Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- pmoxedano
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1) cessato il 15 luglio 2012 con accordi di aprile 2012 (individuale)
2) a fine mobilita novembre 2015 o raggiunto 2171 sett,. di contribuzione
3) requisito pensio. compreso la finestra di 15 mesi raggiunto le vecchie regole a giugno 2015
4) domanda di pensione inviata il 30 dicembre 2015 con rif. alla salvaguardia
5) età 62 anni compiuti
domande
1) rientro in salvaguardia qui specificata?
i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2) tenuto conto deli versamenti volontari dal 23/9/2015 al 31/1/2016,dopo aver fatto domanda
di salvaguardia, dal 1 febbraio 2016 posso lavorare a tempo
determinato ?
questo perché dovrei versare i contributi fino a dicembre 2016
raggiungere i 42 anni e 10 mesi
spero di aver descritto tutti i dati per una tua valutazione
ti ringrazio
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- 1tommaso
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dalla tua risposta devo evincere che O con accordo 2013 o senza accordo e' la stessa cosa basta che l'azienda sia cessata , se e' cosi stanotte si festeggia
Saluti Tommaso
ps)dammi conferma grazie cosi festeggio...................................
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- cochise
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nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
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- giorgione
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grizzi ha scritto: Rinnovando i complimenti a questo forum che ritengo fonte di sapere ineguagliabile in una giungla di burocrazia sempre piu intricata, vengo a porre una richiesta al caro Giorgione, che saluto con affetto, o a chi sappia sciogliere i miei dubbi. Mia moglie ha cominciato a versare contributi come lavoratore dipendente il 01/09/1971 fino al 1992 aveva versato per circa 18 anni di contributi meritandosi di entrare a far parte delle cosi dette "quindicenni". Successivamente dal 01/12/1995 al 30/11/2006 ha versato contributi come "titolare impresa artigiana", per un totale di contributi di circa 29 anni come da "estratto conto previdenziale" inps, dopo ha cessato l'attività e non ha piu lavorato, se non in casa e per seguire i genitori ormai anziani.
La mia domanda è: "Può rientrare nella settima salvaguardia e nel caso, in quale dei profili ?"
Vi invio i miei piu cari saluti con un'abbraccio ringraziandovi già da ora.
P.S. La data di nascita di mia moglie è 24/06/1954, quindi con la normativa ante Fornero avrebbe avuto diritto al compimento dei 60 anni il 24/06/2014.
Caro grizzi al massimo si può vedere se entra nel profilo cessati dal servizio qualora il rapporto di lavoro dipendente nel 1992 si sia concluso con un accordo con il datore di lavoro ma dubito che possa dimostrarlo. E' passato troppo tempo
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- 1tommaso
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pablito ha scritto: Aldo, la procedura di mobilità deve essere stata attivata a seguito di un accordo azienda/sindacati firmato entro il 31/12/2011, se è successivo non ha valore e quindi non viene concessa la salvaguardia, almeno di non rientrare tra le altre categorie dello stesso profilo
e cioè lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.
Ma non credo sia il tuo caso e quello di HP.
L'altra ipotesi
lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione di che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave prevede che si debba raggiungere la decorrenza (comprensiva di finestra mobile di 12 mesi) entro il 6 gennaio 2017.
Significa che devi raggiungere il requisito di quota 97 e sette mesi ( con almeno 61 anni e 7 mesi di età ed almeno 35 anni di contributi) entro dicembre 2015, in modo da avere decorrenza a gennaio 2017 come richiesto.
A dicembre 2015 raggiungi l'età di 62 anni ed 1 mese , e quindi devi riscattare un periodo tale da portarti a 1846 settimane (35 anni e 6 mesi).
Considerando che a fine mobilità avrai 1801 settimane (nel 2018 sono 9 perchè si contano i sabato), devi riscattare 45 settimane, quindi va bene un anno ....altrimenti dicono che siamo provinciali direbbe il Grande Totò
Preciso che la decorrenza per la pensione di vecchiaia (66 anni ed 11 mesi richiesti) sarebbe a novembre 2020
In entrambi i casi resta il nodo del riscatto laurea che devi fare subito in modo da cristallizzare (termine imparato frequentando i forum) il diritto, anche se la fase operativa sarà lunga.
Ovviamente devi anche fare domanda di salvaguardia per entrambi i profili se l'accordo è ante 2012 o solo per i fruitori legge 104 in caso contrario.
Alla domanda allega anche la richiesta di riscatto laurea nella sezione documenti "testo libero" ed indicalo nelle note.
Facci sapere in merito all'accordo
Per Pablito , mi rifaccio alla tua risposta dato che la mia situazione e simile , rientro come eta' e contributi , accordo sindacale sottoscritto nel 2013 con licenziamento collettivo di tutti i lavoratori per """" CESSAZIONE ATTIVITA' DELL'AZIENDA"""""
La mia domanda E' rientro nella 7°.
Un Saluto e un abbraccio a tutti.
Tommaso
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- cochise
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Ma, modificando il periodo da riscattare puoi anticipare la pensione e ridurre il requisito richiesto.
Nel 2015 Il requisito è 61 anni e 3 mesi che tu hai raggiunto a febbraio 2015, quindi la decorrenza pensione è marzo 2016 (finestra 12 mesi).
Per utilizzare tale decorrenza devi però riscattare un periodo contributivo tale da arrivare a 36 anni (1872 settimane)
Al 31/12/2015 ne hai 1688, a cui aggiungere le 9 di gennaio/febbraio 2016, siamo a 1697, quindi ne mancano 175 pari a 3 anni e 5 mesi circa.
Tutto dipende dal periodo di laurea che intendi riscattare.
Quindi , considerando i costi certamente proibitivi, forse sarebbe preferibile utilizzare la mobilità fino alla fine riducendo gli oneri di riscatto.
P.S. ovviamente dipende anche dall'importo pensione e relativa differenza con l'indennità di mobilità....oltre alla disponibilità economica per il riscatto che devi pagare prima di accedere alla pensione.
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