Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- Angiolettovale
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- GIANFILIPPO
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Scusami per il disturbo, attenderò con pazienza.
Saluti a tutti
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- angelo.moiraghi
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- mike59
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mike59 ha scritto: Grazie per la tua sollecita ed esauriente risposta.
Il motivo e'chiarissimo : quello di evitare che il bacino degli aventi diritto aumenti in modo non controllabile.
Che nelle precedenti salvaguardie sia stato utilizzato lo stesso metodo,non assolve INPS in quanto chi ha presentato domanda della settima non e' obbligato a conoscere quello che e' successo prima e sopra di tutto perche' , ribadisco, la Legge di Stabilità 28/12/2015 comma 265, per mezzo della quale un lavoratore effettua la domanda non fa presente (da nessuna parte), questo limite (che non puo' essere "ricordato" diciamo, a posteriori, a richiesta di salvaguardia già presentata.
Giuridicamente il lavoratore si attiene alla Legge di Stabilità e non puo' che aver ragione.( è giusto che, se un cittadino non osserva la legge incorra in sanzioni civili o penali,ma se è' la Legge ad essere scritta male o in modo incompleto,....la responsabilità di chi e' se non dell'autore ? )
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- GIANFILIPPO
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Gianfilippo
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- elisabetta1
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Gentile Signora,
Le comunichiamo che, sulla base delle informazioni e documentazioni relative alla Sua posizione
anagrafica e contributiva contenute nei nostri archivi alla data del 11/05/2016 , risulta che Lei
rientra nella seguente categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n.
208 del 2015:
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione
con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con
qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non
rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di
entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire entro il 6
gennaio 2017.
Pertanto, Lei potrà accedere alla pensione a decorrere dal 01/05/2016 presentando la domanda
di pensione entro il mese precedente alla data di decorrenza sopra indicata.
Un ringraziamento e saluto ai moderatori del forum e auguri di esito positivo a tutti i partecipanti del forum.
Elisabetta
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