La Quota 100 interrompe l'ape volontario

Franco Rossini Lunedì, 11 Giugno 2018

Ho 65 anni e 41,5 di contribuzione e con la Fornero andrò in pensione a dicembre del 2020. Nel caso in cui faccio domanda per l'ape volontaria e venisse accettata con la penalita' per i 30 mesi di anticipo richiesto, e nel frattempo la legge Fornero venisse modificata con quota 100 e/o 41,5 di anzianità, potrei interrompere l'ape volontaria e andare finalmente in pensione con le nuove regole? Magari rimborsando giustamente l'anticipo usufruito sino a quel momento? Potrei correre il rischio di rimanere legato all'ape prendendo l'ennesima fregatura?

 

La normativa attuale prevede che l'ape volontario si interrompa anticipatamente (con ricalcolo del piano di ammortamento in senso più favorevole per l'assicurato) laddove il percettore diventi titolare di altra prestazione previdenziale diretta prima della scadenza originaria del prestito. Pertanto il lettore, nel caso in cui andasse in pensione con una ipotetica quota 100, potrà interrompere l'ape volontario.

Sono artigiano, a fine anno faccio 42 di contributi. Ho sempre fatto il panettiere per cui, presumo, lavorando sempre di notte, dovrei far parte dei lavori usuranti, in quanto inizio alla una di notte e termino a mezzogiorno. Potrei usufruire della quota 41 per i lavori usuranti? Alla quota 41 possono accedere anche i lavoratori notturni a condizione che prestino l'attività "notturna" per almeno 78 giorni l'anno. E' necessario tuttavia che il lettore sia un lavoratore dipendente (se è titolare dell'attività in qualità di artigiano autonomo non spetta il beneficio) e che possa vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.

A Maggio 2018 ho raggiunto 43 anni e 8 mesi di contributi e 64 anni di età. Nel 1995 avevo quasi 19 anni di contributi versati. Sono ancora al lavoro (con buona retribuzione) ma prevedo di andare in pensione entro il 2018. Le modifiche che il nuovo Governo potrebbe introdurre sulla Legge Fornero, rischiano di ridurre l'assegno pensionistico che mi verrà corrisposto, nel momento in cui avrò un forte "peso" di pensione retributiva? La risposta sarà deludente ma al momento è meglio attendere che la proposta si concretizzi almeno in una bozza condivisa dalla maggioranza politica prima di fare qualsiasi tipo di ragionamento sulla convenienza o meno dello scivolo pensionistico.

Buongiorno, sono un salvaguardato ,7a salvaguardia, decorrenza pensione settembre 2016. Prima sono stato in mobilità per 15 mesi. Ho sempre lavorato nel privato. Pochi giorni fa INPS ha ricostituito d'ufficio la liquidazione , passandola "da provvisoria a definitiva" e notificandomi un indebito di entità non trascurabile per errori nei dati dei flussi e-mens inviati dalla ditta a INPS quando ero in CIGS. Io non lo sapevo e non ho dolo. L'Ente interpellato mi ha detto che non é possibile invocare l' art.13 della legge 30 dicembre 1991,n.412, perché la liquidazione era provvisoria perché sono stato in mobilità. Cosa ne pensate ? In genere l'escamotage di definire la pensione provvisoria consente all'Ente previdenziale di definire in senso sfavorevole per l'interessato la questione chiedendo la ripetizione delle somme "erroneamente" versata in eccesso al pensionato. E' vero che l'articolo 13 citato non è invocabile al caso di specie in quanto esso presuppone l'adozione di un provvedimento definitivo di liquidazione della pensione. Si tenga conto, tuttavia, che la giurisprudenza ha più volte sancito, con riferimento ai pensionati delle gestioni pubbliche, che questo lasso di tempo non può essere eccessivamente lungo in quanto altrimenti lesivo del principio del legittimo affidamento per l'assicurato/pensionato. Che si troverebbe senza colpa alcuna a dover restituire migliaia di euro senza averne avuto contezza.

I contributi volontari sono periodi contributivi validi per il calcolo e la durata della NASPI? No, i contributi volontari consentono la copertura della sola assicurazione IVS e non di quella per la disoccupazione involontaria.

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