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Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- sera54
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09/06/2016 21:16#28334
da sera54
Risposta da sera54 al topic Settima salvaguardia
Salve,
ho ricevuto l’esito della domanda di verifica di pensione da salvaguardia, da giacente in prima istanza a: reiezione per motivi amministrativi.
Al fine di permettere l’analisi anche di minima questa in sintesi la mia posizione:
-nato il 29/091954
-licenziamento del 19/12/2014 da azienda in crisi che ha attivato 3 procedure di licenziamento collettivo per riduzione personale , procedure del 2011- 2013- 2014
-in mobilità dal 27/12/2014, maturavo le 2227 settimane alla fine di maggio 2016.
-al fine di anticipare anche solo di qualche mese, tramite patronato ho avanzato domanda di salvaguardia il 15/02 e immediata domanda di pensione
- ai primi d’aprile patronato avanza domanda pensione per anzianità
La domanda di pensione per anzianità, vedo nel mio profilo, che inizialmente aveva come esito “liquidazione provvisoria della prestazione” , compare poi una fase completata di “ trattazione errore procedurale interno”, la fase di calcolo risulta completata , manca il completamento della fase di “istruttoria per la trattazione della pensione in via definitiva.
Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà alla comprensione di quanto manifestatosi.
Saluti
ho ricevuto l’esito della domanda di verifica di pensione da salvaguardia, da giacente in prima istanza a: reiezione per motivi amministrativi.
Al fine di permettere l’analisi anche di minima questa in sintesi la mia posizione:
-nato il 29/091954
-licenziamento del 19/12/2014 da azienda in crisi che ha attivato 3 procedure di licenziamento collettivo per riduzione personale , procedure del 2011- 2013- 2014
-in mobilità dal 27/12/2014, maturavo le 2227 settimane alla fine di maggio 2016.
-al fine di anticipare anche solo di qualche mese, tramite patronato ho avanzato domanda di salvaguardia il 15/02 e immediata domanda di pensione
- ai primi d’aprile patronato avanza domanda pensione per anzianità
La domanda di pensione per anzianità, vedo nel mio profilo, che inizialmente aveva come esito “liquidazione provvisoria della prestazione” , compare poi una fase completata di “ trattazione errore procedurale interno”, la fase di calcolo risulta completata , manca il completamento della fase di “istruttoria per la trattazione della pensione in via definitiva.
Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà alla comprensione di quanto manifestatosi.
Saluti
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- michele122
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09/06/2016 20:21#28333
da michele122
Risposta da michele122 al topic settima salvaguardia
Salve, finalmente mi è arrivata la lettera nella mia cassetta postale online dell'INPS.
Riporto parte del testo:
"Oggetto: Reiezione domanda di Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015
Rif. domanda n. xxxxxxxxxxxxxxx
Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx
Le comunico che non e' stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 18.01.2016, per il seguente motivo:
lavoratore collocato in mobilita' a seguito di accordi stipulati successivamente al 1 gennaio 2012. (verbale di accordo del 26/8/14).
La informiamo inoltre che, nel caso volesse impugnare il presente provvedimento, potra' presentare un ricorso amministrativo esclusivamente on line....."
Come si evince, il funzionario di turno ha preso una cantonata. Infatti riprendendo la circolare n. 50 del 17/03/2016 dell'INPS che spiega come vanno trattate le richieste e come ci si deve comportare, si dice testualmente:
1. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati
1.1 Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art. 1, comma
265, lettera a)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.300 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in
trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n.
229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Stante la lettera della norma i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale di
disoccupazione per l’edilizia possono essere individuati in funzione degli accordi, della data di
licenziamento e del periodo di fruizione delle prestazioni.
I) In relazione agli accordi occorre distinguere la fattispecie sottoindividuata:
A. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:
a) Da aziende destinatarie di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 o da leggi
successive (quali ad esempio quelle del settore industria con + di 15 dipendenti, quelle del
commercio con + di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.);
b) da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità
(articolo 11 della legge n. 223 del 1991) o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui
all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di
trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 3 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451)
B. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende cessate o
interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o
l’amministrazione straordinaria speciale, appartenenti ai settori delineati nel precedente punto
A.
II) In relazione alla data di licenziamento, questa può intervenire:
a) entro il 31-12-2012: i requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ovvero, entro dodici mesi dalla fine di detto
periodo, anche mediante il versamento di contributi volontari;
b) entro il 31-12-2014: il perfezionamento dei requisiti, vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, deve avvenire entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o
del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Essendo cessato in data 22/12/2014 (anche se l'accordo sulla mobilità è datato, a quanto risulta all'INPS, 26/08/2014) per chiusura azienda dopo amministrazione straordinaria e CIGS e collocato in mobilità dal 23/12/2014 io dovrei rientrare nel punto I comma B e perfezionare l'anzianità contributiva ante-fornero entro il periodo di mobilità (punto II comma b). Infatti nell'agosto 2018 avrò i 61 anni e 7 mesi di anzianità con un montante di quasi 40 anni di contributi (quello che prevede la legge pre-fornero).
Aggiungo che altri miei colleghi nelle mie stesse condizioni hanno avuto l'ammissione.
Allora non mi spiego la diversa interpretazione.
Sapreste dirmi se la mia analisi è corretta?
Ho già preso un appuntamento "sportello amico" per la prossima settimana presso la mia agenzia INPS di zona. Vi farò sapere.
Grazie
Riporto parte del testo:
"Oggetto: Reiezione domanda di Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015
Rif. domanda n. xxxxxxxxxxxxxxx
Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx
Le comunico che non e' stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 18.01.2016, per il seguente motivo:
lavoratore collocato in mobilita' a seguito di accordi stipulati successivamente al 1 gennaio 2012. (verbale di accordo del 26/8/14).
La informiamo inoltre che, nel caso volesse impugnare il presente provvedimento, potra' presentare un ricorso amministrativo esclusivamente on line....."
Come si evince, il funzionario di turno ha preso una cantonata. Infatti riprendendo la circolare n. 50 del 17/03/2016 dell'INPS che spiega come vanno trattate le richieste e come ci si deve comportare, si dice testualmente:
1. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati
1.1 Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art. 1, comma
265, lettera a)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.300 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in
trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n.
229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Stante la lettera della norma i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale di
disoccupazione per l’edilizia possono essere individuati in funzione degli accordi, della data di
licenziamento e del periodo di fruizione delle prestazioni.
I) In relazione agli accordi occorre distinguere la fattispecie sottoindividuata:
A. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:
a) Da aziende destinatarie di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 o da leggi
successive (quali ad esempio quelle del settore industria con + di 15 dipendenti, quelle del
commercio con + di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.);
b) da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità
(articolo 11 della legge n. 223 del 1991) o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui
all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di
trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 3 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451)
B. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende cessate o
interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o
l’amministrazione straordinaria speciale, appartenenti ai settori delineati nel precedente punto
A.
II) In relazione alla data di licenziamento, questa può intervenire:
a) entro il 31-12-2012: i requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ovvero, entro dodici mesi dalla fine di detto
periodo, anche mediante il versamento di contributi volontari;
b) entro il 31-12-2014: il perfezionamento dei requisiti, vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, deve avvenire entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o
del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Essendo cessato in data 22/12/2014 (anche se l'accordo sulla mobilità è datato, a quanto risulta all'INPS, 26/08/2014) per chiusura azienda dopo amministrazione straordinaria e CIGS e collocato in mobilità dal 23/12/2014 io dovrei rientrare nel punto I comma B e perfezionare l'anzianità contributiva ante-fornero entro il periodo di mobilità (punto II comma b). Infatti nell'agosto 2018 avrò i 61 anni e 7 mesi di anzianità con un montante di quasi 40 anni di contributi (quello che prevede la legge pre-fornero).
Aggiungo che altri miei colleghi nelle mie stesse condizioni hanno avuto l'ammissione.
Allora non mi spiego la diversa interpretazione.
Sapreste dirmi se la mia analisi è corretta?
Ho già preso un appuntamento "sportello amico" per la prossima settimana presso la mia agenzia INPS di zona. Vi farò sapere.
Grazie
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- Nicola54
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09/06/2016 10:18#28321
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic settima salvaguardia
Peter,
per quanto leggo io ritengo che tu possa aver diritto alla salvaguardia. Poiché sei stato licenziato in data anteriore del 31 dicembre 2012, hai 12 mesi di tempo per perfezionare i requisiti dal momento in cui termini la mobilità. Quindi entro il 7 marzo 2017 devi maturare 2.080 settimane, anche con contributi volontari. Ma questi non ti servono perché puoi maturare le 2.080 settimane anche dopo il mese di novembre 2014. I contributi figurativi della mobilità valgono sia al diritto che alla misura della tua pensione.
Se il tuo status è quello di lavoratore in mobilità, per nessun motivo il patronato avrebbe dovuto presentarti richiesta come ‘’cessato’’. Si possono presentare istanze in più categorie, ma non nel tuo caso. Per chiamarmi non c’è bisogno che ti autorizzi. Se non mi trovi puoi lasciare il tuo recapito telefonico ai miei colleghi e ti chiamo entro due giorni quando sono al patronato, sperando di poterti essere utile.
per quanto leggo io ritengo che tu possa aver diritto alla salvaguardia. Poiché sei stato licenziato in data anteriore del 31 dicembre 2012, hai 12 mesi di tempo per perfezionare i requisiti dal momento in cui termini la mobilità. Quindi entro il 7 marzo 2017 devi maturare 2.080 settimane, anche con contributi volontari. Ma questi non ti servono perché puoi maturare le 2.080 settimane anche dopo il mese di novembre 2014. I contributi figurativi della mobilità valgono sia al diritto che alla misura della tua pensione.
Se il tuo status è quello di lavoratore in mobilità, per nessun motivo il patronato avrebbe dovuto presentarti richiesta come ‘’cessato’’. Si possono presentare istanze in più categorie, ma non nel tuo caso. Per chiamarmi non c’è bisogno che ti autorizzi. Se non mi trovi puoi lasciare il tuo recapito telefonico ai miei colleghi e ti chiamo entro due giorni quando sono al patronato, sperando di poterti essere utile.
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- peter57
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09/06/2016 00:08#28320
da peter57
Risposta da peter57 al topic settima salvaguardia
Ciao Nicola54, ti riassumo la mia posizione :
02/08/11 : accordo per ricorso alla cigs tra società, rsu, confindustria e provincia Vicenza.
Cigs concessa dal 08/08/11 al 07/08/2012, per cessazione attività
05/12/11 : con nomina del commissario la società ha richiesto il riconoscimento dello stato di
crisi aziendale per cessazione attività a seguito accordo stipulato presso l'amm.ne
provinciale, che prevede il ricorso alla cigs dal 28/10/11 al 27/10/12 e avviamento
della procedura di mobilità.
27/10/12 : data licenziamento
dal 28/10/12 al 27/02/13 : indennità sostitutiva di preavviso
dal 07/03/13 al 07/03/16 : mobilità
Novembre 2014 : maturati 40 anni contributi (2080 settimane)
01/03/16 : decorrenza pensione prima della riforma fornero
In data 15/01/2013 dietro consiglio patronato ho fatto richiesta autorizzazione versamento CV
per coprire la settimana tra fine indennità sostitutiva di preavviso ed entrata in mobilità che sarebbe stata scoperta da contributi (poi rivelatasi una bufala) in quanto sempre il patronato mi ha detto che non serviva versare in quanto la settimana era coperta.
L'autorizzazione mi è stata concessa da inps in data 11/04/2013 ma non hanno allegato i bollettini in quanto coperto da contribuzione.
Ora come sempre c'è una discordanza tra inps e patronato, e cioè :
inps mi dice che le settimane scoperte di marzo 2016 devono essere versate entro il 30/06/2016, mentre il patronato, che nel frattempo a fatto richiesta dei mav, mi dice che ho tempo fino al 30/09/16 per il versamento.
A chi devo credere?........
Dimenticavo di dirti che il patronato aveva inviato la richiesta salvaguardia come cessato e non
come mobilità....(pensa in che mani sono cascato). Per fortuna in data 29/02/16 mi sono accorto del casino e inviata richiesta come mobilitato.
Mi piacerebbe chiamarti, se mi autorizzi, per spiegarti meglio il caos in cui mi trovo e spiace dirlo, caos provocato da un patronato che si è dimostrato non abbastanza competente....
Fammi sapere.
Grazie ciao
02/08/11 : accordo per ricorso alla cigs tra società, rsu, confindustria e provincia Vicenza.
Cigs concessa dal 08/08/11 al 07/08/2012, per cessazione attività
05/12/11 : con nomina del commissario la società ha richiesto il riconoscimento dello stato di
crisi aziendale per cessazione attività a seguito accordo stipulato presso l'amm.ne
provinciale, che prevede il ricorso alla cigs dal 28/10/11 al 27/10/12 e avviamento
della procedura di mobilità.
27/10/12 : data licenziamento
dal 28/10/12 al 27/02/13 : indennità sostitutiva di preavviso
dal 07/03/13 al 07/03/16 : mobilità
Novembre 2014 : maturati 40 anni contributi (2080 settimane)
01/03/16 : decorrenza pensione prima della riforma fornero
In data 15/01/2013 dietro consiglio patronato ho fatto richiesta autorizzazione versamento CV
per coprire la settimana tra fine indennità sostitutiva di preavviso ed entrata in mobilità che sarebbe stata scoperta da contributi (poi rivelatasi una bufala) in quanto sempre il patronato mi ha detto che non serviva versare in quanto la settimana era coperta.
L'autorizzazione mi è stata concessa da inps in data 11/04/2013 ma non hanno allegato i bollettini in quanto coperto da contribuzione.
Ora come sempre c'è una discordanza tra inps e patronato, e cioè :
inps mi dice che le settimane scoperte di marzo 2016 devono essere versate entro il 30/06/2016, mentre il patronato, che nel frattempo a fatto richiesta dei mav, mi dice che ho tempo fino al 30/09/16 per il versamento.
A chi devo credere?........
Dimenticavo di dirti che il patronato aveva inviato la richiesta salvaguardia come cessato e non
come mobilità....(pensa in che mani sono cascato). Per fortuna in data 29/02/16 mi sono accorto del casino e inviata richiesta come mobilitato.
Mi piacerebbe chiamarti, se mi autorizzi, per spiegarti meglio il caos in cui mi trovo e spiace dirlo, caos provocato da un patronato che si è dimostrato non abbastanza competente....
Fammi sapere.
Grazie ciao
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08/06/2016 15:17#28315
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic settima salvaguardia
Peter 57,
hai terminato la mobilità il 7 marzo 2016.
Il comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n.184/1997 recita testualmente:
‘’ La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda’’.
__________________________________________________________
Giusta la tua osservazione di non voler creare ‘’buchi contributivi’’, ma il comma sopra descritto ti concede il diritto di presentare la domanda il 9 settembre 2016 per avere gli accrediti contributivi che partano dal giorno 8 marzo 2016.
In questo modo prendi tempo per vedere se si concretizza la tua richiesta di salvaguardia e successivamente scegli la soluzione che più ti è opportuna.
Andrei poi cauto nel seguire il seguente consiglio che ti ha dato il dirigente dell’INPS:
‘’(…)il solito dirigente mi ha consigliato di fare così...tanto se poi sarò salvaguardato potrà sempre richiedere il rimborso ’’.
____________________________________________________________
Il messaggio INPS n. 10406 del 27 giugno 2013 che ha per oggetto i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria destinatari delle disposizioni in materia di salvaguardia di cui all’art. 24, commi 14 e 15, della legge n. 214/2011 recita:
‘’ Nell’ipotesi che il prosecutore versi contributi volontari relativi a periodi che si collocano anteriormente alla data di accesso al pensionamento, detti contributi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.
Se invece il soggetto autorizzato ai versamenti volontari versa contribuzione volontaria relativa a periodi che si collochino temporalmente oltre la decorrenza della pensione di cui l’interessato sia divenuto titolare, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione’’.
Questo significa che il rimborso non è automatico.
Se vuoi comunicare i tuoi dati provo a risponderti sulle tue possibilità di salvaguardia.
hai terminato la mobilità il 7 marzo 2016.
Il comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n.184/1997 recita testualmente:
‘’ La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda’’.
__________________________________________________________
Giusta la tua osservazione di non voler creare ‘’buchi contributivi’’, ma il comma sopra descritto ti concede il diritto di presentare la domanda il 9 settembre 2016 per avere gli accrediti contributivi che partano dal giorno 8 marzo 2016.
In questo modo prendi tempo per vedere se si concretizza la tua richiesta di salvaguardia e successivamente scegli la soluzione che più ti è opportuna.
Andrei poi cauto nel seguire il seguente consiglio che ti ha dato il dirigente dell’INPS:
‘’(…)il solito dirigente mi ha consigliato di fare così...tanto se poi sarò salvaguardato potrà sempre richiedere il rimborso ’’.
____________________________________________________________
Il messaggio INPS n. 10406 del 27 giugno 2013 che ha per oggetto i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria destinatari delle disposizioni in materia di salvaguardia di cui all’art. 24, commi 14 e 15, della legge n. 214/2011 recita:
‘’ Nell’ipotesi che il prosecutore versi contributi volontari relativi a periodi che si collocano anteriormente alla data di accesso al pensionamento, detti contributi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.
Se invece il soggetto autorizzato ai versamenti volontari versa contribuzione volontaria relativa a periodi che si collochino temporalmente oltre la decorrenza della pensione di cui l’interessato sia divenuto titolare, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione’’.
Questo significa che il rimborso non è automatico.
Se vuoi comunicare i tuoi dati provo a risponderti sulle tue possibilità di salvaguardia.
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- calicox
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da calicox
Risposta da calicox al topic settima salvaguardia
Che fare se non arriva risposta e si matura la pensione anticipata ?
Si perde una mensilità se non viene inoltrata la domanda ?
Si perde una mensilità se non viene inoltrata la domanda ?
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