti, attualmente 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi per gli uomini).

Per quanto riguarda il referendum costituzionale contro la Riforma Fornero, il commissario ricorda che "sta seguendo il suo iter, ma mi pare che gli ultimi referendum approvati risalgono a vent'anni fa.."

Le proposte in materia sono molteplici e sono tutte accomunate dall'introduzione di una decurtazione dell'assegno con la prospettiva, però, di ottenerlo con l'anticipo di alcuni anni rispetto alle regole attuali. L'ipotesi quindi sarebbe quella di aggiungere un ulteriore canale di uscita (rispetto a quelli previsti attualmente), opzionale e quindi a discrezione dei lavoratori.

Vale la pena di ricordare che uno strumento simile, nella legislazione vigente, già esiste e concede la possibilità alle sole lavoratrici con almeno 57 anni di età e 35 di contributi di andare in pensione subito ma con un assegno calcolato con il sistema contributivo, dunque molto piu' leggero rispetto alle regole standard: si stima un taglio di almeno il 25% sulla rendita previdenziale. Ebbene, nonostante una decurtazione così significativa dell'assegno, in questi ultimi due anni c'è stato un boom di domande, numeri che dimostrano la disperazione di migliaia di lavoratrici che sono costrette, soprattutto per la mancanza di lavoro, ad accettare la riduzione pur agguantare un reddito che altrimenti arriverebbe dopo oltre 6-7 anni. Questa possibilità, la cd. opzione donna, terminerà il 31 Dicembre del 2015.

Viene da chiedersi ma se non si trovano i fondi per prorogare oltre il 2015 un regime così "penalizzante", che nel lungo periodo è comunque vantaggioso per le Casse dello Stato, come si troveranno i denari per le altre proposte, piu' soft, che pur circolano sui tavoli del Ministero del Lavoro?

Zedde

L'Inps pubblica il messaggio attuativo. Si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin L'Inps ha pubblicato oggi il messaggio 8881/2014 con cui regola le modalità attuative per l'accesso alla salvaguardia di cui alla legge 147/2014 (cd. sesta salvaguardia). 

Il provvedimento ricorda che i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.

I profili di tutela ammessi alla salvaguardia sono i seguenti:

Lavoratori collocati in mobilità (art. 2, comma 1, lettera a) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.500 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero - anche mediante il versamento di contributi volontari - entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 2, comma 1, lettera b) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati:

1)   Articolo 1, comma 194, lettera a), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2)   Articolo 1, comma 194, lettera f), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorché  al  6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 2, comma 1, lett. c) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 8.800 unità.  Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.

1)   Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2) Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

3) Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013

Lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive modificazioni.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 2, comma 1, lett. e) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 4.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Presentazione delle domande - I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) (soggetti in mobilità e prosecutori volontari), devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro il 5 gennaio 2015.  Al riguardo, l'Inps precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
 
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti. Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dalla Circolare Ministero del Lavoro 7/2014.

Zedde

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L'Inps precisa che i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia non dovranno presentare nuovamente domanda per l'ammissione ai benefici.

Kamsin "I lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola". E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio 8881/2014 con il quale l'istituto ha comunicato le modalità attuative della sesta salvaguardia (legge 147/2014). 

L’Istituto, precisa il messaggio, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014. Interessati dalla precisazione in parola sono quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Il criterio ordinatorio delle domande per i lavoratori in parola resta quello adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr: messaggio inps 522/2014). Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari,  l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

L'Inps precisa, altresì, che l’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

Zedde

Questo canale di uscita, introdotto dalla riforma Maroni-Tremonti del 2004, ha acquistato sempre più importanza dopo la legge Fornero che ha spostato in avanti di parecchio il traguardo della pensione.

Kamsin Scade di fatto tra pochi giorni la cosiddetta “opzione contributivo” grazie alla quale le donne possono lasciare anticipatamente il lavoro accettando in cambio un assegno previdenziale più basso perché calcolato con il meccanismo meno generoso. Più precisamente, potranno sfruttare questa possibilità le lavoratrici del settore privato che maturano i requisiti richiesti (57 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 di contributi) entro il mese di novembre, e quelle del pubblico che ce la fanno entro dicembre. Poi, a meno di ripensamenti da parte dell'Inps e/o del Ministero del Lavoro, le porte si chiuderanno e sarà inevitabile restare al lavoro fino a cinque-sei anni in più.

E, in vista della tagliola, cresce sempre di piu' il numero delle lavoratrici che optano per questa strada. Secondo i dati forniti dall'Inps, sino a Settembre 2014 le domande presentate sono state ben 8.652. Una crescita esponenziale. Introdotta in via sperimentale a fine 2004, l'opzione contributiva ha registrato un successo crescente, soprattutto per via della riforma Fornero del 2011. Dalle 56 pensioni liquidate nel 2009 si è passati a 518 nel 2010, 1.377 nel 2011 e a 5.646 nel 2012. L'anno scorso ne sono state liquidate 8.846.

Com'è noto infatti la riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. I requisiti restano quelli fissati dalla legge 243/04 distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome: rispettivamente, 57 anni e 58 anni, a cui bisogna aggiungere, dal 1° gennaio 2013, il primo aumento di tre mesi dovuto alla speranza di vita. In entrambi i casi resta uguale il requisito dell'anzianità contributiva pari a 35 anni.

Per questa forma di pensione anticipata resta però in vigore le finestre mobili secondo cui l'assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dopo un periodo di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. L'Inps ha chiarito che l'opzione per il contributivo è aperta sino al 31 dicembre 2015 a condizione che a questa data siano perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico. A tale data cioè deve anche essersi aperta la finestra mobile (Circolare Inps 35/2012 e 37/2012).

Questo significa che le lavoratrici dipendenti dovranno maturare i requisiti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 Novembre 2014; le dipendenti del pubblico impiego iscritte all'ex Inpdap entro il 30 Dicembre 2014; le autonome entro il 31 Maggio 2014 (ma servono qui 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi). A nulla sono valse le pressioni da parte del Parlamento per una revisione di questa restrizione che, nei fatti, impone alle lavoratrici la necessità di perfezionare i requisiti previdenziali con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza originaria.

L'unica possibilità, al momento, di una estensione del regime in parola è affidata al Comitato Donna, costituito da Daniella Maroni, che ha promosso, nel mese di Ottobre, un ricorso collettivo contro l'Inps volto all'eliminazione della restrizione. Le promotrici dell'azione chiedono che l'istituto o il Ministero del Lavoro consentano la fruizione dell'agevolazione in favore di tutte le lavoratrici che hanno maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2015. 

La proroga dell'opzione donna era stato presa in considerazione anche nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione: per favorire l’ingresso di giovani negli uffici dello Stato e delle amministrazioni locali si ipotizzava addirittura di estendere l’opzione contributivo agli uomini. Ma la proposta, comparsa anche in alcune bozze del provvedimento, non ha avuto seguito.

Zedde

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