Eleonora Accorsi

Eleonora Accorsi

Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it

I dipendenti pubblici che hanno raggiunto i requisiti per la pensione ante Riforma Fornero entro la fine del 2011 sono soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sfruttarli fino ai 65 anni di età.

Secondo una nota interpretativa del Ministero della Funzione pubblicata la scorsa settimana, i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione secondo le regole antecedenti alla riforma Fornero entro il 31 dicembre 2011 rimarranno obbligatoriamente soggetti al vecchio regime pensionistico e alle relative decorrenze.

La nota interpreta gli effetti dell'articolo 2, comma 4 del recente decreto pubblico impiego (Dl 101/2013) che aveva sollevato dubbi da parte di diverse amministrazioni comunali. In primo luogo il Ministero chiarisce che il lavoratore pubblico che abbia raggiunto un diritto a pensione entro il 31/12/2011 non può esercitare l'opzione di andare in pensione con il nuovo regime. Questi soggiace obbligatoriamente al regime previgente. Per cui, ad esempio, resta preclusa la possibilità di rimanere in servizio sino al perfezionamento dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla normativa Fornero (66-67 anni).

In secondo luogo la nota chiarisce che il dipendente può continuare a rimanere in servizio fino a che non abbia raggiunto i limiti ordinamentali per il collocamento a riposo previsti dalla disciplina ante Fornero, cioè i 65 anni. In pratica il perfezionamento del diritto a pensione, laddove non siano stati compiuti i 65 anni, non comporta automaticamente il collocamento a riposo.

E' questo il caso di quei dipendenti pubblici che abbiano raggiunto la vecchia quota 96 per la pensione di anzianità o i 40 anni di contributi (oppure i 61 anni e 20 anni di contributi se donne per la pensione di vecchiaia) entro il 31.12.2011. In tali casi i lavoratori possono decidere se andare in pensione o se rimanere in servizio sino al perfezionamento dei 65 anni di età. E solo al compimento di tale età l'amministrazione pubblica dovrà procedere obbligatoriamente al loro collocamento a riposo.

Resta comunque salva la possibilità della concessione del trattenimento in servizio per un ulteriore biennio secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Dlgs. 503 del 92 se i dipendenti dichiarino la propria disponibilità e l'Amministrazione intenda sfruttarla.

La nota infine ricorda che per questi soggetti restano in vigore le finestre mobili annuali secondo quanto disposto dall'articolo 12, commi 1 e 2 del Dl 78 del 2010.

Il governo intenzionato ad optare per un commissario che traghetterà l'istituto sino alla riforma. Spuntano i nomi di Geroldi e Marè. 

Dopo le dimissioni di Antonio Mastrapasqua il governo pare intenzionato a nominare un super commissario che gestirà l'Inps sino alla riforma della governance dell'ente previdenziale. Secondo quanto emerso da un incontro tenuto ieri tra il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini e il Direttore Generale dell'Inps Mauro Nori e i rappresentanti delle associazioni sindacali, l'esecutivo sta vagliando i nomi del futuro successore. Tramontata l'ipotesi nomina dell'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, in prima linea sono circolati ieri i nomi di Gianni Geroldi, già commissario alla spending review in materia previdenziale, e quello di Mauro Marè presidente di Mefop, la società a partecipazione pubblica dedicata allo sviluppo del mercato dei fondi pensione.

Appare evidente comunque che la nomina sarà temporanea in quanto il super commissario decadrà una volta completata la riforma dell'ente previdenziale (i cui tempi non sono ancora chiari ma probabilmente avverrà entro la fine dell'anno). Il commissario straordinario dovrà inoltre soddisfare i requisiti di incompatibilità e sul divieto di conflitto d'interesse per ora contenuti solo in bozza nel disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa.

Per quanto riguarda Mastrapasqua, l'ex presidente dell'Inps ancora deve formalmente ufficializzare le dimissioni annunciate alcuni giorni fa e ovviamente, fino al passaggio delle consegne, continuerà a rimanere in carica per l'ordinaria amministrazione dell'Inps. Ad ogni modo sul fronte economico le dimissioni non avranno grandi conseguenze negative sui redditi di Mastrapasqua: su 1,2 milioni di reddito dalla presidenza Inps arrivano appena 173 mila euro. Gli effetti economici negativi potrebbero tuttavia aumentare una volta approvate le nuove norme sull'incompatibilità. Il Manager dovrà ulteriormente scegliere quali poltrone abbandonare sui nove incarichi che attualmente ancora ricopre in diverse società. Quelle piu' in bilico sono l'incarico di direttore generale dell'ospedale israelitico di Roma (su cui è indagato), l'incarico in Idea Fimit Sgr e la vicepresidenza di Equitalia. Sempre che il disegno di legge sia approvato in tempi rapidi dal Parlamento.

Doppia possibilità di salvezza per i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria che rientrano nel terzo provvedimento di salvaguardia di cui al Decreto Interministeriale 22 Aprile 2013. L'Inps ha infatti stabilito questa settimana con il messaggio 1684 che gli autorizzati alla prosecuzione volontaria che non abbiano ancora ricevuto la lettera di certificazione della salvaguardia e abbiano presentato domanda alle Dtl entro il 25 Settembre 2013 per essere tutelati come lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi, a fronte dell'accoglimento della richiesta dalle Dtl, devono essere valutati da parte delle sedi territoriali Inps anche come lavoratori cessati.

I lavoratori in questione possono pertanto essere inclusi nel contingente dei lavoratori cessati dal servizio ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 qualora evidentemente la capienza del contingente dei prosecutori volontari (peraltro incrementata di 6mila unità ai sensi della recente legge di stabilità 2014, ln. 147/2013) non sia sufficiente a garantirne la salvaguardia.

Antonio Mastrapasqua si è dimesso dopo l’intenzione del Governo Letta di voler riformare il sistema di governance dell'ente previdenziale e di introdurre il divieto di cumulo degli incarichi.

Alla fine, sfiduciato dal governo, Antonio Mastrapasqua ha dovuto rassegnare le dimissioni dall'incarico di presidente dell'Inps. La decisione è arrivata oggi dopo che il premier Letta ha annunciato ieri di voler vietare il cumulo di incarichi che l'ex dirigente aveva abilmente ottenuto in questi ultimi anni in oltre 20 società e  consigli di amministrazione. 

Il pressing del governo era del resto aumentato da diverso tempo. A pesare era la notizia che il commercialista romano, in qualità di direttore generale dell’ospedale israelitico di Roma era stato indagato dai magistrati per truffa aggravata. L'accusa è quella di truccare e gonfiare cartelle cliniche per ottenere rimborsi cospicui dal sistema sanitario nazionale e dalla Regione Lazio.

E' chiaro però che oltre ai problemi giudiziari a rendere indifendibile la posizione dell'ex numero dell’INPS e' stato il cumulo di poltrone incarichi ed emolumenti. Ben 25 secondo l' ultima inchiesta del Fatto Quotidiano, con compensi ovviamente milionari per il superdirigente.

Ma nonostante tutto Mastrapasqua ha provato a resistere fino all’ultimo, irremovibile nel non voler lasciare il suo incarico: “ non faccio nulla di male, nessuna legge lo vieta”. In pratica Mastrapasqua faceva leva su un vuoto normativo secondo il quale per i presidenti e gli amministratori pubblici non esiste un divieto di cumulare un altro incarico in strutture private. Divieto che invece scatta per i politici.

Inevitabile dunque l’intervento di Letta incalzato anche dalla nuova governance del Pd, particolarmente irritata per il comportamento del dirigente. Oggi quindi, di fronte alla presentazione ieri di un disegno di legge che vieta ai presidenti e amministratori pubblici di rivestire cariche in società private e che rivede il complesso normativo della dirigenza dell’Inps e dell’INAIL, Mastrapasqua non ha avuto altra scelta che quella di rassegnare le dimissioni. Era chiaro che non godeva più dell'appoggio del governo.

Per Letta, "questa scelta credo sia saggia e giusta, e ha colto l'iniziativa" presa dal governo e" perché "non si possono assumere incarichi così rilevanti senza esclusività". "Voglio dare atto del suo lavoro in questi anni, fatto in modo corretto", ha proseguito il presidente del Consiglio, ricordando passaggi importanti quali l'unificazione tra Inpdap e Inps. Il premier, poi,  è quindi tornato ad auspicare che per la nuova "governance ci sia un'accelerazione dei tempi".

Negli ultimi anni la previdenza è stata oggetto di numerosi interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica cercando di salvaguardare i diritti acquisiti e quelli dei lavoratori prossimi alla pensione. L'ultimo intervento è arrivato con la Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) per la quale l'Inps ha emanato di recente la circolare 120/2013. La modifica riguarda solo i dipendenti iscritti all'ex Inpdap (Cpdel, Cpi, Cpug, Cps) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione. In favore di costoro viene concessa la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi accreditati presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti. I lavoratori che hanno chiesto ma non ancora ottenuto la ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 o 2 legge 29/1979 con domanda presentata tra il 1.7.2010 e il 1.1.2013 potranno recedere dall'operazione. In tal caso la circolare precisa che questi lavoratori si vedranno restituire l'onere pagato purchè venga costituita la posizione assicurativa presso l'Inps. 

Accanto alla ricongiunzione e alla totalizzazione è nato l'istituto del cumulo. Il cumulo dispone che i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, autonomi, coltivatori diretti), e degli iscritti alla gestione separata dell'Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, Ipost), che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di queste gestioni, possono sommare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, a condizione che non siano in possesso dei requisiti per il diritto a un autonomo trattamento pensionistico. In pratica il cumulo consente l'accesso alla pensione senza dover sostenere l'onere di una ricongiunzione e senza trovarsi con una pensione ridotta a causa della totalizzazione che, com'è noto, comporta, di norma, un calcolo contributivo puro. Il cumulo è esercitabile di vecchiaia, di inabilità o ai superstiti. 

L'importo sarà determinato prendendo a riferimento tutti i periodi assicurativi accreditati indipendentemente dalla eventuale coincidenza con altri periodi accreditati in altre gestioni. I lavoratori che hanno in corso una domanda di ricongiunzione, purché presentata tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013 e non abbiano già avuto la liquidazione della pensione, potranno optare per il cumulo (entro il 2013) vedendosi restituire l'onere pagato. La circolare prevede la rinuncia anche per le domande in regime di totalizzazione il cui iter amministrativo non risulti ancora concluso.

Come valorizzare gli spezzoni contributivi

Cumulo - Permette di sommare i periodi assicurativi sotto gestioni diverse per ottenere un'unica pensione. Di fatto consente l'accesso alla pensione senza gli oneri della ricongiunzione né la riduzione del trattamento per effetto della totalizzazione

Ricongiunzione - Con la ricongiunzione il trattamento pensionistico viene calcolato con il metodo retributivo (fino al 2011) o misto, in funzione dell'anzianità contributiva posseduta alla fine del 1995. Con la ricongiunzione il trattamento pensionistico sarà piu' elevato ma il lavoratore dovrà sostenere un onere pur di abbandonare in anticipo il mondo del lavoro. 

Totalizzazione - La totalizzazione accorda l'accesso al pensionamento mantenendo i contributi accreditati nelle gestioni previdenziali dove sono stati versati, e consente la valorizzazione della gestione separata che altrimenti non può essere ricongiunta. L'importo della pensione con la totalizzazione è calcolato con le regole del sistema contributivo, prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi lavorati.

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