Redazione

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Pubblichiamo di seguito una lettera ricevuta dal Senatore di Scelta Civica, Pietro Ichino. Caro direttore, a quasi tre anni dalla riforma delle pensioni del 2011, tra coloro che si qualificano come «esodati» non ce n'è più uno che possa essere indicato come tale secondo il significato originario del termine. Kamsin  I provvedimenti di «salvaguardia» adottati nel 2011 e 2012 hanno infatti esentato dall'applicazione dei nuovi requisiti per il pensionamento tutti coloro che avessero perso il lavoro prima della riforma per effetto di un accordo individuale o collettivo di incentivazione all'esodo, stipulato in considerazione di un prossimo pensionamento secondo la vecchia disciplina. Sono stati poi «salvaguardati» anche tutti i lavoratori licenziati negli anni 2007-2011, i quali fossero destinati a maturare i requisiti per la pensione secondo le vecchie regole entro tre anni dalla riforma, cioè entro il 2014.

Qual è, dunque, la situazione delle persone che frequentano le trasmissioni telefoniche e radiofoniche presentandosi come «esodate» e rivendicando un diritto a essere prepensionate? In gran parte, quando non si tratta di persone che per poche settimane o mesi di differenza sono state costrette a rimanere al lavoro più a lungo di quanto desideravano, sono ultracinquantenni che hanno perso la loro ultima occupazione, per i motivi più vari, uno, cinque, dieci o quindici anni fa. Così stando le cose, dobbiamo metterci d'accordo: se riteniamo che, perso il lavoro, gli ultracinquantenni non possano ritrovarlo e debbano quindi essere in qualche modo accompagnati alla pensione, come si faceva normalmente fino al novembre 2011, allora diciamo apertamente che intendiamo abrogare la riforma.

Però, allora, diciamo anche che consideriamo giusto continuare ad accollare la pensione di questi cinquantenni e sessantenni alle nuove generazioni, che in pensione andranno a 70 anni o poco prima: perché, con una attesa di vita di oltre 80 anni, l'anzianità contributiva normale di 30-40 anni con cui si andava in quiescenza nei decenni passati non basta per il finanziamento di un trattamento decente destinato a durare 20 o 25 anni. E diciamo chiaramente che rinunciamo ad allineare il tasso di occupazione degli italiani tra i 50 e i 65 anni di età (oggi circa uno su tre) alla media europea (uno su due). Se invece consideriamo giusti gli obiettivi della riforma del 2011, riteniamo cioè necessario aumentare il tasso di occupazione degli anziani e darci un sistema previdenziale capace di camminare sulle sue gambe; se consideriamo — sulla base dei dati forniti dal ministero del Lavoro — che nell'ultimo anno 1,6 milioni di contratti regolari in Italia sono stati stipulati con persone ultracinquantenni e circa un quarto di questi con ultrasessantenni; se infine siamo convinti che il sistema ante 2011 di prepensionare tutti i cinquantenni o sessantenni che perdevano il posto sia, oltre che sbagliato, anche improponibile sul piano politico in Europa oggi; se di tutto questo siamo convinti, allora dobbiamo affrontare il problema di questi disoccupati nei termini appropriati: cioè come un problema, appunto, di disoccupazione, reso più difficile dall'età degli interessati.

 Se disponiamo di risorse da destinare alla sua soluzione, istituiamo per queste persone una indennità non finalizzata alla loro espulsione definitiva dal mercato del lavoro, ma, al contrario, condizionata al loro rimanere in esso attive e disponibili; consentiamo a chi le assume di beneficiare di un contributo correlato alla parte non goduta dell'indennità; istituiamo la possibilità di pensionamento parziale combinabile con il part-time o altre forme di flessibilità dell'età di pensionamento. Ma sempre con l'obiettivo di promuovere e incentivare l'invecchiamento attivo, evitando tutto ciò che invece lo disincentiva. L'errore peggiore, comunque, è quello del rimanere in mezzo al guado, del fare e disfare, come accadde nel 2007, quando il ministro Damiano disfece la riforma del suo predecessore Maroni.

Se non vogliamo tornare indietro, dobbiamo orientare tutti gli interventi a un mutamento profondo della nostra cultura diffusa, che è alla base dei comportamenti e delle vecchie strategie di vita dalle quali è nato il problema degli «esodati» vecchi e nuovi. Mi riferisco alla cultura della job property, che rende vischiosissimo il nostro mercato del lavoro; quella per cui la progressione retributiva è affidata non alla possibilità effettiva di spostarsi dove il proprio lavoro è meglio valorizzato, ma agli scatti di anzianità, che frenano pesantemente la mobilità dei più anziani; quella per cui se il «diritto fondamentale» al posto di lavoro viene «leso» con il licenziamento, l'unico risarcimento possibile è la cassa integrazione per anni e poi il prepensionamento. Tutto si tiene. Dobbiamo passare da un vecchio equilibrio di sistema a uno nuovo. E, come sempre, spostarsi da un equilibrio a un altro è tutt'altro che facile. Ma non abbiamo alternative: di vie facili d'uscita dalla nostra arretratezza non ce ne sono.

Esodati, settimana chiave per la certificazione della quarta salvaguardiaZedde

Per la determinazione del biennio per il requisito contributivo che consente l'accesso all'indennità di disoccupazione Aspi i periodi di cassa integrazione guadagni a zero ore devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento. Kamsin E' quanto ha chiarito ieri l'Inps indicando che non sono considerati utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, pur se coperti da contribuzione figurativa valida, invece, ai fini pensionistici, i seguenti periodi: 1) malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo; 2) cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; 3) assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

I periodi in quanto non considerati utili, devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.


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Si accendono i fari sulle frodi piu' insidiose e sui casi di evasione piu' gravi, con l'obiettivo di individuare i comportamenti piu' pericolosi tralasciando i controlli meno rilevanti per importi o sostenibilita'. Kamsin E' questa la direttiva contenuta nella circolare 25/E, emanata la scorsa settimana dall'Agenzia delle Entrate, che punta l'attenzione soprattutto sui contribuenti di grandi e medie dimensioni e sugli spostamenti e le elusioni in paesi esteri.

"Abbandonare le contestazioni esclusivamente formali dando centralita' al contraddittorio, che consente la partecipazione del cittadino sottoposto a controllo sia in sede istruttoria sia nella fase di definizione della pretesa", spiega l'Agenzia. La richiesta agli uffici e' di orientare l'azione di controllo "alla massima correttezza e proporzionalita', in un contesto di leale collaborazione e buona fede.

Tutti i controlli devono basarsi su approfondite analisi del rischio 'tarate' in base alle tipologie dei contribuenti. Per i grandi, cioe' quelli con volume d'affari sopra i 100 milioni di euro, l'Agenzia punta l'attenzione sui fenomeni di reale evasione, come per esempio la delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalita' piu' favorevole e la pianificazione fiscale aggressiva. Sempre con riferimento ai "big" continua la sperimentazione del "regime di adempimento collaborativo". Si accelera, quindi, sulle frodi che possono avere una forte ricaduta sulla competitivita' e nascondono fenomeni di corruzione: dalle false lettere d'intento alle compensazioni di crediti erariali inesistenti.

Grande cautela per gli accertamenti basati su presunzioni. Le indagini finanziarie devono essere utilizzate evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari. Il redditometro - spiega l'Agenzia delle Entrate - scatta soltanto nei confronti di coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e spese sostenute. L'Agenzia chiede alle proprie strutture regionali "di concentrare la capacita' di indagine sulle situazioni che possono rappresentare una reale evasione o elusione tributaria, come, per esempio, la delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalita' piu' favorevole e i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva.

Sempre con riguardo ai grandi contribuenti, trovano ampia conferma sia lo strumento del tutoraggio sia il progetto pilota 'Regime di adempimento collaborativo' avviato a giugno 2013, in collaborazione col mondo delle imprese, con l'obiettivo di analizzare i sistemi di controllo interno orientati alla gestione del rischio fiscale. Per le imprese di medie dimensioni, la "migrazione" fa accendere la spia. Per questa platea, le analisi di rischio da parte delle strutture provinciali dell'Agenzia "acquistano nuovo impulso e la supervisione delle Direzioni regionali soprattutto con riferimento alle imprese medio-grandi (con fatturato superiore ai 25 milioni di euro), ai fenomeni di evasione o di elusione che possono coinvolgere realta' appartenenti a gruppi societari e al turn-over delle imprese di medie dimensioni nei singoli ambiti provinciali".

Lente puntata, infine, sui casi di "migrazione" dalla platea dei grandi contribuenti a quella dei medi, anche attraverso specifiche operazioni societarie finalizzate a contrarre le dimensioni. Per piccole imprese e autonomi, al primo posto e' la collaborazione col contribuente. L'azione di controllo sara' orientata "alla massima ragionevolezza e proporzionalita' anche nei confronti delle imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi". In particolare, la circolare sottolinea che lo strumento delle indagini finanziarie "deve essere utilizzato solo dopo un'attenta analisi del rischio dalla quale emergano significative anomalie e che vanno in ogni caso evitate richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari. Priorita', in ogni caso, alla collaborazione con il contribuente, chiamato a fornire eventuali giustificazioni in merito alle operazioni sotto osservazione. Importante il contraddittorio soprattutto nelle ipotesi di utilizzo delle presunzioni, da applicare secondo logiche di proporzione e ragionevolezza, senza automatismi".

Nell'ambito degli Enti non commerciali, restano sorvegliati speciali i soggetti che si presentano come non profit, ma che in realta' svolgono vere e proprie attivita' commerciali. Anche in questo comparto, l'attivita' di controllo "deve comunque essere ispirata al massimo equilibrio: le linee guida delle Entrate raccomandano infatti di evitare di perseguire le situazioni di minima rilevanza. Stessa filosofia nei confronti delle Onlus". Nell'attivita' di controllo nei confronti delle persone fisiche, nel 2014 e' stata data attuazione alla normativa relativa allo strumento del redditometro. La circolare ricorda che la fase preliminare di selezione dei contribuenti "a rischio evasione" va particolarmente curata, cosi' da far scattare l'accertamento soltanto nei confronti di coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e spese sostenute.

La circolare ribadisce poi come, a tutela del cittadino, durante il momento di confronto con l'Amministrazione finanziaria deve essere garantita un'attenta valutazione delle prove e dei chiarimenti forniti dai contribuenti. La circolare spinge infine sul fronte del contrasto ai fenomeni di frode intracomunitaria, alle false lettere d'intento e alle compensazioni di crediti erariali inesistenti. Il documento di prassi, inoltre, ribadisce l'opportunita' di seguire nel tempo le attivita' che i soggetti coinvolti nelle frodi intraprendono successivamente poiche' spesso, utilizzando gli stessi schemi societari, tendono a riprodurre i fenomeni fraudolenti.

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Niente da fare per una rapida approvazione del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati all'inizio del mese di luglio. Kamsin Ora, complice la chiusura dei lavori di Palazzo Madama sino al 31 Agosto, il provvedimento inizierà probabilmente l'iter conclusivo non prima di metà Settembre. Anche perchè ancora ad oggi non è stata fissata una data per la sua trattazione in Commissione Lavoro al Senato.

I tempi piu' lunghi comporteranno non solo maggiore ansia per i potenziali beneficiari del provvedimento, ma anche una sorta di decurtazione dell'assegno pensionistico. Il ddl infatti specifica che la pensione, per tali soggetti, non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del ddl. Pertanto piu' slitta in avanti l'approvazione del provvedimento più sarà posticipata la data di percezione del primo rateo in regime di salvaguardia.

Il ddl sulla sesta salvaguardia - Il ddl sulla sesta salvaguardia prevede, nella sua versione uscita da Montecitorio, la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili: a) lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti);  d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Ed estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: e) i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti). (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Intervento che viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate ma non utilizzate. Si tratta nello specifico di 20mila posizioni derivanti dalla seconda salvaguardia che viene pertanto ridotta da 55mila a 35mila posizioni (con un intervento chirurgico sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che riduce la capienza del contingente da 40mila a 20mila posti) e da 4mila posizioni rese disponibili nella quarta salvaguardia che vede ridursi la capienza del contingente dei cessati unilaterali da 6.500 posizioni a 2.500 (l'intervento opera sull'articolo 11, comma 2 del Dl 102/2013).

Esodati, tutti i dettagli della sesta salvaguardiaZedde

Con l'approvazione alla Camera del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia il legislatore estende le vecchie regole di pensionamento in favore di ulteriori 32.100 lavoratori. Kamsin L'intervento, come già anticipato da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, allunga di un anno i vari profili di tutela aperti spostando il paletto della decorrenza, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016. Per aiutare i lettori a districarsi in questo continuo divenire di norme, Pensioni Oggi ha realizzato il nuovo programma per verificare la possibilità di entrare nella sesta salvaguardia con l'individuazione della corretta data di decorrenza della rendita previdenziale. Ovviamente nel rispetto di quanto indicato nel disegno di legge approvato, per l'appunto, in prima lettura dalla Camera dei Deputati (unico testo che possiamo utilizzare al momento).

La precisazione è importante in quanto il Senato potrebbe apportare delle modifiche al testo uscito da Montecitorio e, pertanto, si consiglia di verificare il risultato nei prossimi giorni. Senza contare che potrebbero sopravvenire delle Circolari applicative in materia da cui potrebbero scaturire risultati diversi da quelli indicati. Vai al programma: Controlla se sei salvaguardato

Si ricorda che potranno accedere alla sesta salvaguardia le seguenti categorie di lavoratori.

Mobilità

I lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012   e  che   perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi   volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011 (5.500 posizioni disponibili);

Autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (12mila posizioni complessive disponibili);

Cessati dal servizio (con o senza accordi con il datore di lavoro).

a) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (8.800 posizioni complessive disponibili);

Assistenza figli disabili 

I lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.

I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (1.800 posizioni complessive disponibili);

A tempo determinato 

  Ilavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato.

I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (4mila posizioni complessive disponibili).

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