Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- Pat957
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- nedro
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le chiedo vivamente la cortesia di distinguere tra la Rete dei Comitati degli Esodati e nello specifico sui quali eventualmente inveire I Comitati degli Esodati, quindicenni, ecc. ecc..
Ricontrolli il documento in rete del 4/05/2016 tra i Dirigenti INPS e i gruppi degli intervenuti.
Grazie
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- nedro
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Collocati infine i lavoratori in mobilità dopo accordo , ma anche con mancato accordo o in assenza di accordo.
Ma in numerosi casi, prima , con accensioni di procedure di CIGS per crisi Aziendale Legge 223/91 Art. 1 comma 5, CDS e CIGS deroga regionale ( ciascuna regione ha i suoi riferimenti di legge) iniziate ante 31/12/2011, che coinvolgano anche voi e la maggior parte del personale a zero ore o a rotazione.
Con immediato accodamento ( sostanziale) , dalla data di Nomina del Giudice Delegato e registrazione in Cancelleria del decreto di ammissione alla procedura concorsuale a titolo liquidatorio , di un ulteriore processo di CIGS Legge 223/91 art. 3 comma 1, e se con proroga comma 2, con tutti i lavoratori collocati a zero ore tranne i nominati dipendenti comandati a ultimare l'attività.
Si provi a leggere il testo dell'accordo di CIGS.... di solito viene scritto che tutti i firmatari sono a conoscenza e concordano che, qualora concluso questo istituto, un certo numero di lavoratori potrebbero anche con la collocazione in mobilità, raggiungere i requisiti pensionistici.
( Sostanziale)
Anche quest'ultima procedura di CIGS deve essere perentoriamente attivata dal Curatore o dal Commissario, sempre con preventivo avvallo del Giudice Delegato
A questo punto è fattibile che nel frattempo , sia già intervenuta l'Omologa con dispositivo di sentenza da parte dell'organo collegiale del Tribunale dell'avvenuto fallimento o della cristallizzione della procedura concordataria liquidatoria ( o Fallimentare) , con conseguente notifica dell'avvenuta cessazione Aziendale al Pubblico Registro delle Imprese.
E infine attraverso l'accensione della comunicazione scritta con motivazione dell' avvio procedura di mobilità legge 223/91 art. 3 comma 3 e artt 4 e 24 ( con interessamento totale dei lavoratori rimasti in forza), inviata ai sindacati più rappresentativi dei lavoratori e dell'azienda, Afol Regionale o Ministero dello Sviluppo,
avvio procedura richiesta o dal Procuratore o dal Commissario o dal Liquidatore Giudiziale e avvallata dal Giudice Delegato.
Ciò detto sulle lettere di diniego appare chiarissimo l'invito , qualora si nutrissero dubbi contro la linearità della risposta , a produrre ulteriore e pertinente documentazione in possesso , che possa attestare anche nella sostanza ciò di cui l' INPS non è venuto a conoscenza in fase di esame, in aggiunta a quella allora assai limitata allegata in fase di 1° istanza.
( probabilmente solo lettera di licenziamento e forse quella di raggiunto accordo di collocazione in mobilità)
Per questo motivo si può accendere ricorso Amministrativo avverso il diniego.
Signor Giuseppe, in base alla risposta fornitaLe( se questa coincide da quanto da lei espresso) dal Responsabile Patronato in merito alla sua volontà di presentare ricorso avverso il diniego, sarei curioso di conoscere quale sia questo Patronato in quel di Ancona, al quale Lei ha affidato delega per attivare Istanza di Salvaguardia di cui la legge 208/2015.
Proprio al fine di attenzionare l'affidabilità nei confronti dell'utenza di taluni Patronati distribuiti sul territorio che talvolta non possono o non sono in grado di offrire una completa organizzazione.
La ringrazio
cordialità
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- giuseppe19562
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- loredano
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Nicola54 ha scritto: Rispondo alle numerose persone che mi hanno telefonato chiedendo informazioni sulla 8^ salvaguardia. Poiché questa non è ancora stata approvata, la risposta o la previsione potrebbe non essere corretta.
Per comprendere le probabili intenzioni del legislatore è necessario leggere la circolare INPS n. 1 del 8 gennaio 2016 apportando ad essa le seguenti variazioni:
1)Alla lettera a), cioè alla categoria riguardante i lavoratori in mobilità dopo le parole: ‘’amministrazione straordinaria speciale’’ si devono aggiungere le seguenti: ‘’attivate entro il 31 dicembre 2011’’ e le parole: ‘’entro dodici mesi’’ si devono sostituire con le seguenti: ‘entro trentasei mesi’’.
2)è data dalla possibilità di computare anche le sospensioni per lavoro post 2016 per il prolungamento e la verifica del termine della mobilità.
Per le restanti lettere b), c), d), e), f), e- ter) queste le variazioni:
1)È prevista la possibilità per i lavoratori agricoli a tempo determinato di far parte della salvaguardia;
2) il rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l’esclusione;
3)dove scritto: ‘’Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017’’ si deve sostituire con :
‘’ perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza si collochi successivamente a questa data’’.
Basta leggere la PDL n. 3893 per capire che è sbagliata già in partenza. È rivolta a 32.000 esodati, ma molto probabilmente darà la possibilità solo ad una piccola parte di essi, così come avvenuto nella settima salvaguardia che era rivolta a 26.300 e ne ha tutelati 11.525.
Difficilmente un lavoratore in mobilità nel 2016, può avere un accordo anteriore al 31 dicembre 2011 o una procedura di fallimento attivata entro lo stesso periodo.
Difficilmente un contributore volontario può avere un’autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011.
Buonasera.
Potrebbe accadere(è il caso della mia ex azienda)di accordi di mobilità datati Aprile 2011,partendo da ammortizzatori sociali(per ben 6 anni complessivi).
Salute.
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- giuseppe19562
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