Niente Ape Sociale a chi ha risolto il rapporto di lavoro in via consensuale

Franco Rossini Mercoledì, 11 Ottobre 2017

Grazie ai vostri articoli ho riscattato 5 anni nella gestione separata, dal 1980 al 1985. Faranno cumulo ai fini pensionistici assieme ai 4 anni di riscatto universitario e 37 di lavoro dipendente presso le Aziende sanitarie pubbliche. Avendo, assieme ai 5 + 4 anni riscattati, fino al 1995, maturato 19 anni di contribuzione, il calcolo della mia pensione sarà con il sistema retributivo o contributivo? Alla sede provinciale dellINPS di Caltanissetta mi hanno risposto che non ci sono direttive in merito quindi il mio assegno sarebbe calcolato con il sistema contributivo, contrariamente a quanto , mi pare, di avere letto in un vostro articolo in merito. Gradirei un chiarimento con eventuali riferimenti normativi. Kamsin Sulla questione non risultano purtroppo chiarimenti specifici, anche perchè l'istituto del cumulo è stato solo recentemente introdotto. Tecnicamente il cumulo dei periodi assicurativi tra le gestioni Inps (Circolare Inps 60/2017; Circolare Inps 120/2013) prevede espressamente che ai fini della determinazione dei 18 anni al 1995 si debbano considerare i contributi non coincidenti temporalmente versati nelle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo. Ciò è confermato anche dall'articolo 1, co. 239 e ss. della legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016.

Fermo restando che la contribuzione riscattata nella gestione separata darà luogo ad una quota di pensione esclusivamente secondo le regole di calcolo contributive si ritiene, dunque, che sia possibile far valere tale contribuzione con quella presente al 1995 nella gestione pubblica ai fini di ottenere i 18 anni di contributi al 1995 e, dunque, il calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011 sulla quota di assegno erogata dalla gestione pubblica. Data la delicatezza della questione, che coinvolge contribuzione riscattata ante 1996 nella gestione separata (una gestione che è stata introdotta solo dal 1996), tale interpretazione dovrà essere confermata in successive disposizioni attuative. La lettrice ha fatto comunque bene a procedere con il riscatto perchè così ha incrementato l'anzianità contributiva e potrà guadagnare la pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contribuzione. 

Ho eseguito correttamente domanda per APE SOCIAL entro i termini. Sono nato il 15.01.1953 ed ho attualmente 64 anni e 9 mesi. Ho totalizzato piu di 35 anni di contributi come lavoratore dipendente. Sono stato licenziato nel gennaio 2013 per giustificato motivo oggettivo. ho usufruito della disoccupazione retribuita fino al 26.01.2014. nel 2011 ho apero partita IVA, come libero professionista, che ho poi chiuso nel 2015 totalizzando 12 mesi contribuitivi utili nella gestione separata. Ora scopro, anche se ancora non motivata, di non avere ricevuto l' accettazione al diritto APE SOCIAL da parte INPS. Non capisco il perchè. Occorrerebbe verificare la risposta dell'Inps al diniego. Allo stato attuale la legge riconosce il sussidio Ape Social ai lavoratori (dipendenti) la cui disoccupazione sia conseguenza di un licenziamento a condizione di aver concluso da almeno tre mesi l'intera prestazione contro la disoccupazione spettante. Nel caso di specie la presenza di una partita iva potrebbe aver determinato il mancato rispetto del requisito di inoccupazione trimestrale dalla scadenza della disoccupazione. Ma sul punto occorrerà comprendere le motivazioni di rigetto dell'istanza.

Mi scuso se la risposta è già stata pubblicata. Ho 64 anni e 37 di contributi, ex lavoratore Poste Italiane. Tramite patronato ho fatto richiesta di partecipazione all’APE SOCIAL. Ho accettato la risoluzione consensuale e sono dal 1.1.2017 fuori organico e disoccupato da 9 mesi. Non ho mai avuto sostegno NASPI, e sono iscritto al Centro IMPIEGO di Milano. In data 3/10/17 l’INPS mi ha comunicato nella sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino” la reiezione della domanda. La mia risoluzione consensuale è avvenuta ai sensi della art.4 comma 17 della legge 28.6.2012 n. 92 "e NON ai sensi dell'art. 7 legge 15 luglio 1966, n. 606.", come indicato. Vi chiedo gentilmente è giusta questa esclusione? Ho spazio per fare un RICORSO entro 30 giorni dalla data di notifica. Tutti i lavoratori di Poste Italiane sono esclusi ? Grazie per la cortese risposta che mi darete. Cordiali saluti Bruno Notabella (Milano 11/10/17). Purtroppo il lettore non ha i requisiti per l'Ape sociale. La legge riconosce il sussidio, infatti, ai soli lavoratori (dipendenti) la cui disoccupazione sia conseguenza di un licenziamento. Nel caso di specie, pare di comprendere, che il lettore ha raggiunto un accordo per una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, pertanto, non ha diritto al sussidio APe social. Peraltro il lettore non ha avuto accesso neanche alla Naspi (proprio a causa dell'accordo risolutivo) altra condizione indispensabile per poter chiedere l'Ape sociale. Dunque l'operato dell'Inps appare corretto.  

seguifb

Zedde

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