Pensioni, Salvi gli Esodati. Via libera ai riesami dopo lo stop per l’aspettativa di vita

Sabato, 04 Aprile 2026
Dall'Inps una scialuppa di salvataggio per i lavoratori che rischiavano di rimanere in un "limbo" previdenziale senza stipendio né pensione a causa dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti pensionistici nel biennio 2027-2028 e 2029-2030. 

L’Inps prorogherà gli assegni di accompagnamento alla pensione anche oltre i limiti massimi di durata per tenere conto degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per il biennio 2027-2028 e per il biennio 2029-2030. Ciò vale sia per i titolari di assegni straordinari di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici che per il settore bancario e del credito cooperativo oltre che per chi fruisce dell’isopensione e/o dell’indennità di espansione. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 41/2026 in cui spiega che saranno riesaminate anche le domande di accesso respinte per i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026.  

Il nodo della "Speranza di Vita"

Il problema era sorto con l'aggiornamento dei parametri demografici. La Manovra 2026 ha infatti introdotto un incremento dei requisiti di tre mesi per il biennio 2027/2028 (un mese dal 2027 e due ulteriori dal 2028), a cui si sommerà il balzo stimato dalla Ragioneria Generale dello Stato di altri tre mesi per il biennio 2029/2030.

Questi scaloni avevano fatto saltare i calcoli di molti datori di lavoro. Poiché le prestazioni di accompagnamento alla pensione coprono un arco massimo dai cinque ai sette anni l'allontanamento del traguardo pensionistico aveva portato l'Inps a rigettare diverse istanze, poiché la prestazione avrebbe dovuto eccedere il limite temporale consentito per legge.

L’isopensione

Per evitare che i lavoratori si ritrovassero senza reddito a causa di requisiti diventati improvvisamente più severi, precisa in primo luogo che gli assegni già in essere saranno prorogati d’ufficio sino al raggiungimento dei nuovi requisiti per la pensione anticipata o della pensione di vecchiaia ancorché essi si collochino oltre il periodo massimo di esodo di sette anni.

In secondo luogo l’Istituto spiega che le domande relative a chi è uscito dall'azienda entro il 31 gennaio 2026 saranno accolte anche se superano il periodo massimo di esodo di sette anni. Le istanze già bocciate non andranno perse. Il datore di lavoro potrà chiederne il riesame, previo parere favorevole del lavoratore interessato.

Gli altri assegni

Le nuove istruzioni si applicano anche agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali del settore assicurazioni, del credito e del credito cooperativo e ai contratti di espansione dove la durata massima è fissata in cinque anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o della pensione di vecchiaia. Per il settore del credito e del credito cooperativo servirà, tuttavia, una delibera dei Comitati amministratori.

Costi

La flessibilità dell'Inps non solleva però le aziende dai costi. Resta fermo che la provvista finanziaria necessaria a coprire sia l'assegno che i contributi figurativi per il periodo extra sarà interamente a carico del datore di lavoro e/o del Fondo.

Gestioni Pubbliche

Lo stesso principio, spiega l’Inps, si applica allo slittamento della finestra mobile per i lavoratori destinatari delle prestazioni di accompagnamento alla pensione iscritti alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG.

Come noto, infatti, la legge n. 213/2023 ha allungato il meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico per i soggetti che accedono alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) non in regime di cumulo dei periodi assicurativi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Dai tre mesi originari la finestra è stata ampliata a quattro mesi per i requisiti maturati nel 2025; cinque mesi se i requisiti sono maturati nel 2026; sette mesi se raggiunti entro il 2027 e nove mesi dal 2028 in poi.

Ebbene l’Inps spiega che la durata degli assegni di solidarietà, isopensione e indennità di espansione saranno prorogati sino all’apertura della nuova finestra mobile ancorché la durata della prestazione ecceda il periodo massimo di permanenza nell’esodo.

Documenti: Circolare Inps 41/2026

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