Esodati, le regole per l'accesso alla pensione

Venerdì, 09 Marzo 2012

Buongiorno sono un ex dipendente di Rete Ferroviaria Italiana. Assunto il 10/01/1977 In data 25/07/2011 ho firmato un accordo con la mia Azienda (Esodo), tale accordo prevedeva la mia uscita dall'Azienda dal 01/10/2011, in quanto da conteggi effettuati avrei raggiunto il limite dei 40 anni il 24/04/2012. Alla luce delle nuove leggi, cortesemente vorreste farmi sapere se sono tra quelli che comunque possono accedere alla pensione. Vi ringrazio tantissimo per la vostra squisita gentilezza e vi saluto. Gennaro

 

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011, fanno salva la previgente pensionistica i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati in un futuro decreto interministeriale da promulgarsi entro il 30 Giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.

 

Ricordo che i lavoratori in questione sono salvi nei limiti di un plafond di risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, Dl 201/2011 e  dell'art. 6-bis, Dl 216/2011 (per i quali si attendono i decreti attuativi entro il 30 Giugno 2012).

 

Ritengo dunque, nei limiti di quanto esposto, che possa fare salva la previgente disciplina. In definitiva maturerà il diritto alla pensione il 24 Aprile 2012 (per raggiungimento dei 40 anni di contributi) con decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° Giugno 2013 (per le mensilità delle finestre mobili previste dall'art. 12, comma 1, DL 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010).  Dunque tutto come nei piani "originari". 

 

 

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