Pensioni, Ecco i docenti che andranno in pensione nel 2018

Nicola Colapinto Martedì, 28 Novembre 2017
Il Miur pubblica il documento sulla presentazione delle istanze di cessazione dal servizio per i docenti ed il personale scolastico nell'anno 2018.
Il personale docente ed educativo, amministrativo ed ausiliario della scuola avrà tempo sino al 20 dicembre 2017 (salvo proroghe dell'ultim'ora) per presentare istanza di cessazione dal servizio e andare in pensione, pertanto, dal 1° settembre 2018. Lo comunica la nota prot. 50436 del 23 Novembre 2017 diffusa dal Ministero dell'Istruzione.

Il documento ministeriale illustra nel dettaglio le categorie di personale che potranno presentare domanda volontaria di cessazione dal servizio o che saranno collocati a riposo d'ufficio da parte dell'amministrazione pubblica. Vediamoli.

Cessazioni a domanda
Potranno fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che hanno raggiunto i 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall'età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2018. Questi requisiti, dal 2017, possono essere raggiunti cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie tra cui anche le casse professionali ai sensi della legge 232/2016

In applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 come modificato dalla legge 232/2016, il personale femminile che fa valere una età anagrafica non inferiore a 57 anni e una anzianità contributiva pari o superiore a 34 anni, 11 mesi e 16 giorni entro il 31 Dicembre 2015 può parimenti produrre domanda di cessazione dal servizio a condizione di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributive (cd. opzione donna). Il documento ministeriale non lo specifica ma si ritiene che possano produrre domanda anche quei docenti che hanno ricevuto certificazione da parte dell'Inps del diritto a fruire dell'ottava salvaguardia pensionistica (in quanto nel 2011 assistevano il figlio disabile). Non sono state fornite, invece, istruzioni specifiche per quei docenti che risultino destinatari della cd. ape sociale (e del pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci). Per queste categorie la nota del Miur rimanda a successive istruzioni. 

Cessazioni d'ufficio
Essendo venuta meno dal 2014 la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio, il personale che ha raggiunto i 65 anni di età entro il 31 agosto 2018 in possesso, alla medesima data, di un qualsiasi diritto a pensione (es. pensione anticipata o ex pensione di anzianità) sarà collocato in pensione d'ufficio dal prossimo 1° settembre. In caso contrario la risoluzione d'ufficio scatta a 66 anni e 7 mesi se raggiunti entro il 31 agosto 2018 qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi. Mentre il trattenimento in servizio oltre i 66 anni e 7 mesi di età potrà essere attivato solo con riferimento a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi) e comunque non oltre i 70 anni e 7 mesi.

Da segnalare, correttamente, che il Miur prevede anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cd. risoluzione facoltativa) ove il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne) al 31 agosto 2018, ancorchè non abbia raggiunto il 65° anno di età, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 1, co. 5 del decreto legge 90/2014 (riforma della pubblica amministrazione). Cioè ove l'amministrazione valuti l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale dandone un preavviso di almeno sei mesi al lavoratore e sempre che la risoluzione sia motivata, espliciti i criteri di scelta e non pregiudichi la funzionale erogazione dei servizi. 

Istanze e revoche
La data del 20 dicembre 2017 deve essere rispettata per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1 ° settembre 2018. Sempre entro la data gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Trasformazione in Part-Time
Il termine del 20 dicembre 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part - time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici resta al 28 Febbraio 2018 come dispone l'articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Area V della dirigenza stipulato il 15 luglio 2010. 

La tavola sottostante, elaborata da PensioniOggi.it riepiloga, pertanto, i requisiti per le cessazioni volontarie e d'ufficio per il personale della scuola. 

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Documenti: La nota MIUR 50436 del 23 Novembre 2017; Il decreto MIUR 919 del 23 Novembre 2017

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