Gestione Separata, I contributi coincidenti temporalmente non vanno perduti

Franco Rossini Martedì, 03 Aprile 2018

Sono un piccolo imprenditore, nato il 01.10.1952, ho letto sul vostro sito che ci sono delle scorciatoie per i lavoratori dipendenti che hanno almeno 64 anni di età e 35 anni di contributi. Chiedevo, per gli imprenditori come me che hanno, ad oggi 65 anni e 6 mesi, con 43 anni di contributi, non esistono scorciatoie?

Inoltre è possibile che (considerate che sarei dovuto andare in pensione nel 01.10.2014, ma con la legge Fornero andrò presumibilmente il 01.10.2018, perdendo 55.500,00€ , vista la misera pensione che mi daranno ) non vanga riconosciuto, anche in parte, questo danno economico a coloro che sono nati nel 1952? 

 Purtroppo No. La deroga per classe 1952 di cui all'articolo 24, co. 15-bis del Dl 201/2011 è valida per i soli lavoratori dipendenti alle condizioni previste e più volte esposte in questo specifico approfondimento. Nel caso di specie il lettore dovrà attendere i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica).

 

Sono nato il 23 gennaio 1958. Sono in servizio come dipendente pubblico dal 1 gennaio 1981. Dal 1 gennaio 2010 ho chiesto il part time ed ho aperto una partita iva e, quindi la posizione nella gestione separata. E' presumibile che continuerò con questa opzione sino al pensionamento da dipendente pubblico (ente locale). Domanda: cosa succede per tutti i contributi che sto accumulando nella gestione separata? Trovo tanti argomenti che parlano di periodi NON COINCIDENTI ma cosa accade ai periodi COINCIDENTI? Daranno luogo ad una pensione aggiuntiva (ma occorreranno minimo 20 anni di contributi? altrimenti vanno persi?)

Il lettore può stare tranquillo. I versamenti nella gestione separata non vanno perduti. Solo che non potranno contare al fine di anticipare l'uscita non potendo essere sommati tra loro essendo riferiti a periodi temporalmente coincidenti. In definitiva al raggiungimento dell'età di vecchiaia (66 anni e 7 mesi, 67 anni dal 2019) il lettore avrà due possibilità: cumularli gratuitamente con quelli versati nella gestione esclusiva dell'AGO ai sensi dell'innovata facoltà di cumulo di cui alla legge 228/2012 come riformata dalla legge 232/2016. In tal caso avrà una pensione composta da due quote (gestione esclusiva e gestione separata); oppure, dopo aver conseguito la pensione di vecchiaia nella gestione esclusiva, potrà ottenere una pensione supplementare a carico della gestione separata sulla contribuzione versata in tale gestione.

Ho una domanda da porvi. Mio padre morì 16 anni fa, quando io avevo 11 anni, ma io e mia madre non abbiamo mai percepito alcuna pensione. Lui possedeva una pensione di invalidità, ci siamo sempre informate e l'unica risposta è stata che la pensione di reversibilità da parte di una persona invalida, non poteva appartenerci. È così? Se il padre era titolare di una pensione di invalidità civile è corretto in quanto essa non è reversibile ai superstiti. Se invece trattasi di pensione previdenziale, cioè di pensione basata sui contributi versata (es. pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità) essa è reversibile ai superstiti. Dunque occorre fare attenzione a che tipo di prestazione di sta discutendo.

Come è noto dal 1 gennaio 2017 per accedere all'Assegno Sociale, il requisito anagrafico era 65anni + 7mesi. Dal 1 gennaio 2018 invece è diventato 66anni + 7mesi e dal 1 gennaio 2019 diventerà 67anni. Ciò premesso, risulta che una persona (TIZIO) nata il 10/05/1952 avendo compiuto 65anni e 7mesi a dicembre 2017, ha diritto all'AS dal mese successivo. Quesito: una persona (CAIO) nata il 10/06/1952 (un mese dopo) compie 65+7mesi a gennaio 2018, anno il cui requisito è 66+7mesi, Ma 66+7mesi vengono raggiunti a gennaio 2019, anno in cui il requisito è 67 anni. Secondo una sua interpretazione della legge 214/2011 e del msg INPS n. 4920 del 7/12/2017, CAIO quando avrà diritto all'AS e perchè? Il diritto all'assegno sociale sorga al compimento dell'età anagrafica richiesta unitamente alla presenza dei requisiti reddituali richiesti. Nel caso di specie l'assegno sociale avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 67 anni, dunque dal 1° Luglio 2019. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati