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Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- mastronardi
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29/08/2016 14:25#30899
da mastronardi
Risposta da mastronardi al topic settima salvaguardia
Anche a me è pervenuta la reiezione della domanda di salvaguardia.
siamo spiacenti di informarla che la sua domanda di salvaguardia presentata in data 8/01/2016 non può trovare accoglimento, in quanto l'accordo di mobilità di cui lei è destinatario non risulta stipulato entro il 31 dicembre 2011...
inoltre l'impiegato Inps questa mattina mi ha detto che è stata respinta perchè l'azienda è cessata il 31 ottobre 2013 mentre io sono stata licenziata il 10 luglio 2013.
Domani mattina farò il ricorso amministrativo al patronato.
Cordiali saluti.
siamo spiacenti di informarla che la sua domanda di salvaguardia presentata in data 8/01/2016 non può trovare accoglimento, in quanto l'accordo di mobilità di cui lei è destinatario non risulta stipulato entro il 31 dicembre 2011...
inoltre l'impiegato Inps questa mattina mi ha detto che è stata respinta perchè l'azienda è cessata il 31 ottobre 2013 mentre io sono stata licenziata il 10 luglio 2013.
Domani mattina farò il ricorso amministrativo al patronato.
Cordiali saluti.
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- pingio
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29/08/2016 10:56#30896
da pingio
Risposta da pingio al topic settima salvaguardia
Anche a me è pervenuta oggi con RACCOMANDATA la risposta negativa alla mia domanda di salvaguardia. La motivazione è la stessa di quella presente nella cassetta postale online dell'Inps e cioè: L'ACCORDO DI MOBILITA' DI CUI LEI è DESTINATARIO NON RISULTA STIPULATO ENTRO IL 31.12.2011. La funzionaria dell'Inps in via non ufficiale mi aveva detto dapprima di stare tranquillo e attendere la graduatoria e successivamente che era molto dispiaciuta ma la mia domanda sarebbe stata bocciata in quanto la mia azienda risultava ancora attiva. C'è anche da farsi un sacco di risate (amare) in quanto la stessa funzionaria mi ha detto di non perdere le speranze perché c'è in arrivo una ottava salvaguardia! Come tutti voi sapete nell'ottava, a differenza della settima, c'è bene in evidenza la data del 31.12.2011....
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- dix
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29/08/2016 09:27#30895
da dix
Risposta da dix al topic settima salvaguardia
Buongiorno, ma nel tuo caso pat quale sarebbe valida come comunicazione? entrambe? l'ultima? chiedo nel caso dovesse arrivare anche a me una seconda comunicazione.
Grazie
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- Nicola54
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29/08/2016 07:43#30894
da Nicola54
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Risposta da Nicola54 al topic settima salvaguardia
Pat,
nel suo fascicolo previdenziale dove può controllare il suo estratto conto contributivo, nella parte in basso trova tutte le aziende presso le quali ha prestato lavoro. Dovrebbe verificare in che posizione risulta la sua ultima azienda, cioè se è specificato che è in concordato preventivo.
Quello che è certo è che se questa condizione fosse confermata, lei dovrebbe aver diritto alla salvaguardia, considerata l'ininfluenza dell'accordo entro il 31 dicembre 2011, poiché il comma 265a non prevede, né sottintende che le procedure debbano essere attivate prima di quella data.
Questo è il mio parere e, di conseguenza, non posso essere certo che un eventuale ricorso giudiziale possa avere per lei un esito positivo.
nel suo fascicolo previdenziale dove può controllare il suo estratto conto contributivo, nella parte in basso trova tutte le aziende presso le quali ha prestato lavoro. Dovrebbe verificare in che posizione risulta la sua ultima azienda, cioè se è specificato che è in concordato preventivo.
Quello che è certo è che se questa condizione fosse confermata, lei dovrebbe aver diritto alla salvaguardia, considerata l'ininfluenza dell'accordo entro il 31 dicembre 2011, poiché il comma 265a non prevede, né sottintende che le procedure debbano essere attivate prima di quella data.
Questo è il mio parere e, di conseguenza, non posso essere certo che un eventuale ricorso giudiziale possa avere per lei un esito positivo.
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- Pat957
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28/08/2016 19:03 - 28/08/2016 19:05#30893
da Pat957
Questo messaggio ha file allegati.
Risposta da Pat957 al topic settima salvaguardia
Buongiorno Nicola e altri moderatori,
ieri mi è pervenuta per posta ordinaria dalla sede locale INPS la comunicazione di diniego datata 04.08 (allegata) che adduce come motivazione:
"la data degli accordi sindacali di mobilità è successiva al 31/12/2011 e lo stato dell'azienda risulta attiva"
Se vuole può presentare ricorso amministrativo........etc
Sta di fatto che il 21/08 mi era già pervenuta, ma nella cassetta postale online, un'altra comunicazione di diniego, sempre con provenienza dichiarata sede locale INPS, datata 08.08 (allegata) che adduceva come motivazione:
"l'accordo di mobilità di cui lei è destinatario non risulta stipulato entro il 31/12/2011"
Nel caso in cui fosse in possesso di ulteriori informazioni, utili a dimostrare la stipula dell'accordo di mobilità entro il 31/12/2011, la invitiamo a rivolgersi a questa sede INPS, cui sarà possibile proporre istanza di riesame ........etc
Questo comportamento "non lineare" è a mio avviso la dimostrazione di come è stato e viene gestito tuttora il profilo mobilitati :
l'incoerenza nelle motivazioni inserite nelle due comunicazioni,
la mancanza di data certa per quella cartacea datata 04.08 da cui decorrono i 90 gg. del ricorso,
la diversa possibilità di approccio per il riesame,
la motivazione (legalmente inesistente) dello stato della azienda ATTIVA (provengo da azienda in concordato liquidatorio 2014),
la richiesta degli accordi ante 2011 non necessari per il mio profilo (legge 208/2015 e circolare INPS 50/2016 Istruzioni operative),
sono elementi che potranno essere a mio favore nell'esame del ricorso amministrativo e ancora di più in un eventuale successivo ricorso giudiziale ???
Grazie per i Vs. consigli.
ieri mi è pervenuta per posta ordinaria dalla sede locale INPS la comunicazione di diniego datata 04.08 (allegata) che adduce come motivazione:
"la data degli accordi sindacali di mobilità è successiva al 31/12/2011 e lo stato dell'azienda risulta attiva"
Se vuole può presentare ricorso amministrativo........etc
Sta di fatto che il 21/08 mi era già pervenuta, ma nella cassetta postale online, un'altra comunicazione di diniego, sempre con provenienza dichiarata sede locale INPS, datata 08.08 (allegata) che adduceva come motivazione:
"l'accordo di mobilità di cui lei è destinatario non risulta stipulato entro il 31/12/2011"
Nel caso in cui fosse in possesso di ulteriori informazioni, utili a dimostrare la stipula dell'accordo di mobilità entro il 31/12/2011, la invitiamo a rivolgersi a questa sede INPS, cui sarà possibile proporre istanza di riesame ........etc
Questo comportamento "non lineare" è a mio avviso la dimostrazione di come è stato e viene gestito tuttora il profilo mobilitati :
l'incoerenza nelle motivazioni inserite nelle due comunicazioni,
la mancanza di data certa per quella cartacea datata 04.08 da cui decorrono i 90 gg. del ricorso,
la diversa possibilità di approccio per il riesame,
la motivazione (legalmente inesistente) dello stato della azienda ATTIVA (provengo da azienda in concordato liquidatorio 2014),
la richiesta degli accordi ante 2011 non necessari per il mio profilo (legge 208/2015 e circolare INPS 50/2016 Istruzioni operative),
sono elementi che potranno essere a mio favore nell'esame del ricorso amministrativo e ancora di più in un eventuale successivo ricorso giudiziale ???
Grazie per i Vs. consigli.
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Ultima Modifica 28/08/2016 19:05 da Pat957.
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- Nicola54
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28/08/2016 14:56#30892
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic settima salvaguardia
Rispondo alle numerose persone che mi hanno telefonato chiedendo informazioni sulla 8^ salvaguardia. Poiché questa non è ancora stata approvata, la risposta o la previsione potrebbe non essere corretta.
Per comprendere le probabili intenzioni del legislatore è necessario leggere la circolare INPS n. 1 del 8 gennaio 2016 apportando ad essa le seguenti variazioni:
1)Alla lettera a), cioè alla categoria riguardante i lavoratori in mobilità dopo le parole: ‘’amministrazione straordinaria speciale’’ si devono aggiungere le seguenti: ‘’attivate entro il 31 dicembre 2011’’ e le parole: ‘’entro dodici mesi’’ si devono sostituire con le seguenti: ‘entro trentasei mesi’’.
2)è data dalla possibilità di computare anche le sospensioni per lavoro post 2016 per il prolungamento e la verifica del termine della mobilità.
Per le restanti lettere b), c), d), e), f), e- ter) queste le variazioni:
1)È prevista la possibilità per i lavoratori agricoli a tempo determinato di far parte della salvaguardia;
2) il rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l’esclusione;
3)dove scritto: ‘’Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017’’ si deve sostituire con :
‘’ perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza si collochi successivamente a questa data’’.
Basta leggere la PDL n. 3893 per capire che è sbagliata già in partenza. È rivolta a 32.000 esodati, ma molto probabilmente darà la possibilità solo ad una piccola parte di essi, così come avvenuto nella settima salvaguardia che era rivolta a 26.300 e ne ha tutelati 11.525.
Difficilmente un lavoratore in mobilità nel 2016, può avere un accordo anteriore al 31 dicembre 2011 o una procedura di fallimento attivata entro lo stesso periodo.
Difficilmente un contributore volontario può avere un’autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011.
Per comprendere le probabili intenzioni del legislatore è necessario leggere la circolare INPS n. 1 del 8 gennaio 2016 apportando ad essa le seguenti variazioni:
1)Alla lettera a), cioè alla categoria riguardante i lavoratori in mobilità dopo le parole: ‘’amministrazione straordinaria speciale’’ si devono aggiungere le seguenti: ‘’attivate entro il 31 dicembre 2011’’ e le parole: ‘’entro dodici mesi’’ si devono sostituire con le seguenti: ‘entro trentasei mesi’’.
2)è data dalla possibilità di computare anche le sospensioni per lavoro post 2016 per il prolungamento e la verifica del termine della mobilità.
Per le restanti lettere b), c), d), e), f), e- ter) queste le variazioni:
1)È prevista la possibilità per i lavoratori agricoli a tempo determinato di far parte della salvaguardia;
2) il rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l’esclusione;
3)dove scritto: ‘’Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017’’ si deve sostituire con :
‘’ perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza si collochi successivamente a questa data’’.
Basta leggere la PDL n. 3893 per capire che è sbagliata già in partenza. È rivolta a 32.000 esodati, ma molto probabilmente darà la possibilità solo ad una piccola parte di essi, così come avvenuto nella settima salvaguardia che era rivolta a 26.300 e ne ha tutelati 11.525.
Difficilmente un lavoratore in mobilità nel 2016, può avere un accordo anteriore al 31 dicembre 2011 o una procedura di fallimento attivata entro lo stesso periodo.
Difficilmente un contributore volontario può avere un’autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011.
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