Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- fabio55
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Ho inserito i dati nel programma della verifica della 7 salvaguardia anche se l'avevo già fatto a inizio anno.
Io appartengo al profilo B e profilo D.
I risultati che ti allego sono identici: requisiti raggiunti in sett/23015 e decorrenza pensione 1.1.2017 ( come verificato dal patronato).
Domani torno ancora dal patronato con la stampata di quello che vedo nel portale e sento cosa mi dicono.
Ti farò sapere.
Ciao
fabio
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- occhiaperti
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Ovvero il termine del 31/12/2011 è riferito solo a quei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011. Si sta cioè parlando di lavoratori diversi dai precedenti, lavoratori cioè che provengono da determinate condizioni aziendali di procedure concorsuali ...fallimenti ...!!!
eh si ... perché la condizione di 'mobilitato' è dovuta:dovrà essere verificata la presenza dell’accordo stipulato entro il 31-12-2011 solo con riferimento ai lavoratori di cui al precedente punto I lett. A e non anche con riferimento ai
lavoratori di cui alla lett. B del medesimo punto I.
1) o a specifici accordi governativi o non entro il 31/12/2011 (accompagnamento alla fuoriuscita)
2)oppure da una situazione di crisi aziendale vera e propria che ne ha causato il licenziamento e per i quali è richiesta la cessazione entro il 31.12.2014.
INFATTI LA STESSA CIRCOLARE INPS nr.50/2016 fa questa distinzione:
I) In relazione agli accordi occorre distinguere la fattispecie sottoindividuata:
A. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:
a) Da aziende destinatarie di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 o da leggi successive (quali ad esempio quelle del settore industria con + di 15 dipendenti, quelle del commercio con + di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.);
b) da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità (articolo 11 della legge n. 223 del 1991) o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451)
B. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o
l’amministrazione straordinaria speciale, appartenenti ai settori delineati nel precedente punto A.
..... VENGONO POI DATE ANCHE LE ISTRUZIONI OPERATIVE :
Istruzioni operative.
Si rammenta che nell’istruire le domande di salvaguardia in argomento, oltre ai requisiti sopra riportati, dovrà essere verificata la presenza dell’accordo stipulato entro il 31-12-2011 solo con riferimento ai lavoratori di cui al precedente punto I lett. A e non anche con riferimento ai lavoratori di cui alla lett. B del medesimo punto I.
AVETE NOTATO ? >>> dovrà essere verificata la presenza dell’accordo stipulato entro il 31-12-2011 solo con riferimento ai lavoratori di cui al precedente punto I lett. A e non anche con riferimento ai lavoratori di cui alla lett. B del medesimo punto I. !!!!
Sbaglio?
Grazie
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- giorgione
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Donatello ha scritto: ... a GIORGIONE ...che casino ....!!!!
ma allora la mia situazione rientro o no nella 7a salv.? Grazie:
Nato 19/12/1956, sono in mobilità dal Luglio 2014 fino al 10 Luglio 2017, cessazione rapporto di lavoro per collocazione in mobilità il 10 APRILE 2014.
da azienda in concordato preventivo aperta dal Tribunale 11 Ottobre 2012. Maturo 40 anni contributi il 31Ago2016.
Utilizzando il vostro calcolatore 7salvaguardia il responso dice che maturo il requisito in AGOSTO 2016 ma decorrenza pensione al 1 Dicembre 2017
I NOSTRI POLITICI SONO CAPACI SOLO DI CREARE CASINO SU CASINO E CASINO SU CASINO ...!!!
Il responso è corretto (Il calcolatore non lo ho fatto io ma ti posso dire che è ben fatto). Bisogna solo augurarsi che l'Inps non metta qualche restrizione al fatto che l'apertura del concordato preventivo risale all'Aprile 2012 e non sia avvenuta entro il 31.12.2011. Nè nella legge (e nè nella Circolare Inps 50/2016) è previsto questo requisito ma non vorrei che qualcuno lo inserisse all'ultimo momento.
In questa materia come hai ben capito si naviga a vista.
Collaboro con il patronato INAS di Padova
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- occhiaperti
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DETTAGLIO:
lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.
CONDIZIONE
Diritto a pensione raggiunto entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità (o dello speciale trattamento edile) se cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 oppure, se cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2012, entro i successivi 12 mesi (senza considerare la finestra mobile.
Qui si parla di DUE DIVERSE CATEGORIE DI MOBILITATI
Mi pare che i successivi mobilitati (lavoratori provenienti da aziende .....) non siano parificati a coloro che subiscono accordi o meno stipulati entro 31Dic2011 .... !!!
sbaglio?
Grazie
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- pingio
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Giorgio
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- Lucky54
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