Pensioni, chi sono gli esodati

Mercoledì, 04 Aprile 2012

Sono un "esodato" bancario dal 1.4.2011. sono nato il 1.3.1952 e alla data odierna ho maturato 39 anni di contributi. Con la vecchia legge avrei maturato il diritto alla pensione il 1.3.2012 con la finestra all' 1.4.2013. Qual'è la mia situazione? Cosa significa che sono salvi coloro che hanno maturato quota 96 entro il 30 novembre 2012. Io sono già a quota 99. Sono anch'io compreso nel novero di quelli che devono aspettare se vi sono fondi sufficienti? grazie


Ricevo una prestazione dai fondi di solidarietà. Con il milleproroghe si è ampliata la categoria degli esodati? Alessio

Molti di coloro che hanno titolo per rientrare nelle deroghe della Riforma Fornero hanno lasciato il lavoro a seguito di accordi collettivi o individuali e dunque utilizzato il termine “esodati”. In realtà puo' essere utile distinguere tra:

 

A) Lavoratori in Mobilità: sono lavoratori che sono stati oggetto della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 221/1993 e sono stati collocati in mobilità. Essi fanno salva la previgente disciplina se: a) il collocamento in mobilità è avvenuto in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e; b) se maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita'.

 

B) Lavoratori con prestazione a carico dei fondi di solidarietà (lavoratori nei cd. Fondi esuberi) - Sono lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore, speciali ammortizzatori sociali regolati dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono salvaguardati se alla data del 4 dicembre 2011 erano titolari della predetta prestazione. In questa categoria vi sono molti dei cd. “esodati bancari”.

 

C) Lavoratori autorizzati ai volontari – sono lavoratori che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi. Se l'autorizzazione è avvenuta prima del 4 Dicembre 2011 sono soggetti salvaguardati.

 

Queste categorie erano state già regolate e pienamente salvaguardate dal Decreto Salva Italia (Dl 201/2011) del Dicembre scorso. A queste si è aggiunta con il Dl 216/2011 una ulteriore area di protezione per coloro che non risultavano inclusi nei punti di cui sopra.

 

D) Esodati Volontari - L'articolo 6, comma 2-ter del “Milleproroghe” ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:

a) la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti;

b) il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.

 

Ovviamente non è escluso che un soggetto possa anche soddisfare piu' requisiti contemporaneamente. Ad esempio un esodato in possesso dei requisiti di cui punto d) potrebbe ricevere una prestazione a carico dei fondi di solidarietà di settore e/o (piu' frequentemente) potrebbe essere stato autorizzato ai volontari. In ogni caso il trattamento riservato è lo stesso: i lavoratori in questione possono fare salve le previgenti regole relative al regime di accesso e decorrenza ai trattamenti pensionistici nei limiti di un tetto di risorse stanziate. Tutti devono quindi attendere il decreto ministeriale (entro il 30 Giugno) per conoscere le modalità di inclusione al beneficio.

 

 

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