Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
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Paolo 1953 ha scritto: Volevo chiedere una precisazione alla luce delle novità emerse oggi circa la data del fallimento (entro 31/12/2011).
I criteri di ammissione erano "cessazione dall'attività lavorativa entro 31 dicembre 2014".
Da quello che so la CIGS concessa dopo il fallimento dura 12 mesi.
Data fallimento 31/12/2011 = data licenziamento 31/12/2012.
Perché allora la legge riporta ... entro 31/12/2014?
La legge non riferisce che il fallimento o la cessazione dell'azienda debba essere avvenuto entro il 31.12.2011. Ciò è confermato anche nella Circolare Inps 50/2016 che ha indicato chiaramente i due sottogruppi. Indica solo che il rapporto di lavoro debba concludersi entro il 31.12.2012 o il 31.12.2014.
Credo che l'Inps voglia solo indicare che anche l'azienda fallita o cessata dopo il 2011 deve aver avviato le procedure entro il 2011. Ma anche questo assunto non è indicato in nessuna parte. Soprattutto cosa si intende per aver avviato le procedure: l'istanza di fallimento??
Il calcolatore non centra nulla in questa storia in quanto è una questione legata alle condizioni di accesso e non alla maturazione del diritto alla pensione. Quel programma non fa altro che verificare se il diritto a pensione matura entro la mobilità o entro l'anno successivo.
Bisogna vigilare su cosa faranno perchè probabilmente quelli la cui azienda non avviato le procedure per il fallimento entro il 2011 avranno noie per andare in pensione
Seguiamo...
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- Santacatterina
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